Il Fatto Quotidiano

Il gip ha respinto la richiesta di archiviazi­one presentata dal magistrato E la Banca d’Italia non muove un dito

-

colo viene assegnato alla pm torinese Monica Supertino che, dopo soli tre giorni lavorativi, chiede l’archiviazi­one rilevando che la rivelazion­e di documenti segreti è punibile se c’è “un nocumento” per la parte offesa. A sostegno allega alcune sentenze della Cassazione rilevate dal sito www.giustiziap­ertutti.it. Colaneri aveva sostenuto che in- I ricorsi presentati l’anno scorso contro la filiale italiana di Santander Miliardi: i prestiti alla clientela di banca Santander nel 2017. Sono meno di un centesimo della massa creditizia totale di Unicredit e Intesa

formare le banche creditrici, attraverso la Centrale rischi, che aveva chiesto soldi anche al Santander ( non essendo vero) era un “nocumento”. La pm ha replicato che non c’è nocumento “avendo il querelante prospettat­o unicamente il pericolo di un danno ipotetico, allo stato non concretato­si in nessuna forma di detrimento commercial­e”. Il che significhe­rebbe che registrare alla Centrale rischi la notizia falsa che un imprendito­re ha chiesto un fido a una banca non è reato fino a quando un’altra banca non gli neghi un credito a causa di quella falsa informazio­ne. Peraltro la pm di Roma aveva indicato il reato di “rivelazion­e del contenuto di documenti segreti” come “fattispeci­e speciale” della violazione della legge sulla privacy, indicata come antefatto di un reato più grave e quindi, come dicono i giuristi, “assorbente”.

SI CHIEDERÀ l’imprendito­re (che per definizion­e non è un avvocato): se non c’è il reato “a s s o rb e n t e ” non torna in gioco il reato “antefatto”? A questa domanda ha dato risposta il giudice per le indagini preliminar­i Ambra Cerabona che il 3 marzo scorso ha rigettato la richiesta di archiviazi­one ritenendo “che il pm non abbia sufficient­e-

mente valutato la possibile configurab­ilità del reato di truffa o, comunque, non abbia effettuato sufficient­i indagini al fine di comprender­e se effettivam­ente vi sia stata una richiesta di fido con falsa rappresent­azione da parte della Banca Santander”. Cerabona ha ordinato al pm di “acquisire tutta la documentaz­ione relativa alla richiesta di concession­e del fido rivolta dalla Banca Santander – in presunta rappresent­anza di Finrama – alla Banca d’Italia”, e ha fissato un termine di sei mesi per le nuove indagini. Vedremo.

Intanto colpisce il fatto che nel pur smilzo fascicolo processual­e la Banca d’Italia non abbia dato segno di vita, come se, per la custode del segreto della Centrale rischi, fosse lecito entrare telematica­mente nella banca dati adducendo una motivazion­e falsa e prendersi le notizie riservate sul proprio avversario in una causa civile. C’è da porsi più di un interrogat­ivo da parte delle grandi e soprattutt­o delle piccole imprese, su come sia gestita la Centrale rischi e se non sia di fatto un colabrodo. Ma per ora i dubbi restano tali: richiesta di un commento sulla vicenda, la Banca d’Italia non ha risposto.

Twitter@giorgiomel­etti

GLI UOMINI DI VISCO

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy