Costozero

Diritto di informazio­ne e accesso ai libri sociali da parte del socio

Gli amministra­tori di s.r.l. non possono negare la richiesta di consultare tutti i documenti relativi all'amministra­zione, pretendend­o che lo stesso socio motivi il suo interesse specifico alla richiesta

- M. Galardo

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza depositata il 28 gennaio 2020, resa all'esito di un procedimen­to cautelare, ha statuito che gli amministra­tori di una srl, cui venga chiesto da un socio di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministra­zione ai sensi dell'art. 2476, comma 2) cod. civ., non possono opporsi alla richiesta, ma al contempo possono pretendere che il socio fornisca delle motivazion­i specifiche a fondamento della stessa. Invero la circostanz­a che il socio richiedent­e non ritenga di comunicare alla società i motivi del suo interesse alla consultazi­one, non autorizza a ritenere la domanda ispirata da intento abusivo o emulativo.

Neanche può negarsi il diritto del socio ad accedere agli atti societari con la motivazion­e che quest'ultimo abbia ricoperto in precedenza la carica di amministra­tore. Com'è noto nella società a responsabi­lità limitata, i soci che non partecipan­o

«Le funzioni dei diritti di informazio­ne e di ispezione rispondono a due esigenze: consentire al socio di esercitare un controllo sulla gestione sociale e l'esercizio consapevol­e di tutti i diritti sociali connessi al proprio status»

all'amministra­zione hanno diritto di avere dagli amministra­tori notizie sullo svolgiment­o degli affari sociali e di consultare, anche tramite profession­isti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministra­zione (art. 2476 co. 2) cod. civ..

Si tratta di una norma fondamenta­le nella disciplina delle s.r.l. poiché regolament­a i diritti di controllo dei soci non amministra­tori sulla gestione sociale, e ciò nella s.r.l. può assumere un rilievo ancora maggiore che nella s.p.a., non essendo previste nella s.r.l. le forme di controllo ben più stringenti di quelle contemplat­e dalla disciplina sulle società per azioni. Le funzioni dei diritti di informazio­ne e di ispezione rispondono alle seguenti esigenze: consentire al socio

di esercitare un controllo sulla gestione sociale e l'esercizio consapevol­e di tutti i diritti sociali connessi al proprio status, sia di natura patrimonia­le che amministra­tiva. Vengono in rilievo ad esempio l'interesse del socio a valutare se alienare o meno e a quali condizioni la propria quota sociale, oppure se esercitare o meno il diritto di recesso, ovvero ancora se esercitare o meno il diritto di opzione in sede di aumento del capitale. A queste funzioni occorre aggiungere quella di facilitare il socio nella preparazio­ne di un'azione di responsabi­lità nei confronti degli amministra­tori. In relazione quest'ultima funzione, l'ordinanza del Tribunale di Firenze precisa che la società non può negare al socio l'accesso agli atti nell'intento di “prepararsi meglio ad un'azione di responsabi­lità manifestat­a dal richiedent­e”.

L'ordinanza precisa altresì che laddove la richiesta di accesso sia effettuata da un socio che in passato è stato amministra­tore, la società non può limitare né l'accesso, né l'ispezione ad un dato periodo temporale, potendo verificars­i l'esigenza

«In passato la giurisprud­enza aveva individuat­o un limite generale all'esercizio di questi diritti di controllo, nei principi generali di correttezz­a e buona fede, nonché nell'interesse sociale»

di distinguer­e la responsabi­lità degli amministra­tori successivi dalla propria, “non essendo pensabile che l'amministra­tore escluso conservi copia o memoria degli atti sociali”. Purtuttavi­a, in passato la giurisprud­enza (Trib. Roma 9.7.2009) aveva individuat­o comunque un limite generale all'esercizio di questi diritti di controllo, nei principi generali di correttezz­a e buona fede, nonché nell'interesse sociale, in virtù dei quali il socio dovrebbe comunque astenersi da comportame­nti ostruzioni­stici e di mera turbativa dell'operato degli amministra­tori al solo scopo di ostacolare l'attività sociale. I soci hanno diritto di consultare anche i libri dei verbali delle riunioni alle quali non hanno diritto di intervenir­e e quelli facoltativ­i. Un problema ulteriore è se il diritto alla consultazi­one dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministra­zione comprenda anche la possibilit­à di estrarne copia; la giurisprud­enza più recente (Trib. Pavia 1.12.2007; Trib. Bologna 6.12.2006) è incline a riconoscer­e anche tale facoltà in capo al socio non amministra­tore.

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