Foodora, il giudice: “Consegne non sono lavoro subordinato”
▶I RIDER di Foodora “non avevano l'obbligo di effettuare la prestazione lavorativa” e non erano “sottoposti al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro”: così il giudice Marco Buzano, del Tribunale di Torino ha motivato la sentenza con cui l’11 aprile ha respinto il ricorso di sei fattorini che chiedevano il riconoscimento della natura subordinata del rapporto con l’azienda. Natura che il giudice e- sclude perché “il rapporto di lavoro intercorso tra le parti era caratterizzato dal fatto che i ricorrenti non avevano l'obbligo di effettuare la prestazione lavorativa e il datore di lavoro non aveva l’obbligo di riceverla”. Inoltre "i contratti sottoscritti dai ricorrenti (a differenza di quelli successivi, in cui era stabilito un pagamento a consegna) prevedevano un compenso orario (5,6 euro lordi l’ora): “È quindi logico – si legge – che i ricorrenti fossero tenuti a fare le consegne che venivano comunicate nelle ore per le quali ricevevano il compenso”. Il giudice ha poi fatto un’osservazione sul Jobs Act:”Forse nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto ampliare l’ambito della subordinazione, includendovi delle fattispecie fino ad allora rientranti nel generico campo della collaborazione continuativa. Ma così non è stato".