Modem libero: balzelli e cavilli dei big telefonici
La delibera Agcom potrebbe essere impugnata dai gestori e resta il nodo dei costi nascosti
Libero modem in libero Stato. Più o meno. In un mercato concorrenziale ventennale ci sono voluti oltre due anni, centinaia di segnalazioni e denunce ai gestori telefonici per ottenere una delibera dell’Agcom (l’Authority delle comunicazioni) che consente al consumatore di poter scegliere liberamente quali apparecchiature usare per la connessione a Internet, secondo il principio della neutralità della Rete. In altre parole, quindi, è stata messa la parola fine alle pratiche commerciali che obbligano la vendita vincolata di modem o router, tutelando anche chi ora sta pagando un apparecchio e non ha mai potuto scegliere altrimenti. Ponendo così fine alle indebite imposizioni, dirette ed indirette, dei big telefonici che sono sempre riusciti a farseli pagare molto di più rispetto ai prezzi di mercato. Un costo nascosto che arriva anche a 5 euro a rinnovo, mentre in media – secondo un report pubblicato negli scorsi mesi da SosTariffe.it– il modem viene venduto a 114 euro contro i 56,50 euro che si sborserebbero acquistandolo in soluzione separata.
È NELLE 16 PAGINE della delibera 348/18/Cons che ci sono i capisaldi di questa novità. Gli utenti finali hanno il diritto di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta e gli operatori devono trattare allo stesso modo chi usa router dell’operatore stesso o chi usa router scelti dall’utente finale. Nei siti dei vari produttori di router saranno, inoltre, presenti guide per la configurazione del dispositivo a seconda del provider, mentre i fornitori dovranno mettere a disposizione tutti i parametri per la configurazione dei dispositivi scelti dagli utenti finali, compresi quelli per il VoIP. I router forniti dai gestori (e quindi acquistati dagli utenti finali) dovranno avere la possibilità di essere “sbloccati” una volta terminato l’ab- bonamento, così da renderli utilizzabili anche con altri provider. E questo sarà possibile attraverso un protocollo standard per l’ auto configurazione dell’apparato, specificandola lista aggiornata dei modem compatibili presenti sul mercato. Ogni offerta che non includa gratuitamente un router deve avere anche una versione della stessa offerta senza router e qualsiasi costo extra (assistenza, installazione, etc). Ma i big che continueranno a offrire i loro router, giova sottolinearlo, dovranno ben evidenziare sul contratto e in bolletta il costo relativo del modem. Inutile però accalcarsi fuori dai negozi o chiamare il proprio call center per far rispettare la propria libertà di scelta: gli operatori hanno parecchi mesi per adeguarsi. In particolare, 120 giorni per i vecchi contratti e 90 giorni per i nuovi a partire da agosto. Solo da novembre, quindi, i clienti potranno restituire gli appa- recchi ricevuti e dotarsi del proprio modem. Ma sarà veramente così? “Siamo contenti che la delibera, che giudichiamo positiva, abbia accolto alcune delle osservazioni formulate nel corso degli scorsi mesi – spiega Gabriele Fiorentini, responsabile della Free Modem Alliance (un’associazione di produttori, distributori e consumatori) – ma il nostro maggior timore, più che il contenuto della delibera, è che il testo stesso venga aggredito in sede giudiziaria dagli operatori”. Come accaduto, infatti, con la pantomima della tariffazione a 28 giorni, anche in questo caso i gestori telefonici hanno il diritto di impugnare la delibera davanti al Tar entro 60 giorni.
MA, IN ATTESA di capire le mosse di big, vanno analizzati altri due punti: le sanzioni e i possibili risvolti. Nella delibera non è, infatti, presente un comma che faccia riferimento alle conseguenze nel caso in cui un operatore non si adegui. In questo caso, “si dovrà fare riferimento all’articolo 4 della legge Europea 2017(20 novembre2017,n .167) che prevede le sanzioni perla violazione( anche) della libertà di scelta delle apparecchiature terminali da parte degli utenti”, sottolinea Fiorentini.
Un altro dubbio sollevato da Free Modem Alliance fa, invece, riferimento all’articolo 4 (Condizioni di offerta) della delibera Agcom laddove distingue i casi in cui il modem è fornito dall’operatore a titolo oneroso da quelli in cui è fornito a titolo gratuito. “In quest’ultimo caso, le disposizioni a tutela degli utenti previste dal comma 3 saranno effettivamente suffi- cienti a evitare una mera traslazione dei costi su altre voci?”, si chiede Fiorentini. Che ammette: “Mi risulta difficile al momento fare previsioni”.
Chi si sbilancia di più è Fulvio Sarzana, docente e avvocato esperto di diritto dell’informazione, nuove tecnologie e Internet. “Nulla vieta agli operatori di spostare i costi del modem su altre voci che compongono l’offerta – ad esempio la tv – e sui cui Agcom non può intervenire, perchè si tratta di offerte commerciali. Così, nel caso venissero applicati costi nascosti dagli operatori sarà il consumatore a doverlo capire ed evitarli. E per lamentarsi, ci si dovrà rivolgere all’Antitrust”, conclude l’avvocato.
I limiti
Non c’è niente che vieti ai big telefonici di spostare su altre voci il mancato introito