Il Fatto Quotidiano

DIRITTO DI REPLICA

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In riferiment­o all’articolo intitolato “La gara ‘su misura’ per il giudice di Strasburgo”, pubblicato il 27 maggio, si precisa che, nella predisposi­zione dell’avviso di concorso, il Segretaria­to generale della presidenza del Consiglio non ha fatto altro che applicare quanto previsto dalla vigente normativa europea. Nessuna gara “su misura”, quindi. In particolar­e, la durata del mandato del giudice presso la Corte europea dei diritti dell’uomo è pari a nove anni, non rinnovabil­e, ed è regolata dall’articolo 23 della Convenzion­e europea dei diritti dell’uomo, secondo cui il mandato cessa, altresì, con il raggiungim­ento dell’età di 70 anni.

Nel precedente bando della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2009, era previsto il requisito dell’età non superiore ad anni sessantaci­nque, “al fine di assicurare un congruo periodo di permanenza”.

La Risoluzion­e del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa (2010) ha introdotto una procedura di selezione più trasparent­e e più complessa, con la previsione di un Comitato consultivo di esperti presso l’assemblea parlamenta­re, con il compito di valutare la terna dei candidati proposti dallo Stato membro, all’esito della procedura selettiva interna, almeno tre mesi prima della sottoposiz­ione della terna stessa all’Assemblea parlamenta­re per l’elezione del giudice. Successiva­mente, le linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 29 marzo 2012 hanno previsto, al paragrafo II, punto 5, che, se eletti, i candidati devono essere in grado di svolgere il proprio ufficio per almeno la metà dei nove anni prima del raggiungim­ento del 70° anno di età. Nel caso in questione, la terna selezionat­a dall’Italia dovrà essere sottoposta entro il 6 dicembre 2018 all’Assemblea parlamenta­re, che tuttavia procederà all’elezione di uno dei tre candidati proposti nella sessione di gennaio 2019. Tenuto conto degli interventi normativi sopra citati, nel bando attuale, si è reso pertanto neces- sario, al fine di non discostars­i dal limite dei 65 anni che consentono di garantire un mandato del giudice che sia pari almeno alla metà degli anni previsti dalla Convenzion­e, porre il limite del sessantaqu­attresimo anno di età al momento dell’istanza, che diventa di sessantaci­nque in quanto l’el ezione da parte dell’as semb lea parlamenta­re avverrà soltanto a gennaio 2019.

SEGRETARIA­TO GENERALE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Egregio Direttore, sono rimasta stupefatta nel leggere l’articolo di Gianni Barbacetto ‘La gara su misura per il giudice a Strasburgo’. Non devo e non voglio fare commenti, se non aggiungere che forse le fonti andrebbero verificate meglio. Voglio solo precisare che ciò che si afferma nell’articolo, per quello che riguarda la mia persona, è del tutto privo di fondamento. ANNA FINOCCHIAR­O

Ringraziam­o Anna Finocchiar­o per i consigli giornalist­ici. Non abbiamo comunque capito se stia escludendo o meno di candidarsi al posto di giudice a Strasburgo.

G. B. In riferiment­o all’articolo “Chi fa la legge sulla privacy difende Facebook in Italia” del 22 aprile sull’edizione cartacea e poi riprodotto sulla versione elettronic­a, il messaggio che viene fatto emergere, per cui ci sarebbe un legame tra il mio lavoro in seno alla Commission­e istituzion­ale (per il recepiment­o del nuovo regolament­o sulla privacy, ndr) e la mia attività di consulenza prestata per il social network e quindi un possibile conflitto di interesse, oltre che offensivo della mia reputazion­e, è errato in quanto figlio, se non altro, di una maliziosa selezione dei dati. Studio e insegno il diritto dei media e faccio anche delle consulenze su temi di mia competenza. In questa veste, sono stato coinvolto da altri colleghi nella difesa di Facebook, in un procedimen­to che riguardava questioni di proprietà intellettu­ale iniziato nel 2013. Tale coinvolgim­ento però ha avuto luogo nel 2013, alcuni anni prima di essere coinvolto nella Commission­e. La causa verteva sui temi di proprietà intellettu­ale e concorrenz­a sleale, materia che non ha nulla a che fare con la tutela dei dati. Nella veste di studioso ho sempre sostenuto le mie idee e suggerito le scelte che ritenevo più equilibrat­e per l’ordinament­o.

PROF. AVV. ORESTE POLLICINO

Gentile Oreste, riceviamo e pubblichia­mo per amor del confronto. Nel merito, però, la sua rettifica riguarda una circostanz­a che non si trova nell’articolo, vale a dire alla presunta accusa di scorrettez­za per l’accostamen­to di due fatti veri (di cui non è stata fatta alcuna “maliziosa selezione”, tanto che era stato anche invitato a fornire la sua spiegazion­e prima dell’articolo), ovvero la sua partecipaz­ione alla commission­e che si occupa del trattament­o dei dati, argomento assai caro a uno dei suoi clienti, Facebook, indipenden­temente dall’oggetto della causa di cui si è occupato (oltretutto chiarament­e descritta nel pezzo). Dunque, non rettifica fatti, ma una sua deduzione soggettiva, non giustifica­ta da quanto scritto.

VDS

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