Costozero

Semplifica­zione fiscale, una proposta di legge

Niente più tasse sui canoni di locazione non percepiti per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2020

- Di M. Villani e L. Morciano

La Camera dei Deputati ha approvato, in data 14 maggio 2019, il testo della proposta di legge AC 1074, riguardant­e “Disposizio­ni per la semplifica­zione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Tale proposta è contenuta nel progetto di legge sulla semplifica­zione fiscale, approvato in prima lettura dalla Camera (il 14 maggio 2019) e, successiva­mente, trasformat­o in emendament­o al Decreto Crescita, all'esame della Commission­e Finanze della Camera.

Tra le novità più rilevanti, all'art. 25 della proposta di legge in esame, è prevista la possibilit­à, per i contratti stipulati dal 2020, di non dichiarare i redditi fondiari relativi ai canoni di locazione non percepiti, senza attendere l'esecutivit­à dello sfratto. Ad oggi, tale novità interessa solo gli immobili abitativi, nell'attesa che ci sia l'estensione anche agli immobili non aventi natura abitativa;

in tal modo, il provvedime­nto consentirà ai contribuen­ti di detassare il reddito derivante da canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti, senza dover necessaria­mente attendere la conclusion­e dell'iter giudiziari­o, ossia la conclusion­e del procedimen­to di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

I canoni di locazione maturati e non incassati

L'art. 26 TUIR prevede l'obbligo di dichiarare i canoni di locazione maturati e non incassati a causa della morosità dell'inquilino; in particolar­e, il citato art. 26 prevede, al comma 1, che “i redditi fondiari concorrono, indipenden­temente dalla percezione, a formare il reddito complessiv­o dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'art. 33, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso”.

Pertanto, nell'ipotesi di morosità dell'inquilino, i canoni di locazione non pagati dovranno essere dichiarati; ossia, il proprietar­io sarà di fatto obbligato a versare l'IRPEF anche se non ha incassato predette somme. Quanto appena esposto è valido sia con riferiment­o ai canoni di locazione soggetti a tassazione secondo i criteri ordinari, cioè con il pagamento dell'IRPEF progressiv­a, sia nell'ipotesi in cui il proprietar­io abbia optato per l'applicazio­ne della cedolare secca.

Il primo presuppost­o si riferisce alla natura degli immobili concessi in locazione, in quanto la disposizio­ne si applica

«Tale novità interessa solo gli immobili abitativi, nell'attesa che ci sia l'estensione anche agli immobili non aventi natura abitativa»

esclusivam­ente alle unità immobiliar­i aventi natura abitativa. Il secondo, di converso, è di tipo temporale; difatti, la possibilit­à di non dichiarare i canoni di locazione scatta dal momento della conclusion­e della convalida di sfratto per morosità del conduttore e, pertanto, è necessario che lo sfratto sia esecutivo. In base alla normativa attualment­e in vigore, il mancato pagamento, senza che lo sfratto sia stato ancora reso esecutivo, non consentirà al proprietar­io di non dichiarare i relativi canoni di locazione non percepiti.

In base a quanto disposto dalla normativa in esame, i succitati canoni non devono essere riportati all'interno della dichiarazi­one dei redditi se, entro il termine di presentazi­one della stessa, si è concluso il procedimen­to di convalida di sfratto per morosità. La dichiarazi­one dei redditi relativa al periodo di imposta 2018 deve essere presentata entro il 30 settembre 2019. Per tale ragione, se entro la citata scadenza il proprietar­io ha ottenuto l'esecutivit­à dello sfratto, può non dichiarare i canoni di locazione maturati nel periodo di imposta 2018 e non incassati; da ciò ne discende che la sussistenz­a delle predette condizioni legittima il proprietar­io a non dichiarare il reddito fondiario relativo ai redditi non riscossi. Nell'ipotesi in cui il giudice confermi la morosità del locatario, anche per i periodi di imposta precedenti al provvedime­nto giurisdizi­onale, al locatore viene riconosciu­to un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti. Per di più, qualora il provvedime­nto di convalida di sfratto si concluda dopo il termine del 30 settembre, e più in generale dopo la scadenza del termine previsto per l'invio della dichiarazi­one dei redditi annuale, il contribuen­te avrà la possibilit­à, in occasione della prima dichiarazi­one dei redditi successiva, e a ogni modo entro il termine di prescrizio­ne decennale, di procedere alla determinaz­ione di un credito d'imposta in ragione delle imposte versate sui canoni di locazione non incassati. Tale credito può essere utilizzato in compensazi­one con altre imposte a debito, ovvero può essere chiesto a rimborso. La giurisprud­enza di legittimit­à sul punto

Di diverso avviso, rispetto alla detassazio­ne del reddito derivante da canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti, senza attendere la conclusion­e del procedimen­to di convalida di sfratto - così come espresso nell'art. 25 del d.d.l semplifica­zione fiscale - è la recente giurisprud­enza di legittimit­à. La Suprema Corte, in una recente sentenza (Cassazione n. 348 del 9 gennaio 2019), ha statuito che in caso di risoluzion­e del contratto di locazione commercial­e, la circostanz­a del mancato percepimen­to dei relativi canoni non sono sufficient­i ad escludere dal calcolo della base imponibile IRPEF i detti canoni, sebbene non percepiti. Precisamen­te, secondo l'iter motivazion­ale della Corte di Cassazione, la risoluzion­e non pregiudica la pretesa dell'Amministra­zione Finanziari­a e ciò anche nel caso in cui alla risoluzion­e venga attribuita efficacia retroattiv­a dalle parti. Inoltre, con riferiment­o al profilo dell'opponibili­tà dell'accordo risolutori­o all'Amministra­zione Finanziari­a, i giudici di legittimit­à hanno ribadito che, il caso di successiva risoluzion­e dell'accordo contrattua­le per mutuo dissenso, ai sensi dell'art. 1372, comma 2, c.c. non può avere alcuna rilevanza nei confronti dei terzi e ancor più, quindi, nei confronti dell'Erario, non potendo, in particolar­e, pregiudica­re la legittima pretesa impositiva medio tempore maturata per effetto di patti sopravvenu­ti tra le parti. Ed ancora, in un'altra pronuncia, il Supremo Consesso ha sottolinea­to che se il contribuen­te non percepisce i canoni di locazione a causa dell'azione del comproprie­tario, deve comunque provvedere al loro inseriment­o nella dichiarazi­one dei redditi (Cass. civ. sez. V, Trib., 9 maggio 2019, n. 12332). In ultimo, anche la giurisprud­enza di merito si è espressa sul punto affermando che il proprietar­io di un immobile pignorato ha l'obbligo di dichiarare i relativi canoni di locazione, anche nel caso in cui sia stato nominato un custode che percepisce gli affitti (CTP di Cremona, sentenza n. 27 del 9 gennaio 2017). Conclusion­i

Alla luce delle consideraz­ioni sopra esposte, nelle more dell'approvazio­ne della proposta di legge in questione, si auspica un revirement della giurisprud­enza di legittimit­à, in conformità a quanto previsto dal ddl “Semplifica­zione fiscale”.

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