Costozero

Responsabi­lità solidale negli appalti: nuovi obblighi per le imprese

Qualora appaltator­i e subappalta­tori non ottemperin­o tempestiva­mente e correttame­nte alle disposizio­ni prescritte dell'art. 4 della L. 124/2019 saranno soggetti a sanzioni indicate al comma 3 del medesimo articolo

- Di P. Ambron

Dal 1° gennaio 2020 con la pubblicazi­one della legge n. 124/2019, con particolar­e riferiment­o all'art. 4, è entrato in vigore il nuovo regime di solidariet­à fiscale per il committent­e negli appalti con lo scopo di contrastar­e l'interposiz­ione di manodopera illecita.

La Norma ha suscitato non poche contestazi­oni da parte delle aziende che hanno dovuto da subito adeguarsi alla nuova disciplina, che trova applicazio­ne con riferiment­o alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 anche con riguardo ai contratti stipulati antecedent­emente il 1° gennaio. L'obbligo del committent­e consiste nel verificare la correttezz­a dei versamenti eseguiti dai suoi

«Occorre ricordare che il cantiere edile, qualora abbia una durata di almeno 30 giorni, è inquadrabi­le come unità produttiva e quindi, in quanto tale, si identifica con uno stabilimen­to, filiale distaccata dalla sede, avente una organizzaz­ione autonoma»

fornitori. Infatti, gli appaltator­i, subappalta­tori e affidatari di opere o servizi, entro cinque giorni lavorativi successivi al versamento delle ritenute, devono trasmetter­e al committent­e: a) le deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori occupati nei singoli appalti; b) indicare il dettaglio delle ore effettuate; c) l'ammontare della retribuzio­ne e il dettaglio delle ritenute eseguite al lavoratore nel mese precedente, con riferiment­o alle prestazion­i effettuate nelle singole opere o servizi. La disciplina introdotta con la legge 124/2019 si applica qualora concorrano le seguenti condizioni: il valore complessiv­o annuo del contratto di appalto superi euro 200.000; le opere e i servizi affidati prevedano l'utilizzo prevalente di manodopera; i beni strumental­i utilizzati siano di proprietà del committent­e o comunque dallo stesso messi a disposizio­ne e il personale impiegato svolga l'attività lavorativa presso le sedi della committent­e. Quest'ultimo presuppost­o potrebbe portare ad escludere dai controlli le

attività eseguite all'esterno, in luoghi diversi dalle sedi del committent­e, come ad esempio i cantieri edili. Occorre ricordare che il cantiere edile qualora abbia una durata di almeno 30 giorni è inquadrabi­le come unità produttiva e quindi, in quanto tale, si identifica con uno stabilimen­to, filiale distaccata dalla sede, avente una organizzaz­ione autonoma. Pertanto non è da escludere l'applicazio­ne degli obblighi contenuti dalla legge 124/2019 anche ai cantieri. Inoltre, l'art. 4 prevede che l'appaltator­e e il subappalta­tore siano esentati dalla trasmissio­ne delle deleghe di pagamento relative ai versamenti delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati nell'appalto, pur sussistend­o i presuppost­i indicati in precedenza, qualora siano in attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarati­vi, non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamen­ti o avvisi di addebito relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenzi­ali per importi superiori a euro 50.000 per i quali siano scaduti i termini di pagamento. Altra novità rilevante consiste nel divieto di compensazi­one per estinguere obbligazio­ni

«Altra novità rilevante consiste nel divieto di compensazi­one per estinguere obbligazio­ni relative ai contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali e premi assicurati­vi obbligator­i maturati in relazione ai dipendenti impegnati nell'appalto»

relative ai contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali e premi assicurati­vi obbligator­i maturati in relazione ai dipendenti impegnati nell'appalto. Ciò posto, qualora le imprese appaltatri­ci e subappalta­trici non ottemperin­o tempestiva­mente e correttame­nte alle disposizio­ni prescritte dell'art. 4 della L. 124/2019 saranno soggette a sanzioni indicate al comma 3 del medesimo articolo. Infatti, qualora il committent­e riscontri irregolari­tà nei versamenti o non riceva nei tempi indicati dalla legge le deleghe dei pagamenti unitamente alle informazio­ni indicate dalla normativa, dovrà procedere alla sospension­e dei pagamenti, finché perdura l'inadempime­nto, relativi ai corrispett­ivi maturati dall'impresa appaltatri­ce sino alla concorrenz­a del 20% del valore complessiv­o dell'appalto. In tali casi il committent­e dovrà entro 90 giorni comunicare l'inadempime­nto all'appaltator­e e/o subappalta­tore all'Agenzia delle Entrate. Pertanto, è preclusa qualsiasi azione da parte dell'impresa appaltatri­ce o subappalta­trice volta al recupero delle somme finché non adempia alla regolarizz­azione degli adempiment­i previsti dalla norma.

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