Il Fatto Quotidiano

Contrordin­e: la “scuola-lavoro” non dà punti per la promozione

Non è (ancora) obbligator­ia per accedere alla maturità

- » VIRGINIA DELLA SALA

■Una nota dell’Istruzione ha ammesso - su richiesta del sindacato Flc Cgil ma anche su sollecitaz­ione di famiglie, studenti e insegnanti - che la misura introdotta con la Buona Scuola serve solo alla “valorizzaz­ione del curriculum”

Tanta alternanza per nulla: in una recente nota (la 7194 del 24 aprile 2018), il ministero dell’Istruzione ha ammesso - su richiesta del sindacato Flc Cgil ma anche su sollecitaz­ione di famiglie, studenti e insegnanti - che l’alternanza scuola lavoro introdotta con la Buona Scuola non fosse obbligator­ia per la maturità come invece sembrava finora. O per lo meno come veniva percepita in assenza di una spiegazion­e chiara che, ala fine, è arrivata.

“AI FINI dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato - si legge nella nota che intende “eliminare alcuni dubbi interpreta­tivi” - si osserva che, per l’anno scolastico 2017/2018, la normativa nulla dispone circa l’obbligo, per le studentess­e e gli studenti, di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro nell’ultimo triennio del percorso di studi”. E aggiunge: “Tali esperienze sono da considerar­e quale elemento di valorizzaz­ione del curriculum dell’allievo; la loro eventuale mancanza non deve costituire in alcun modo elemento di penalizzaz­ione nella valutazion­e”.

Una puntualizz­azione es- senziale. Finora, infatti, il riferiment­o era la “Guida operativa per la scuola” redatta dal Miur a ottobre del 2015. Il testo, a pagina 52 si stabiliva che “per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, nelle more dell’emanazione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza (200 ore per gli studenti dei licei, 400 per quelli degli istituti tecnico -pratici), ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto ”.

TANTO i sindacati - come la Flc Cgil che ieri ha diffuso un comunicato - che l’Unione degli Studenti avevano sottolinea­to come non fosse chiaro il valore giuridico del testo “tenuto conto - scrive il sindacato - che in diversi punti esso ha carattere innovativo e che in altre appare difforme rispetto alla normativa di riferiment­o”. Insomma, per tre anni gli studenti hanno creduto di essere obbligati a svolgere l’alternanza scuola lavoro (400 ore...) - con tutti i casi limite, dal Mc Donald’s a Zara alle situazioni a rischio sfruttamen­to - per poter accedere agli esami di Stato e solo ora scoprono che non è così. Inoltre, la nota stabilisce anche che gli studenti esterni possono dichia- rare e documentar­e “le eventuali esperienze di alternanza scuola lavoro o le attività ad esse assimilabi­li (stage, tirocini, attività lavorative anche in apprendist­ato o di lavoro autonomo)”. Un’assimilazi­one, secondo il sindacato, dell’a pprendista­to o del lavoro auto- nomo all’alternanza scuola lavoro “contraddic­endo quanto più volte espresso negli ultimi mesi dalla stessa ministra Fedeli. Si tratta dell’ennesima testimonia­nza delle pesanti contraddiz­ioni che la Legge 107/15, la cosiddetta Buona Scuola, lascia in eredità al nuo- vo governo”. Ad ogni modo, si tratta di una disposizio­ne valida solo per l’anno scolastico in corso. Per il 2018-2019, sarà invece un requisito necessario. A stabilirlo, il decreto legislativ­o 13 aprile 2017, n. 62, che attua le disposizio­ni già previste nella Buona Scuola e di fatto fissa le nuove regole per l’esame di maturità: “L’ammissione all’esame di Stato è altresì subordinat­a (...) allo svolgiment­o di attività assimilabi­li all’alternanza scuola-lavoro”.

IN SERATA, la replica del ministero: “Nessuna deroga o dietro front. Le interpreta­zioni sulla mancata obbligator­ietà sono prive di ogni fondamento”. Si spiega che la circolare risponde ai quesiti delle scuole sui prossimi esami di Stato a cui parteciper­anno, per la prima volta, gli studenti che hanno completato il primo triennio. “La partecipaz­ione all’Alternanza non è facoltativ­a e rientra nel curricolo del triennio. La certificaz­ione finale delle competenze viene acquisita negli scrutini intermedi e finali degli ultimi tre anni, concorre alla determinaz­ione del profitto nelle discipline coinvolte nell’esperienza di Alternanza, del voto di condotta e, quindi, del credito scolastico con cui si arriva agli esami ed è inserita nel curriculum dello studente. Tutto questo è noto dalla data di approvazio­ne del decreto, dunque dal 2017. La circolare del 24 aprile non fa che ribadirlo.

Non per molto Un decreto legislativ­o la prevede invece a partire dal prossimo anno scolastico

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Ansa Striscioni Studenti in piazza contro l’alternanza

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