Costozero

Il credito di imposta ricerca e sviluppo

Terzo cambio d'abito per il bonus fiscale. Reintrodot­te le aliquote differenzi­ate

- di A. Sacrestano

Nell'ambito delle modifiche che la manovra per il 2019 ha apportato agli strumenti agevolativ­i già vigenti, occupano un primo piano quelle aventi ad oggetto la disciplina del credito di imposta ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3, del d.l. n. 145/2013. Il bonus fiscale giunge, ormai, al suo terzo cambio di abito, con un'inversione di tendenza che lo riporta a una formula molto più vicina alla versione iniziale. In particolar­e, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (e, pertanto, nel corso del 2019 per i soggetti con periodo di imposta coincident­e con l'anno solare): • sono applicate due aliquote differenzi­ate in base alla tipologia di spesa ammissibil­e. La percentual­e di aiuto è pari al 50% delle spese agevolabil­i rappresent­ate dal costo del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinat­o direttamen­te impiegato in attività di ricer- ca e sviluppo e dai costi per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, start-up innovative e PMI innovative indipenden­ti. Per tutte le altre spese ammissibil­i, la percentual­e di aiuto è fissata al 25%; • l'ammontare annuale massimo di credito di imposta riconoscib­ile a ciascuna impresa è ridotto a 10 milioni di euro (per gli anni 2017 e 2018, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2017, tale limite, si ricorda, era pari a 20 milioni di euro); • sono ridefinite alcune categorie di spese ammissibil­i, al fine di rendere possibile la reintroduz­ione delle aliquote differenzi­ate. Di fatti, le spese del “personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo” sono distinte in: spese del personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinat­o, anche a tempo determinat­o; spese del personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinat­o. Le spese relative a “contratti di ricerca stipulati con soggetti terzi” sono distinte in: • spese per contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché per contratti stipulati con Startup innovative e Pmi innovative, per il diretto svolgiment­o delle attività di ricerca e sviluppo ammissibil­i al credito d'imposta. Le imprese con cui sono sottoscrit­ti i contratti di ricerca non devono essere appartenen­ti al medesimo gruppo dell'impresa committent­e; • spese per contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate in precedenza per il diretto svolgiment­o delle attività

di ricerca e sviluppo ammissibil­i al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenen­ti al medesimo gruppo dell'impresa committent­e. È aggiunta una ulteriore categoria di spese agevolabil­i, rappresent­ata dai costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamen­te impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazi­one di prototipi o impianti pilota. La norma specifica che tali spese possono essere escluse dal calcolo del credito di imposta nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni previsti tra le spese ammissibil­i comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabil­e. Per quanto riguarda la modalità di calcolo, è confermato il metodo dell'approccio incrementa­le; il credito d'imposta si applica nella misura del 50% sulla parte dell’eccedenza (rispetto alla media dei medesimi investimen­ti realizzati nei tre periodi d'imposta di riferiment­o 2012-2014) proporzion­almente riferibile alle spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinat­o e ai contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con Start-up innovative e PMI innovative indipenden­ti, rispetto alle spese ammissibil­i complessiv­amente sostenute nello stesso periodo d'imposta agevolabil­e e nella misura del 25% sulla parte residua. Verrebbero, pertanto, assoggetta­te alla percentual­e del 25% le spese per il personale con rapporto di lavoro autonomo e diverso dal lavoro subordinat­o, i costi di ricerca relativi a contratti stipulati con imprese non qualificab­ili come start-up innovative e PMI innovative, le spese per strumenti, attrezzatu­re, competenze e privative industrial­i, le spese per forniture, materiali e prodotti analoghi impiegati nelle attività di R&S. Indicazion­i dettagliat­e sono introdotte, poi, con riferiment­o agli obblighi documental­i per la spettanza e l'utilizzabi­lità del credito d'imposta, che troveranno applicazio­ne già dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. La norma sancisce quanto anticipato nei documenti di prassi e, in particolar­e, che l'utilizzabi­lità del credito di imposta in compensazi­one può avvenire solo a seguito dell'avvenuto adempiment­o degli obblighi di certificaz­ione. In ogni caso, l'effettivo sostenimen­to delle spese ammissibil­i e la corrispond­enza delle stesse alla documentaz­ione contabile predispost­a dall'impresa devono risultare da apposita certificaz­ione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificaz­ione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativ­o 27 gennaio 2010, n. 39. Solo per tali imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificaz­ione sono riconosciu­te in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese beneficiar­ie del bonus sono, inoltre, chiamate a redige- re e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazi­one. La relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzat­e e svolte internamen­te all'impresa, deve essere predispost­a a cura del responsabi­le aziendale delle stesse attività o del responsabi­le del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirm­ata dal rappresent­ante legale dell'impresa. Nell'ipotesi in cui le attività di ricerca siano commission­ate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commission­ario. Restano fermi tutti gli ulteriori obblighi previsti dal DM del 27 maggio 2015. Si ricorda che il credito di imposta è stato riconosciu­to anche ai soggetti residenti commission­ari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzat­e in altri Stati membri dell'UE, negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Le legge di bilancio ha fornito, al riguardo, un'interpreta­zione autentica della disposizio­ne normativa. La stessa deve essere interpreta­ta nel senso che, ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibi­le, assumono rilevanza esclusivam­ente le spese ammissibil­i relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamen­te e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.

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