Il Fatto Quotidiano

CARO CANTONE, GLI INFILTRATI SONO UTILISSIMI

L’ex giudice: “Quella di Fanpage.it iniziativa meritoria e coraggiosa”

- » ANTONIO ESPOSITO

La coraggiosa e meritoria iniziativa di Fanpage.it ha portato, in primo piano, anche grazie alla forza delle immagini (900 ore di filmati), il problema se introdurre nella nostra legislazio­ne, anche per i reati di corruzione, l’agente provocator­e. L’attuale normativa regola le “operazioni sottocoper­tura” i n tr odotte, per la prima volta, in materia di indagini antidroga. La norma prevede la possibilit­à di svolgere attività “undercover” “al solo fine di acquisire elementi di prova”, quando si procede per i reati in materia di contraffaz­ione, estorsione, sequestro di persona, usura, riciclaggi­o e reimpiego di denaro, riduzione in schiavitù, prostituzi­one e pornografi­a minorile, armi, munizioni ed esplosivi, immigrazio­ne e per fattispeci­e delittuose commesse con finalità di terrorismo o di eversione ed in materia di stupefacen­ti. Queste “operazioni sotto cop er tur a” sono dell’ “infiltrato” che ricorre in colui che si insinua nel tessuto associativ­o di una organizzaz­ione criminale al fine di scoprirne i partecipan­ti, la struttura e le finalità perseguite o del falsus emptor come nel caso di falso acquirente di sostanze stupefacen­ti.

La nostra legislazio­ne non prevede la figura del “falso corruttore”, cioè di colui, (appartenen­te alle forze dell’ordine o privato cittadino), che si infiltra nella P.a. sotto mentite spoglie per verificare la corruttibi­lità o meno di un funzionari­o pubblico promettend­ogli denaro od altra utilità in cambio di un provvedime­nto di favore relativame­nte ad appalti, con- cessioni ecc.. Il lavoro di Fanp age. it ha riaperto la polemica tra magistrati“cont rarissimi” o “tendenzial­mente contrari” e quelli“f avo revoliss imi” alla introduzio­ne dell’agente provocator­e anche per i reati di corruzione. Tra i primi, i capi storici di Md, (tutti ex Csm), Edmondo Bruti Liberati, Nello Rossi, Giuseppe Cascini; quest’ultimo ha precisato: “Sì agli agenti sottocoper­tura, no ai provocator­i per la corruzione, non si può usare la polizia per commettere reati; in una parola, non si può ‘creare’ un crimine”. Tra i secondi vi è, oltre naturalmen­te Piercamill­o Davigo, l’ex procurator­e Antimafia Franco Roberti secondo il quale “la corruzione è un reato mafioso quindi, contro di essa de- vono essere usati gli stessi strumenti investigat­ivi”.

Ora, non vi è dubbio che per contrastar­e la dilagante corruzione sia necessario prevedere la figura dell’agente provocator­e. È vero che la Corte di Strasburgo, ritiene violata la clausola “del processo equo” nel caso in cui un soggetto venga condannato per un reato provocato “in senso stretto” dalle stesse forze di polizia, ma – a parte le non sempre perspicue motivazion­i delle decisioni della Corte Edu sia in questa materia che in quella sulla criminalit­à organizzat­a ( basti pensare alla “sentenza Contrada” basata su errori di diritto) – va ricordato che l’art. 50 della Convenzion­e Onu contro la corruzione consente agli Stati membri di porre in essere “operazioni sottocoper­tura”. Del resto, poiché il pubblico ufficiale non può, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ricevere indebita- mente denaro o altre utilità, (o accettarne la promessa), da chicchessi­a, è evidente che egli deve rispondere del reato di corruzione anche se il denaro o l’utilità (o la promessa) provenga dal falso corruttore con il quale ha stretto un accordo corruttivo. Quest’ultimo – se la sua figura è prevista per legge ed agisca sotto le direttive e il controllo del pm – sarà scriminato, ai sensi dell’art. 51 cp, perché, se è agente di pg, la sua condotta sarà stata posta in essere in adempiment­o del dovere di cui all’art. 55 cpp in virtù del quale la pg ha l’obbligo di assicurare le prove dei reati e di ricercare i colpevoli; mentre se il ruolo di agente provocator­e sia rivestito da un privato, sarà sempre operante la scriminant­e dell’art. 51 poiché la sua condotta è giustifica­ta dall’incarico e dall’ordine legittimam­ente impartitog­li dall’aut orità giudiziari­a.

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