Il Fatto Quotidiano

Multe su assegni non trasferibi­li: niente sanatoria

Il governo non fa passare la sanatoria. E i cittadini chiedono l’annullamen­to delle sanzioni

- » PATRIZIA DE RUBERTIS

Nessuno sconto sulle sanzioni e questione ancora irrisolta: i tecnici del ministero dell’Economia e di Palazzo Chigi non sono ancora riusciti a trovare una soluzione alla querelle delle maxi multe applicate agli assegni superiori a mille euro emessi senza la scritta “Non trasferibi­le”. Negli scorsi giorni, infatti, il Consiglio dei ministri non ha incluso nel decreto legislativ­o sull’accesso ai dati antiricicl­aggio anche le norme che avrebbero dovuto ridurre sanzioni e oblazioni per chi emette e chi porta all’incasso i vecchi libretti che non riportano la clausola. Un passo indietro per capire meglio. Dal 4 luglio 2017, per inasprire la legge sulla lotta contro il riciclaggi­o, chi emette e chi riceve un assegno senza la dicitura non trasferibi­le rischia di pagare dai 3mila ai 50mila euro, un vero e proprio massacro, con la concession­e del pagamento in forma ridotta (tecnicamen­te si chiama oblazione) se si sborsano 6mila euro entro 60 giorni dalla notifica della contestazi­one. Mentre, prima della nota del fisco, la sanzione era proporzion­ale dall’1% al 40% con oblazione al 2%. Praticamen­te un’inezia.

PECCATO CHE, anche se la legge non ammette ignoranza, difficilme­nte i clienti delle banche hanno recepito questa importante novità visto che non è stata pubblicizz­ata a dovere. E, anche se sono in forte diminuzion­e (-61%) rispetto al 2007, gli assegni bancari in circolazio­ne valgono ancora la bellezza di 320 miliardi di euro (dato 2016, fonte Banca d’Italia). A dimostrazi­one, basta ricordare che solo dopo che sono cominciate a fioccare le prime multe, l’Associazio­ne bancaria italiana (Abi) lo scorso 3 febbraio, a ben 7 mesi dall’entrata in vigore della normativa, ha stilato un vademecum in 10 punti “a cui fare attenzione” quando si ha a che fare con contanti, assegni e libretti al portatore. Un’iniziativa di sensibiliz­zazione tardiva che non ha di certo ripagato i clienti. Di sicuro c’è solo che la banca di incasso non è obbligata a verificare la regolarità dell’assegno e che, quindi, coloro che lo emettono e ricevono, una volta multati, non possono rivalersi sugli istituti.

Ai ripari è corso pure il Mef che il 12 marzo 2018 ha pubblicato il suo di vademecum, ricordando che dal 2008 le banche non stampano più assegni senza la clausola di non trasferibi­lità e che se qualcuno si dovesse trovare nel cassetto un vecchio blocchetto può utilizzarl­o solo per trasferime­nti di denaro pari o inferiori a mille euro, oppure può scrivere a mano non trasferibi­le, oppure può richiedere in banca un nuovo blocchetto. Inoltre, il Mef si è preso il compito di valutare la possibilit­à di modificare il regime sanzionato­rio recuperand­o la proporzion­alità tra l’importo trasferito e la sanzione, calcolando che fi- no a oggi sono stati contestati 1.692 assegni (ma il numero raddoppia a 3.400, perché coinvolge sia chi ha staccato l’assegno che chi l’ha ricevuto), mentre le oblazioni ammontano a 196 (relative a 185 assegni senza clausola).

ORA LA PALLA PASSA al nuovo governo e al Parlamento: spetterà a loro decidere se e come procedere sulla strada della riscrittur­a delle sanzioni applicate a casi ben lontani da ipotesi di riciclaggi­o. E su cui l’istruttori­a della Ragioneria e del Mef è stata completata (la norma era bollinata e aveva adeguate coperture). Per migliaia di persone resta, quindi, in stallo una situazione che li vede, loro malgrado, equiparati ai peggiori delinquent­i o evasori fiscali, nonostante Abi, Bankitalia e Mef sappiano che nella gran parte dei casi non si tratta di antiricicl­aggio (c’è chi con gli assegni ha saldato il pranzo del matrimonio, la par- cella del notaio per l’acquisto di casa o il funerale di un parente caro). Ma anche l’ipotesi più accreditat­a che sarebbe arrivata sul tavolo del Consiglio dei ministri – una multa non superiore a un decimo dell’importo trasferito per gli importi più bassi – c omunque non avrebbe soddisfatt­o i poveri malcapitat­i.

“Quali sono i criteri che permettono l’accoglimen­to della sanzione dove è palese che non c’è stato intento di commettere l’il le ci to? ”, si chiede Gian Luigi Aquilani, un impiegato folignese, che dopo aver ricevuto la notifica da parte del ministero del Tesoro ha deciso di aprire la pagina Facebook “Maxi sanzione per assegno privo del non trasferibi­le” per raccoglier­e le testi- monianze di quanti sono coinvolti in questa drammatica situazione.

“Siamo contenti che lo sconticino sull’oblazione non sia passato, perché non accontenta né la politica né noi. Dal momento che non siamo degli evasori e che vale la nostra buonafede, chiediamo l’ annullamen­to della contestazi­one e della relativa richiesta di pagamento, nei casi in cui venga accertato che l’assegna sia stato utilizzato per un pagamento con regolare fattura”, spiega Aquilani.

Intanto, a chi ha ricevuto la lettera non resta che la strada della contestazi­one per ottenere l’archiviazi­one, ma per farlo devono comunque anticipare i soldi dell’avvocato.

La nuova soglia

Per gli importi pari o superiori a mille euro è tassativo inserire la clausola

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