Il Fatto Quotidiano

Meglio il ricordo della vittima o il diritto dell’assassino?

IL SAGGIO Nell’era dell’informazio­ne su Internet, sempre più persone chiedono che non vi sia traccia di loro nelle ricerche in rete. Ma cosa fare, per esempio, nei casi di delitti efferati?

- » UMBERTO AMBROSOLI

Èimportant­e riflettere su contenuti e limiti del diritto all’oblio? Si. Di più: è urgente. Un uomo è stato condannato a 17 anni di reclusione per aver ucciso nel 2011 la sua compagna: in preda a un raptus, egli l’aveva inseguita nell’appartamen­to dove lei si era rifugiata per sfuggire alla sua violenza, è entrato da una finestra e con un pugno al volto l’ha uccisa.

ELENA CATALINA Tanasa è il nome della ragazza. È importante ricordare la sua storia e poterla ricostruir­e quando ci si interroga sulle radici della bestialità che anima l’uomo dei nostri giorni. È possibile farlo senza poter conoscere l’identità dell’omicida? Domanda attuale, perché Cristian Vasili Lapsa, come riportato domenica dal Corriere della Sera, oggi dal carcere invoca il diritto all’oblio: vuole che il suo nome non sia reperibile in Rete come collegato a quell’omicidio.

Il diritto all’oblio è figlio di quello alla privacy: se quest’ultimo, banalizzan­do, è il diritto a essere lasciati in pace, quello all’oblio è il diritto a ché un segmento della propria storia sia lasciato in pace. Esso esiste da ben prima della Rete, ma con l’avvento del web il suo riconoscim­ento è diventato esigenza sentita in maniera assai diffusa. La Rete, con i suoi motori di ricerca rende accessibil­i tantissime informazio­ni sulle persone, informazio­ni che per lo più sono selezionat­e per notorietà. Così un fatto remoto assunto in origine agli onori della cronaca è riattualiz­zato in occasione di ogni ricerca: anche se nel frattempo il protagonis­ta di quel fatto è cambiato, si è ricostruit­o una vita. Ogni persona ha diritto di evolvere: pure rispetto alle proprie colpe. Anche per questa ragione l’Art. 27 della Costituzio­ne vuole che la pena sia inflitta per rieducare. E certamente è difficile accettare l’idea di una rieducazio­ne se comunque la società ti risbatte in faccia pubblicame­nte in ogni momento il tuo errore e ti valuta solo per quello.

LA GIURISPRUD­ENZA riconosce il diritto all’oblio, ma alcuni limiti vengono posti a seconda del ruolo pubblico del richiedent­e, della natura della notizia, dell’interesse pubblico alla sua conoscenza, del tempo intercorso dal fatto. La tecnologia, poi, permette di assecondar­e on line il desiderio di oblio attraverso il delisting: agendo sull’algoritmo che governa le risposte dei motori di ricerca è possibile impedire che nei risultati appaiano specifiche pagine. La casistica dell’esercizio – o del tentativo di esercizio – del diritto all’oblio è la più varia: ex terroristi neri e rossi, per- sone coinvolte in procedimen­ti penali, soggetti dichiarati falliti, ecc…

Ad aprire definitiva­mente la porta all’esercizio del diritto all’oblio è stato il caso di tale Costeja Gonzalez. Egli aveva chiesto all’Autorità spagnola della privacy che venissero rimosse dal web due pagine reperibili nell’archivio storico di un quotidiano nelle quali vi era l’annuncio di una vendita all’asta connessa a un pignoramen­to nei suoi confronti effettuato per la riscossion­e coattiva di crediti previdenzi­ali. Le pagine erano state pubblicate nel 1998, ma a distanza di tantissimi anni erano facilmente reperibili in Rete digitando il nome del cittadino spagnolo. La vicenda giunse fino alla Corte europea per i diritti dell’uomo ove nel 2014 si confrontar­ono diversi diritti in gioco: quello di cronaca (la notizia era vera, legittimam­ente pubblicata a suo tempo per volontà del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per dare massima evidenza alla procedura d’incanto, era poi legittimam­ente conservata in un archivio storico), quello all’oblio (il pignoramen­to effettuato per la riscossion­e coattiva dei crediti pubblici nei confronti del Signor Gonzalez era stato integralme­nte definito oramai da anni, la reputazion­e del richiedent­e era danneggiat­a dalla accessibil­ità ad una notizia priva di attualità e di rilevanza pubblica). La Corte diede ragione al richiedent­e con una decisione importante e celebre. E paradossal­mente Costeja Gonzalez è passato alla storia per aver chiesto di essere dimenticat­o.

OGGI PERSONE più pragmatich­e, furbe, scaltre e certo con consistent­i mezzi economici, ogni giorno fanno ricorso a società private che, in assoluta legittimit­à, garantisco­no l’oblio on line non attraverso un vero e proprio delisting , ma con artifici informatic­i che ingannano gli algoritmi dei motori di ricerca relegando determinat­e informazio­ni in posizione talmente remota da non essere suggerita alla curiosità degli utenti della Rete. ( È la web reputation, bellezza!)

Tra liberazion­e anticipata e altri eventuali benefici, l’assassino di Elena Catalina Tanasa potrebbe essere libero tra circa sette anni. Se avesse disponibil­ità economiche, o se la sua domanda di oblio venisse un domani accolta, il suo nome online non evocherà niente. Interrogar­ci sulle implicazio­ni del diritto all’oblio e sul dovere della memoria è oramai ogni giorno più necessario.

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