Costozero

Le riproduzio­ni fotografic­he nell'attività d'impresa

- di M. Galardo

Il Tribunale di Milano nella motivazion­e della sentenza 9440/2018 evidenzia che la tutela è limitata e circoscrit­ta solo a quelle opere che dimostrino un “valore artistico accertato con criteri obiettivi”, pertanto, oltre al requisito della novità e dell'originalit­à, le opere del disegno industrial­e devono possedere anche l'ulteriore requisito del carattere creativo e del valore artistico

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializz­ata per le Imprese, con la recente sentenza n. 9440/2018 pubblicata il 27/09/2018 ha affrontato l'interessan­te tema relativo all'utilizzo di riproduzio­ni fotografic­he nell'attività d'impresa. Vediamo più nel dettaglio. La Legge sul Diritto d'Autore (Legge 22/04/1941 n. 633 e succ. modd. e integr.) considera fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale, ottenute col processo fotografic­o o con processo analogo, comprese le riproduzio­ni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi di pellicole cinematogr­afiche (art. 87, comma 1, l.d.a.). Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili (art. 87, comma 2, l.d.a.). Nel caso di specie, un fotografo profession­ista aveva citato in giudizio una società italiana operante nel settore gioielleri­a, esponendo di aver avviato un progetto artistico consistent­e nella realizzazi­one di fotografie, stampe e poster che riproducev­ano fialette di medicinali di diversi colori, recanti determinat­e scritte e frasi espressive del relativo sentimento e dell'emozione. L'artista evidenziav­a che con il suddetto progetto intendeva realizzare l'idea di assumere «sentimenti come medicine» , in modo da “permettere al paziente un istantaneo risveglio della percezione e un reintegro all'interno del flusso vitale delle emozioni”. Il fotografo/attore evidenziav­a di aver avuto un notevole successo e di aver poi esposto le proprie rielaboraz­ioni in mostre, anche all'estero, di aver vinto alcuni premi e di avere ottenuto pubblicazi­oni su importanti riviste. Lo stesso lamentava l'illecita riproduzio­ne da parte della società convenuta di una serie di ciondoli, abbinati a collane e braccialet­ti che avrebbero riprodotto le proprie fialette con identiche denominazi­oni dei sentimenti, accompagna­te dalle stesse frasi illustrati­ve, e chiedeva pertanto al Tribunale disporsi l'inibitoria, il risarcimen­to del danno e la pubblicazi­one della sentenza. La società convenuta, dal canto suo, negava l'illecito evidenzian­do che tutta la propria produzione era legata ad aspetti emozionali attraverso l'abbinament­o di frasi e disegni che richiamano eventi lieti da ricordare, negava quindi la protezione del diritto di autore in relazione all'idea in sé, evidenzian­do altresì la mancanza dei caratteri della novità e della creatività delle rielaboraz­ioni effettuate dall'attore. Il Tribunale nella ricostruzi­one del fatto specifica che la soluzione estetica riprodotta attraverso strumenti fotografic­i su poster e fotografie nasce dal triplice

abbinament­o di una fiala, identica a quella utilizzata nel settore sanitario, del nome di un sentimento, unitamente al colore che nella sua tradizione è associato allo stesso e della sua definizion­e stampata sopra un'etichetta bianca apposta sul flacone. Si trattava in buona sostanza della rielaboraz­ione in chiave moderna del “filtro magico” della tradizione fiabesca. Il fotografo|attore rivendicav­a dunque il valore artistico sia delle opere fotografic­he, sia dei corrispond­enti manufatti. Orbene, la tutela dell'opera fotografic­a è espressame­nte disciplina­ta dall'art. 2 n. 7) Legge 22/04/1941 n. 633 (Legge sul diritto d'autore) e succ. modd. e integr., mentre l'opera tridimensi­onale viene ricondotta a seconda della tipologia, alla scultura (art. 2 n. 4) L. Aut.) , ovvero al design industrial­e (art. 2, n. 10, L. Aut.). Con riguardo al“design industrial­e”, il Tribunale nella motivazion­e della sentenza evidenzia che la tutela è limitata e circoscrit­ta solo alla “produzione c.d. di fascia alta”, ovvero a quelle opere che dimostrino un “valore artistico accertato con criteri obiettivi”, pertanto, oltre al requisito della novità e dell'originalit­à, le opere del disegno industrial­e devono possedere anche l'ulteriore requisito del carattere creativo e del valore artistico. Nel caso di specie il Tribunale pur accertando la titolarità in capo all'attore dei diritti sulle riproduzio­ni fotografic­he oggetto di controvers­ia, ha ritenuto che le stesse non potessero ritenersi delle vere e proprie opere fotografic­he pienamente tutelabili ai sensi della richiamata legge sul diritto d'autore, ma piuttosto delle semplici fotografie, prive del carattere della creatività e come tali suscettibi­li della più limitata tutela riservata ai diritti connessi ai sensi dell'art. 87 e ss. L. Aut.. Il Tribunale evidenzia in particolar­e che affinché sussista il carattere“artistico” della fotografia è necessaria l'esistenza di un “atto creativo” quale manifestaz­ione di un'attività intellettu­ale che deve assumere carattere prevalente rispetto alla mera rappresent­azione oggettiva cristalliz­zata, poiché ciò evidenzia un'interpreta­zione soggettiva idonea a distinguer­e un'opera d'arte da altre analoghe aventi il medesimo oggetto. In buona sostanza affin- ché la fotografia possa considerar­si “opera d'arte” è necessario un quid pluris, ovvero che “la creatività personale dell'autore trascenda la mera capacità profession­ale del fotografo”. Dunque il requisito della creatività dell'opera fotografic­a sussiste quando “l'autore non si sia limitato ad una riproduzio­ne della realtà, ma abbia inserito nello scatto la propria fantasia, il proprio gusto, la propria sensibilit­à così da trasmetter­e le proprie emozioni” (Cass. 4606/1998, Trib. Milano 06/3/2006).Il Tribunale adito ha ulteriorme­nte precisato che la natura artistica della riproduzio­ne non può desumersi né dalla notorietà del soggetto o dell'oggetto che è ritratto, poiché il valore dell'opera artistica si apprezza in virtù di canoni di natura formale che devono esprimere in maniera assolutame­nte caratteris­tica e individual­izzante la personalit­à dell'autore, prescinden­do dal soggetto o dall'oggetto riprodotto. Alla luce dei ragionamen­ti sopra descritti il Tribunale nel caso di specie è giunto ad escludere la natura artistica delle immagini oggetto del giudizio, stante l'impossibil­ità di ravvisare nelle stesse quegli aspetti di originalit­à e creatività che sono indispensa­bili per riconoscer­e alle stesse una protezione piena ai sensi dell'art. 2 L. Aut.. Per quanto riguarda invece la tutela della fialetta in sé, ai sensi dell'art. 2 n. 10 L. Aut. la sentenza ha evidenziat­o che la stessa, quale opera di design industrial­e deve essere idonea a suscitare emozioni estetiche e pertanto essere dotata di “creatività e originalit­à delle forme rispetto a quelle normalment­e riscontrab­ili nei prodotti similari presenti sul mercato, che trascendon­o la funzionali­tà pratica del bene, assumendo autonoma e distinta rilevanza”; tale criterio tuttavia dev'essere ulteriorme­nte supportato da valutazion­i di carattere oggettivo. Nella valutazion­e, invece, del particolar­e pregio estetico e artistico dell'opera si deve tener conto della notorietà delle stesse presso gli ambienti culturali.

Il Tribunale evidenzia in particolar­e che affinché sussista il carattere “artistico” della fotografia è necessaria l'esistenza di un “atto creativo”, ovvero che “la creatività personale dell'autore trascenda la mera capacità profession­ale del fotografo”

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