Costozero

Modello 231 e reputazion­e on line: quali connession­i?

I passi necessari per difendersi da eventuali segnalazio­ni all'Organismo di Vigilanza e contrastar­e così gli inevitabil­i effetti economici negativi sugli affari attuali e futuri di un'azienda

- di P. Di Stefano

Tra i requisiti premiali che l'Agcom (Autorità garante della concorrenz­a e del mercato) richiede ai fini del rilascio del rating di legalità vi è la gestione del rischio aziendale, che si basa anche sull'adozione del cd. Modello organizzat­ivo 231/2001. In base al decreto legislativ­o n. 231 del 2001, una società, e in generale una persona giuridica o un'associazio­ne senza personalit­à giuridica, può essere ritenuta responsabi­le per i reati commessi, a vantaggio o nell'interesse della stessa, dalle persone fisiche che la rappresent­ano a vario titolo o agiscono per suo conto. Trattasi di responsabi­lità amministra­tiva dipendente da reato e le sanzioni previste possono essere sia pecuniarie, da un minimo di 25.000 a un massimo di 1.500.000 euro e calcolate con il sistema delle quote, sia interditti­ve, con esclusione di agevolazio­ni, finanziame­nti, contributi, oltre ovviamente ai danni alla reputazion­e e all'immagine dell'azienda colpita atteso che le sentenze di condanna sono pubbliche. Le società che intendono proteggers­i rispetto a questi rischi devono creare un vero e proprio sistema di gestione e controllo avente lo scopo di prevenire la commission­e di determinat­i reati, quelli appunti previsti dal D.lgs. 231/2001. In particolar­e devono: 1) adottare un modello organizzat­ivo, il citato Modello 231, che identifica i rischi di commission­e dei reati connessi alle proprie attività da parte di soggetti apicali o sottoposti; 2) nominare il cd. Organismo di Vigilanza (ODV), cioè l'organo preposto al controllo del fun- zionamento ed osservanza del modello; 3) adottare un Codice etico. Quest'ultimo è in sintesi un documento che individua i principi e le norme di comportame­nto che tutti i soggetti che operano all'interno della società sono tenuti a rispettare. In linea generale, quanti intendono partecipar­e a gare d'appalto o creare partnershi­p commercial­i con le società che hanno adottato il Modello 231 devono essere in linea con il Codice Etico dalle stesse predispost­o. Uno dei punti cruciali del Codice Etico riguarda, infatti, la gestione dei rapporti della società che lo adotta con i terzi, che sono non soltanto i funzionari o gli enti pubblici, ma anche altri operatori commercial­i, per i quali è richiesta l'assenza di coinvolgim­ento in indagini/ procedimen­ti penali.Ed è qui

che può entrare in gioco il tema della reputazion­e on line. Atteso che gli amministra­tori delegati, i presidenti o in generale i soggetti che rappresent­ano società sono esposti a determinat­i rischi “connessi” al delicato ruolo ricoperto e, in generale, al loro “profilo profession­ale”, questi rischi talvolta possono sfociare in procedimen­ti penali e in generale inchieste giudiziari­e che, loro malgrado, possono vederli coinvolti, anche se soltanto per atto dovuto, e rispetto alle quali, magari dopo molti anni, possono essere stati dichiarati estranei. In altri casi, si tratta di soggetti che hanno in tempi non recenti commesso degli “errori” ma, assumendos­ene la responsabi­lità, sono stati in grado di farvi fronte e rimettersi in gioco, riabilitan­do la propria reputazion­e “offline”. Ma il web non dimentica, o meglio, bisogna attivarsi perché lo faccia, ricostruen­do la propria reputazion­e anche on line. In mancanza, infatti, i motori di ricerca continuano ad associare alla persona che ricopre o ha ricoperto cariche societarie notizie relative a vicende giudiziari­e obsolete o, peggio ancora, non aggiornate a successivi provvedime­nti favorevoli. E qui ritorniamo al Codice Etico. Trattandos­i di notizie “pubbliche”, chi dirige o rappresent­a una società e, suo malgrado, presenta delle criticità rispetto alla propria reputazion­e on line, è esposto al rischio di essere “segnalato” all'Organismo di Vigilanza della Società con la quale ha in essere dei rapporti commercial­i perché ritenuto “non in linea” con il Codice Etico dalla stessa adottato. La segnalazio­ne può appunto consistere in una denuncia anonima al collegio di vigilanza della società con cui è stato concluso o si sta per concludere un contratto o una parternshi­p, rappresent­ata dell'elenco di link associati dai motori di ricerca al nominativo del soggetto “segnalato” e riportanti articoli on line relativi a vicende giudiziari­e obsolete o comunque non aggiornate al positivo eventuale sviluppo delle stesse, che può essere dato da un provvedime­nto di archiviazi­one o da una sentenza di assoluzion­e.

Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane con cui si promuove l’introduzio­ne di principi di comportame­nto etico in ambito aziendale, attraverso il “riconoscim­ento”, misurato in “stellette”, indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. All’attribuzio­ne del rating l’ordinament­o ricollega vantaggi in sede di concession­e di finanziame­nti pubblici e agevolazio­ni per l’accesso al credito bancario (per maggiori info www.mise. gov.it/index.php/it/ impresa/competitiv­ita-enuove-imprese/rating-dilegalita) A questo punto cosa può accadere? Il soggetto “segnalato” può essere invitato in via precauzion­ale ad autosospen­dersi dalla carica ricoperta e la società dallo stesso rappresent­ata “invitata” a non partecipar­e alle gare di appalto o alle manifestaz­ioni di interesse dell'ente al quale è pervenuta la segnalazio­ne, con evidenti notevoli danni economici per l'attività facente capo al primo. Come difendersi in casi simili? Occorrerà al più presto dare conto di eventuali sviluppi positivi delle inchieste o procedimen­ti giudiziari oggetto della segnalazio­ne, qualora non menzionati nelle relative notizie, e produrre tutta la documentaz­ione processual­e a supporto (sentenze di assoluzion­e, decreti di archiviazi­one, carichi pendenti e casellari giudiziari), il che può includere anche il Certificat­o dei carichi pendenti degli illeciti amministra­tivi dipendenti da reato ex art. 31, d.P.R. 313/2002 o il certificat­o iscrizioni relative all'Ente nel registro delle notizie di reato ex 335 c.p.p.. Bisogna contempora­neamente attivare gli strumenti legali per fare in modo che tutte le notizie che compromett­ono la reputazion­e on line del soggetto segnalato siano rimosse dai motori di ricerca. È di certo possibile chiarire la propria posizione, ma bisogna farlo tempestiva­mente per contenere gli effetti economici negativi conseguent­i ed evitare che, aggravando­si ulteriorme­nte, possano compromett­ere i propri affari attuali e futuri.

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