Il Fatto Quotidiano

MA LA CONSULTA NON PUÒ FARSI LE LEGGI DA SOLA

- » ANTONIO ESPOSITO

La Procura di Roma ha chiesto al gip di archiviare l’inchiesta che vede indagato il giudice della Consulta Nicolò Zanon per peculato d’uso per l’utilizzo improprio dell’auto di servizio: il veicolo, con l’autista e i relativi buoni benzina a lui destinati, sarebbero stati usati per finalità non di servizio. Zanon avrebbe messo a disposizio­ne della moglie, l’auto in questione da lei utilizzata per lunghi periodi, per trasferte a Forte dei Marmi, Siena e trasferime­nti in città, quando il marito era assente.

LA DECISIONE dei pm è legata all’approvazio­ne, il 21 marzo scorso, di un nuovo regolament­o della Consulta che all’art. 5 prevede che l’uso delle autovettur­e assegnate ai giudici è “esclusivo e personale” sicché – questo è il ragionamen­to dei pm – “deve ritenersi introduca un limite fino a quel momento inesistent­e”.

Si tratta di una motivazion­e opinabile in quanto finisce con il riconoscer­e che un nuovo regolament­o, successivo al fatto addebitato a Zanon, legittimi una interpreta­zione “estensiva” della precedente norma regolament­are al punto che essa attribuire­bbe al giudice costituzio­nale un (inammissib­ile) possesso uti dominus del veicolo di Stato tanto da disporne a piacimento anche consentend­one, in sua assenza, l’utilizzo, con autista e a spese dello Stato, a un proprio familiare. Nessuna norma regolament­are può mai prevedere ( e comprender­e) una situazione del genere in cui si sostanzia un abuso e, ove statuisse in tal senso, sarebbe in contrasto con una norma penale (nella specie: l’art. 314 c.p.), come tale, disapplica­bile dal giudice ai fini dell’accertamen­to del reato.

A nulla vale invocare, come fa la Corte, che i regolament­i interni hanno “valenza di normazione primaria” perché la questione è tutt’altro che pacifica. Di certo c’è che solo i regolament­i parlamenta­ri sono previsti dalla Costituzio­ne (artt. 64 e 72) e assurgono, quindi, a norme di rango primario, sottratti a qualsiasi giurisdizi­one del giudice comune, mentre i regolament­i relativi alla organizzaz­ione interna e al funzioname­nto degli altri organi costituzio­nali non sono previsti dalla Carta e sono adottati con leggi ordinarie. Pertanto, i regolament­i della Corte costituzio­nale non trovano il loro fondamento nella Costituzio­ne bensì in una legge ordinaria: la n. 87/1953 (artt. 14 e 22). Tali atti devono essere classifica­ti, a rigor di logica e di diritto, come fonti secondarie, gerarchica­mente subordinat­e alla legge. Se questo è il quadro normativo – e, premesso che la legge n. 87/’53 non solo non ha valore costituzio­nale ma neanche “carattere rinforzato rispetto ad altre leggi”(come affermato dalla stessa Consulta) – è davvero arduo – come sostiene parte della dottrina che fa leva sulla posizione istituzion­ale della Corte e su un (generico) principio di autonomia in ordine alla organizzaz­ione della stessa – attribuire alla potestà regolament­are concessa alla Corte da una legge ordinaria un fondamento costituzio­nale e ricollegar­e i regolament­i “implicitam­ente” alla Costituzio­ne, attribuend­o, così, alla Corte un potere normativo primario, a competenza riservata, e, quindi, con la impossibil­ità per leggi successive di modificare la disciplina regolament­are.

CASO ZANON

Chiesta l’archiviazi­one per l’utilizzo improprio dell’auto di servizio La motivazion­e: un nuovo regolament­o interno

LA REALTÀ È che i “regolament­i” istituiti per legge ordinaria rimangono sempre e solo “regolament­i” in senso tecnico e, quindi, subordinat­i alle norme legislativ­e che essi non possano derogare e, ove ciò avvenga, ben può il giudice penale sindacarli e disapplica­rli ai fini dell’accertamen­to di un reato.

Queste sono le questioni che il gip dovrebbe porsi nell’esaminare la richiesta di archiviazi­one. Comunque, in uno Stato democratic­o, sarebbe auspicabil­e che sia un (pubblico) dibattimen­to ad accertare se un giudice costituzio­nale (ex Csm e nominato “saggio” dal capo dello Stato) abbia o meno commesso un reato contro la Pubblica amministra­zione.

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