Il gip ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dal magistrato E la Banca d’Italia non muove un dito
colo viene assegnato alla pm torinese Monica Supertino che, dopo soli tre giorni lavorativi, chiede l’archiviazione rilevando che la rivelazione di documenti segreti è punibile se c’è “un nocumento” per la parte offesa. A sostegno allega alcune sentenze della Cassazione rilevate dal sito www.giustiziapertutti.it. Colaneri aveva sostenuto che in- I ricorsi presentati l’anno scorso contro la filiale italiana di Santander Miliardi: i prestiti alla clientela di banca Santander nel 2017. Sono meno di un centesimo della massa creditizia totale di Unicredit e Intesa
formare le banche creditrici, attraverso la Centrale rischi, che aveva chiesto soldi anche al Santander ( non essendo vero) era un “nocumento”. La pm ha replicato che non c’è nocumento “avendo il querelante prospettato unicamente il pericolo di un danno ipotetico, allo stato non concretatosi in nessuna forma di detrimento commerciale”. Il che significherebbe che registrare alla Centrale rischi la notizia falsa che un imprenditore ha chiesto un fido a una banca non è reato fino a quando un’altra banca non gli neghi un credito a causa di quella falsa informazione. Peraltro la pm di Roma aveva indicato il reato di “rivelazione del contenuto di documenti segreti” come “fattispecie speciale” della violazione della legge sulla privacy, indicata come antefatto di un reato più grave e quindi, come dicono i giuristi, “assorbente”.
SI CHIEDERÀ l’imprenditore (che per definizione non è un avvocato): se non c’è il reato “a s s o rb e n t e ” non torna in gioco il reato “antefatto”? A questa domanda ha dato risposta il giudice per le indagini preliminari Ambra Cerabona che il 3 marzo scorso ha rigettato la richiesta di archiviazione ritenendo “che il pm non abbia sufficiente-
mente valutato la possibile configurabilità del reato di truffa o, comunque, non abbia effettuato sufficienti indagini al fine di comprendere se effettivamente vi sia stata una richiesta di fido con falsa rappresentazione da parte della Banca Santander”. Cerabona ha ordinato al pm di “acquisire tutta la documentazione relativa alla richiesta di concessione del fido rivolta dalla Banca Santander – in presunta rappresentanza di Finrama – alla Banca d’Italia”, e ha fissato un termine di sei mesi per le nuove indagini. Vedremo.
Intanto colpisce il fatto che nel pur smilzo fascicolo processuale la Banca d’Italia non abbia dato segno di vita, come se, per la custode del segreto della Centrale rischi, fosse lecito entrare telematicamente nella banca dati adducendo una motivazione falsa e prendersi le notizie riservate sul proprio avversario in una causa civile. C’è da porsi più di un interrogativo da parte delle grandi e soprattutto delle piccole imprese, su come sia gestita la Centrale rischi e se non sia di fatto un colabrodo. Ma per ora i dubbi restano tali: richiesta di un commento sulla vicenda, la Banca d’Italia non ha risposto.
Twitter@giorgiomeletti
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