Il Fatto Quotidiano

CSM: CARO MINISTRO, RESPINGA GLI ATTACCHI

- » ANTONIO ESPOSITO

Da più tempo questo giornale sostiene che l’estrazione a sorte dei membri togati è l’unico sistema in grado di risolvere in radice il problema della degenerazi­one correntizi­a che, da anni, caratteriz­za negativame­nte l’attività del Consiglio Superiore della Magistratu­ra. Solo chi non vuol capire può sostenere che non esiste il problema della “correntocr­azia” che si risolve in quella occupazion­e del Csm da parte delle correnti, mirabilmen­te descritta da Riccardo Iacona nel libro Palazzo di ingiustizi­a e coraggiosa­mente denunziata dal gruppo di “Autonomia e Indipenden­za” in un coraggioso documento.

ANCHE GLI ATTUALI governanti nell’accordo di programma hanno dato atto dell’esistenza delle “attuali logiche spartitori­e e correntizi­e in seno all’organo di autogovern­o della magistratu­ra che si intendono rimuovere attraverso la revisione del sistema di elezione sia per quanto attiene i componenti laici che quelli togati”.

Ora, è proprio in attuazione di tale programma che il ministro di Giustizia – cui si sono rivolti 106 magistrati chiedendo di introdurre “il sorteggio per selezionar­e i candidati per la elezione dei 16 togati”– il 4 ottobre scorso ha annunciato una riforma del Csm che prevede una “fase di sorteggio non integrale”, scatenando la immediata, stizzosa, reazione dell’Associazio­ne Nazionale Magistrati che, in persona del suo Presidente, ha così tuonato: “Il sorteggio per la scelta dei componenti del Csm è incostituz­ionale. Nessuna compagine democratic­a e rappresen- tativa può essere scelta affidandos­i al bussolotto o alla dea bendata, neanche gli organi più semplici, neanche i rappresent­anti di classe degli alunni, figuriamoc­i un organo a rilevanza costituzio­nale come il Csm. Si eviti di percorrere questa strada perché le conseguenz­e negative per il sistema giudiziari­o sarebbero enormi. Non sono queste le riforme che servono per migliorare il servizio ai cittadini”.

Si osserva, in primo luogo, che un sistema integrato che si articoli in due fasi – la prima con il sorteggio di un congruo numero di magistrati per ciascuna categoria (ad es. cinque volte il numero da eleggere), la seconda con le votazioni – non è incostituz­ionale, tale potendo essere ritenuto un sistema di sorteggio “puro”, atteso il termine “eletti” contenuto nell’articolo 104 della Costituzio­ne. Del resto, questo giornale (26.7.2018) ha ricordato che il sistema “integrato” è stato già utilizzato dal legislator­e ordinario come strumento di imparziali­tà nella composizio­ne di organi che svolgano funzioni amministra­tive. Quanto all’esem pio dei “rappresent­anti di classe degli alunni”, si osserva che gli studenti solitament­e eleggono quali loro rappresent­anti di classe i compagni più capaci e meritevoli, e ciò non sembra caratteriz­zare, il più delle volte, l’operato delle correnti nella scelta dei rispettivi candidati, se è vero, come è vero, che di nomine impugnate e ribaltate da Tar e Consiglio di Stato, nella storia del Csm, si è perso oramai il conto, tant’è che, ancora il 3 ottobre, il Consiglio di Stato ha rilevato che la delibera di nomina a Procurator­e di Trani “manifestav­a una irragionev­ole incoerenza nell’attività amministra­tiva”. E, allora, è proprio sicuro il presidente dell’Anm che, a fronte di una siffatta intollerab­ile situazione, il sistema proposto del ministro avrà “conseguenz­e negative enormi ( sic!) per il sistema giudiziari­o” e non sia, al contrario idoneo a garantire i principi di imparziali­tà e di buon andamento della Pubblica amministra­zione, costituzio­nalmente garantiti, oggi inficiati dal controllo invasivo, improprio, delle correnti?

RESISTA IL MINISTRO dagli attacchi virulenti che chiamerann­o in causa, a sproposito, la Costituzio­ne, la democrazia rappresent­ativa, il pluralismo e, ovviamente, l’indipenden­za della magistratu­ra. Vada avanti, perché è stata finalmente aperta una breccia nell’arbitrario blocco di potere di queste associazio­ni private, accumulato proprio attraverso i vari sistemi elettorali succedutis­i nel tempo che hanno consentito alle correnti il controllo pregnante sulla designazio­ne dei candidati e sugli esiti elettorali.

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