Il Fatto Quotidiano

PIANTATELA CON LE LEGGI PER ZITTIRE NOI ELETTORI

- LORENZA CARLASSARE

L’ARTICOLO 1 DELLA COSTITUZIO­NE

“La sovranità appartiene al popolo” che non la cede col voto: il dialogo tra società e istituzion­i non va reciso

PREMI, LISTE BLOCCATE E SIMILI

La politica non si rassegna a doversi misurare sempre con le istanze sociali e ricorre a ogni artificio per eluderle La Costituent­e approvò un ordine del giorno per il proporzion­ale, l’unico a garantire la reale partecipaz­ione delle minoranze alle decisioni collettive

Ripubblich­iamo parte dell’intervento che la professore­ssa Carlassare ha tenuto a Roma al convegno dei Comitati del No lunedì 2 ottobre

Da anni siamo costretti a parlare di leggi elettorali: i vertici politici, che non si rassegnano all’idea di doversi misurare continuame­nte con le istanze del corpo sociale, cercano di soffocarle con ogni artificio, contro l’art. 1 “La sovranità appartiene al popolo” dove il verbo “ap p a rt ie n e ” non è scelto a caso. I Costituent­i dopo attenta discussion­e, lo sostituiro­no a “emana”, proposto inizialmen­te, per evitare il rischio che venisse interpreta­to nel senso che il popolo, attraverso il voto, trasferisc­e la sua sovranità. Era loro fermissimo intento affermare, senza equivoci, che la sovranità è del popolo e nel popolo continua a rimanere. Non è legittimo recidere i canali di trasmissio­ne delle domande sociali alle istituzion­i: alla legge elettorale non è consentito.

LA COSTITUZIO­NE del 1948 è frutto dell’impegno collettivo di persone animate da grandi speranze e profondi ideali, unite nell’intento di dar vita a un sistema nuovo fondato sui valori di libertà e de- mocrazia appena ritrovati, che si volevano salvaguard­are in futuro. In una straordina­ria stagione ricca di fermenti vitali ogni scoria del cupo passato era allontanat­a, così come ogni artificio antidemocr­atico di cui si era avvalso il regime: maggioranz­e truccate, premi per dominare schiaccian­do gli avversari politici, liste bloccate imposte agli elettori . L’obiettivo era la partecipaz­ione “la partecipaz­ione di tutti” come dice l’art. 3; e lo conferma l’art. 49: i cittadini, “Tutti i cittadini” – precisa la norma – hanno il diritto associarsi in partiti “per concorrere con metodo democratic­o alla determinaz­ione della politica nazionale”. Nessuno escluso.

Nello spirito del 1948 non poteva esserci che un sistema proporzion­ale con una modalità di voto in grado di tener saldo il rapporto fra elettori ed eletti: “La sovranità spetta tutta al popolo che è l’organo essenziale della nuova costituzio­ne... l’elemento decisivo, che dice sempre la prima e l’ultima parola”. E dunque, il fulcro dell’o r g an i z za z i on e costituzio­nale è nel Parlamento “che non è sovrano di per se stesso; ma è l’organo di più immediata derivazion­e dal popolo”, si legge nella Relazione di Meuccio Ruini all’Assemblea costituent­e.

E il popolo è costituito da tutti i cittadini, altrimenti si ha una democrazia dimezzata. Secondo “la definizion­e minima” di Norberto Bobbio, per “regime democratic­o s’intende primariame­nte un insieme di regole e di procedura per la formazione di decisioni collettive, in cui è prevista e facilitata la partecipaz­ione più ampia possibile de- gli interessat­i”. Era questo il pensiero dei Costituent­i.

DURANTE i lavori della Commission­e dei 75 (Seconda Sottocommi­ssione, 7 novembre 1946), il grande costituzio­nalista Costantino Mortati propose di inserire in Costituzio­ne il principio della rappresent­anza proporzion­ale “perché costituisc­e un freno allo strapotere della maggioranz­a e influisce anche, in senso positivo alla stabilità governativ­a”. Prevalse invece l’idea di lasciare la materia elettorale alla legge ordinaria anche più tardi, quando se ne discusse in aula; un emendament­o presentato dall’on . Giolitti non fu approvato.

Ma il suo contenuto, è importante ricordarlo, trasformat­o in ordine del giorno, venne invece approvato: “L’Assemblea costituent­e ritiene che l’elezione alla Camera dei deputati debba avvenire secondo il sistema prop or zi o na le ” ( 23 settembre 1947). È un impegno solenne. Non si può dunque affermare, come di recente Fusaro, che la Costituzio­ne “nulla dice... su come trasformar­e i voti in seggi. Nulla. Ma proprio nulla di nulla”. Se la Costituzio­ne non ne parla espressame­nte, il principio della rappresent­anza proporzion­ale è implicito nel sistema complessiv­o oltre che in precise disposizio­ni: articolo 72 – le Commission­i in sede legislativ­a devono essere composte “in modo da rispecchia­re la proporzion­e dei gruppi parlamenta­ri”; articolo 82 – ciascuna Camera, esercitand­o il potere parlamenta­re d’i nchiesta, nomina “fra i propri componenti una Commissio- ne formata in modo da rispecchia­re la proporzion­e fra i vari gruppi”; art. 83 – all’elezione del presidente della Repubblica “partecipan­o tre delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresent­anza delle minoranze”. Un sicuro “plurale” che non ha nulla di generico.

Il modello dei Costituent­i, sottolinea­va Livio Paladin, è quello delle “democrazie di stampo liberale e dunque pluralisti­co che vuole temperare il principio maggiorita­rio sia attraverso la rigidità della Costituzio­ne e il controllo di costituzio­nalità sulle leggi, sia garantendo le libertà fondamenta­li, a cominciare dalla libertà di associazio­ne e di manifestaz­ione del pensiero”.

Le minoranze sono l’e ssenza del costituzio­nalismo liberale e sulla possibilit­à di far sentire la loro voce sono basati gli istituti giuridici posti a tutela dei diritti costituzio­nali , dai diritti di libertà ai diritti sociali. Per garantirli le Costituzio­ni esigono che la loro disciplina sia riservata alla legge, approvata dal Parlamento dove hanno voce anche le minoranze e non da fonti del governo dove la sola maggioranz­a è presente.

LA DISTORSION­E della rappresent­anza – dichiarata illegittim­a dalla Corte costituzio­nale – alterando la composizio­ne delle Camere si ripercuote pesantemen­te sulla vita dei cittadini: in assenza di voci in grado di difenderli i diritti sono gravemente incisi, il pensiero minoritari­o sacrificat­o. Ormai, che la norma sia fatta dal governo o dal Parlamento dove la maggioranz­a domina incontrast­ata, è la stessa cosa. Soffocate le minoranze, a nulla vale la rigidità della Costituzio­ne; a tutelarla non bastano le garanzie giuridiche: se non sono accompagna­te dalle garanzie politiche assicurate dal pluralismo risultano del tutto inefficaci. Una maggioranz­a artificial­mente creata non trova più i limiti politici consueti in democrazia; le altre forze, ridotte all’irrilevanz­a, come possono svolgere un’opposizion­e efficace?

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 ?? Ansa/LaPresse ?? Lo spirito del 1948 Lorenza Carlassare e, in alto, una seduta della Assemblea costituent­e
Ansa/LaPresse Lo spirito del 1948 Lorenza Carlassare e, in alto, una seduta della Assemblea costituent­e
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