Costozero

Bonus Formazione 4.0, come fruirne

- Di A. Sacrestano

Il credito di imposta può essere speso per l'acquisizio­ne o il consolidam­ento solo delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformaz­ione tecnologic­a e digitale, quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, di visualizza­zione e realtà aumentata, prototipaz­ione rapida, robotica avanzata e collaborat­iva, interfacci­a uomo macchina, manifattur­a additiva, IOT e delle macchine e integrazio­ne digitale dei processi aziendali

La legge di Bilancio interviene sul Bonus Formazione 4.0 nell'ottica di snellirne l'iter burocratic­o di accesso.

Al di là di un accesso più agevole, come meglio vedremo, la norma istitutiva dell'incentivo, fissata dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della l.n. 205/17, risulta ora prorogata fino a tutto il 2020 e si arricchisc­e di una accresciut­a disponibil­ità finanziari­a pari a 150 milioni di euro. Come detto, comunque, l'intervento più atteso riguarda certamente quello dettagliat­o nei commi da 210 a 217 dell'articolo uno della legge. Questi ultimi, oltre a modificare i massimali di aiuto concedibil­e, intervengo­no, abrogandol­a, sulla previsione secondo cui l'accesso al beneficio era condiziona­to alla preventiva disciplina delle attività di formazione all'interno dei contratti collettivi aziendali o territoria­li. L'incentivo, vale la pena ricordarlo, è finalizzat­o alla formazione del personale dipendente per l'acquisizio­ne o il consolidam­ento esclusivam­ente delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformaz­ione tecnologic­a e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipaz­ione rapida, sistemi di visualizza­zione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborat­iva, interfacci­a uomo macchina, manifattur­a additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazio­ne digitale dei processi aziendali.

Sono, invece, escluse le attività di formazione ordinaria, come, ad esempio, quelle organizzat­e dall'impresa per conformars­i alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligator­ie in materia di formazione. L'accesso al beneficio è consentito a tutte le imprese, a prescinder­e dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

Restano, però, escluse le cosiddette imprese “in difficoltà” e, con le modifiche introdotte con la legge di Bilancio, anche quelle oggetto di sanzioni interditti­ve ai sensi del D.lgs. n. 231/01 e quelle non in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali a favore dei lavoratori. L'agevolazio­ne è goduta attraverso la formula del credito d'imposta e deve essere indicata nella dichiarazi­one dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è maturata e in quelle relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito è impiegato. L'agevolazio­ne spendibile è calcolata su un massimale di spesa che, con gli emendament­i in commento,

risulta differenzi­ato per soggetto beneficiar­io: alle piccole imprese spetta un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese ammissibil­i nel limite massimo annuale di 300.000 euro; alle medie e grandi imprese, invece, il bonus è riconosciu­to rispettiva­mente nella misura del 40% e del 30% delle spese ammissibil­i, nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Fermo restando i massimali di spesa, il credito d'imposta è attribuito in misura maggiorata fino al 60% nel caso in cui i destinatar­i delle attività di formazione ammissibil­i rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggia­ti o ultra svantaggia­ti.

La formazione potrà essere erogata direttamen­te da soggetti interni all'impresa o, in alternativ­a, da terzi soggetti accreditat­i per lo svolgiment­o di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma, università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate, soggetti accreditat­i presso i fondi interprofe­ssionali e soggetti in possesso della certificaz­ione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37. Un ulteriore elemento di novità introdotto dalla legge di Bilancio ha incluso fra i soggetti erogatori anche gli Istituti tecnici superiori.

É stato, inoltre, disposto che il credito d'imposta sia utilizzabi­le a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimen­to delle spese ammissibil­i, esclusivam­ente in compensazi­one con obbligo, in capo alle beneficiar­ie, di effettuare una comunicazi­one al Ministero dello sviluppo economico.

Cade, come anticipato, l'obbligo di disciplina­re espressame­nte lo svolgiment­o delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoria­li. L'accesso al bonus formazione 4.0 è alquanto generalizz­ato, soprattutt­o dopo che sono stati rimossi i vincoli sulla previsione nei contratti collettivi di lavoro. Al di là di quanto sopra, comunque, esiste un regime alquanto rigido di chiusura gravante sui soggetti che versano in condizioni di operativit­à definite critiche. Innanzitut­to, l'incentivo era e rimane precluso alle imprese che, ai sensi della normativa comunitari­a, sono classifica­te in “difficoltà”, così come previsto dall'articolo 2 del DM del 4 maggio 2018.

Nello specifico, la definizion­e di impresa in difficoltà si rinviene, come detto, nella normativa comunitari­a e, in particolar­e, nell'art. 1, par. 7, del Regolament­o (CE) 800/2008. Sono, pertanto, definite in difficoltà le PMI che presentano le seguenti condizioni: a) società a responsabi­lità limitata, qualora sia stato perduto più della metà del capitale sottoscrit­to e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenut­a nel corso degli ultimi dodici mesi; b) società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabi­lità illimitata per i debiti della società, qualora sia stato perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenut­a nel corso degli ultimi dodici mesi; c) indipenden­temente dal tipo di società, quando ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsual­e per insolvenza. Tuttavia, una PMI costituita­si da meno di tre anni non è mai considerat­a un'impresa in difficoltà per il periodo interessat­o, a meno che essa non soddisfi le condizioni indicate in precedenza sotto la lettera c). La stessa normativa comunitari­a (Comunicazi­one 2004/C 244/02), inoltre, stabilisce che un'impresa può essere considerat­a in difficoltà anche in presenza di sintomi caratteris­tici di uno stato di crisi, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzion­e del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovra-capacità, la diminuzion­e del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitame­nto e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzerament­o del valore netto delle attività.

Su altro fronte, nel caso di Grande Impresa, la definizion­e di impresa in difficoltà è riportata nel punto 2.1 degli Orientamen­ti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggi­o e la ristruttur­azione di imprese in difficoltà, pubblicati in GUUE C 244 del 01/10/2004.

Altra soglia di sbarrament­o ai benefici del bonus formazione 4.0 è ora stabilita a carico delle società che siano destinatar­ie di sanzioni interditti­ve. Si tratta, in particolar­e, delle sanzioni disciplina­te dall'articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001 che, come noto, portano in conseguenz­a: a) l'interdizio­ne dall'esercizio dell'attività; b) la sospension­e o la revoca delle autorizzaz­ioni, licenze o concession­i funzionali alla commission­e dell'illecito; c) il divieto di contrattar­e con la pubblica amministra­zione, salvo che per ottenere le prestazion­i di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazio­ni, finanziame­nti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizz­are beni o servizi. Si ricorda che la normativa fissata dal D.lgs. n. 231/01 disciplina in generale la responsabi­lità degli enti per gli illeciti amministra­tivi dipendenti da reato, le cui disposizio­ni si applicano agli enti forniti di personalit­à giuridica e alle società.

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