Scambio politico-mafioso Il nodo “affiliazione ai clan”
GIRODI VITE Via libera del Senato tra le polemiche
Primo passaggio verso la modifica dell’articolo del codice penale ( 416 ter) che vieta e punisce il voto di scambio politico-mafioso. Ieri il disegno di legge voluto dal Movimento 5 Stelle e appoggiato dalla Lega, è passato al Senato con 160 voti a favore. Il testo approvato è molto breve e recita: “Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis, in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel prim o comma d e l l ’ a r t i c o l o 416-bis”. A questo si aggiungono pene elevate da 10 a 15 anni, con aumento della metà se il politico è stato poi eletto.
A PRIMA VISTA, un giro di vite pesante. Ci sono possibili problemi di interpretazione su cui bisognerà attendere l’orientamento dei giudici di merito e soprattutto della Cassazione quando, ma ci vorranno anni, i processi arriveranno davanti alla Suprema Corte. Problemi messi sul tavolo da molti, da Libera all’ex vicepresidente dell’Antimafia Davide Mattiello. E ieri dal senatore di LeU Pietro Grasso, già procuratore nazionale antimafia, per il quale “tutti gli aspetti positivi del testo sono vanificati da alcune parole nell’articolo 1 e cioè che la promessa di procurare voti debba necessariamente provenire da parte di soggetti la cui appartenenza alle associazioni di cui all’articolo 416-bis sia a lui nota”. Questo è un punto. L’altro è che il nuovo testo elimina la necessità di dimostrare l’utilizzo del metodo mafioso nel procacciamento dei voti. Questo è previsto, invece, nell’attuale articolo modificato nel 2014 ( governo Letta). Quella fu la prima mo- difica dopo il 1992, anno in cui nasce il reato di voto di scambio politico-mafioso. Ecco allora la non facile questione: da un lato perché il reato si configuri il politico deve interfacciarsi con “appartenenti” alla mafia, dall’altro il metodo mafioso viene eliminato.
Stando alle parole di un importante magistrato lombardo questo secondo aspetto segue le indicazioni della giurisprudenza. Con diverse sentenze, infatti, la Cassazione ha specificato che il metodo mafioso può anche essere implicito e non deve esplicitarsi. Tradotto: basta il carisma criminale di un soggetto sul territorio, senza l’utilizzo di minacce e violenza. Sempre lo stesso magistrato sul fronte opposto parla di poca chiarezza del testo.
IL PROBLEMAqui è il termine “appartenente”. Se – ci viene spiegato – il termine è interpretato secondo il Testo unico del codice antimafia per le misure di prevenzione, allora l’interpretazione è molto più ampia. L’appartenente, infatti, è chiunque sia in qualche modo contiguo alla cosca. Se, al contrario, si interpreta seguendo il binario del codice penale si fa riferimento a un membro interno a ll ’ a s so c ia zi one, un affiliato. Il testo licenziato in Senato ieri sembra andare verso questa direzione. E in questo senso, diverse, oltre a quelle di Grasso, sono le voci critiche all’interno della magistratura. Per due motivi: il primo, spiega un procuratore calabrese, è che il termine “appartenente” implica una condanna definitiva. Il che, di fatto, restringe il campo dei potenziali offerenti di voti puniti dalla norma. Sempre su questa linea, l’altro motivo è dato dal fatto che l’interfaccia con il politico non è quasi mai un boss, ma colui che si colloca nella cosiddetta zona grigia. Ecco allora che da più parti (politica, magistratura e associazioni, Libera in testa) si parla di un testo che “favorisce” e non “combatte” le mafie. C’è poi chi con questa fattispecie di reato ci lavora sul terreno. Un investigatore che negli anni si è occupato di importanti inchieste di ’ndrangheta e politica recepisce questo nuovo testo con favore. Questo il suo ragionamento: se chi promette voti è, ad esempio, un imprenditore e non un mafioso o un concorrente esterno, è impossibile configurare il reato di voto di scambio.
ECCO allora – ci viene spiegato – che il paletto messo dal nuovo testo è fondamentale per indirizzare le indagini e scegliere target precisi, per dimostrare che chi si interfaccia col politico (“interm ed ia ri o” ne l testo) aumenti il potere del clan sul territorio. Insomma, la questione è complessa. Di certo il nuovo testo allarga il campo dei favori che la mafia ottiene dal politico. Non solo soldi o utilità, ma anche “disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa”. Cioè è più severo della norma voluta dal centrosinistra, che fa assolvere persino i condannati in base alla legge precedente che si voleva - a parole - inasprire. Ora, dopo il Senato, tocca alla Camera. Il Senato ha approvato la riforma dell’articolo 416 del codice penale, tocca alla Camera
Il confronto
Dubbi degli inquirenti sulla punibilità delle offerte elettorali di chi è solo contiguo ai boss Prima
Oggi rischia fino a 12 anni chi promette o accetta voti raccolti con metodi mafiosi Dopo
Fino a 15 anni ma solo se l’appartenenza mafiosa è nota