L’articolo 11 e i limiti alle guerre “travestite”
Principi fondamentali I Padri costituenti vollero una forte impronta pacifista. Spesso aggirata
Se, come si dice, la verità si rivela nella pervicacia con cui la si nega, è interessante ricordare come nel passato recente diverse “guerre” siano state travestite da “pace”. È accaduto in Kosovo, Serbia, Iraq, Libia... e rischia di accadere di nuovo in Siria.
I DUE CONCETTI– spiega Norberto Bobbio nell’Encic lopedia del Novecento – costituiscono un tipico esempio “di antitesi, come gli analoghi ‘ordine-disordine’. Ma si deve distinguere l’uso classificatorio, secondo cui i due termini vengono usati nel loro significato descrittivo, dall’uso prescrittivo, secondo cui i due termini vengono presi in considerazione per approvare o condannare, per promuovere o per scoraggiare, a seconda del sistema di valori cui si ispirano”.
Certamente, usando le due parole, i nostri costituenti intendevano dare alla Carta una fortissima impronta pacifista. “L’Italia ripudia la guerra”, è la prima affermazione dell’articolo 11 (non a caso inserito nelle disposizioni fondamentali). Meuccio Ruini in una seduta della Commissione dei 75 nel marzo 1947, disse che il verbo scelto (preferito ad altri, come “condannare”) ha “un accento energico e implica così la condanna come la rinunzia alla guerra”.
Lorenza Carlassare – professore emerito a Padova – in un lungo scritto disponibile su Co st itu zio na lis mo . it spi eg a: “Riconoscendo che ogni tipo di contrasto può essere risolto col ragionamento, viene ribadito nelle diverse fasi dei lavori, anche in Assemblea plenaria, l’intento di eliminare la guerra per sempre, il rifiuto dell’atto di violenza. Guerra, dunque, per alcuni, era un concetto dal significato ampio, comprensivo di violenza”. C’era la volontà unanime di prendere una marcata distanza dal Fascismo (“la pace”, secondo Benito Mussolini, “è deprimente e negatrice delle virtù dell’uomo che solo nello sforzo cruento si rivelano”) nell’immediatezza di un conflitto sanguinoso. E contemporaneamente c’era anche la volontà di affermare l’aspirazione alla costruzione di un ordine mondiale pacifico.
L’ARTICOLO 11 però va letto nella sua interezza: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”.
Qui bisogna domandarsi se l’appartenenza all’Alleanza atlantica può in qualche modo mettere in secondo piano il dettato costituzionale, aggrappandosi, come è accaduto in passato, a quella seconda parte che consente le “limitazioni di sovranità”. Come abbiamo già detto, l’articolo 11 vi- ve nella sua interezza, nella dipendenza funzionale tra le diverse affermazioni: non si può spacchettare a uso e consumo delle politiche dei governi. Tanto più che non contiene commi e nemmeno un punto: la prima e la seconda parte sono separate da un punto e virgola ( originariamente solo una virgola), a dimostrazione dell’unità logica del testo. La Corte costituzionale ha chiarito poi il carattere tassativo ed essenziale degli scopi cui tende la limitazione di sovranità (sentenza 304/1984): “Le condizioni e le ‘finalità’ cui sono subordinate le ‘limitazioni di sovranità’, sono quelle stabilite nell’art. 11 della Costituzione (...). È il trat- tato che, quando porta limitazioni alla sovranità, non può ricevere esecuzione nel Paese se non corrisponde alle condizioni e alle finalità dettate dall’art. 11 della Costituzione”.
“Il discorso è importante anche perché il ripudio della guerra – ha scritto sul nostro giornale la pr of es sor es sa Carlassare – non vieta solo la partecipazione a conflitti armati ma pure l’aiuto ai paesi in guerra: illegittimo è il commercio di armi con tali paesi e il fornir loro le basi per agevolarne le operazioni. Eppure dalle nostre basi sono partiti aerei per missioni di guerra”. Vedremo cosa accadrà questa volta.
I vincoli Per Carlassare la Costituzione vieta anche ogni forma di supporto indiretto ai Paesi in conflitto