Legittima difesa, leggi simili (e inutili) di gialloverdi e Pd
Uguali Al centro dei due progetti c’è l’idea di legare le mani al magistrato Non si può: chi valuta se lo sparatore era in preda a “grave turbamento”?
È legittima “la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte”
“L’idea di assecondare la spinta securitaria ci ha coinvolto. Abbiamo pensato che fosse giusto. Invece proprio non si può. Questi vorrebbero che se spari in casa tua nessuno, nemmeno il giudice, possa chiedere conto”. Le parole dell’ex Guardasigilli Andrea Orlando, intervistato dal Fatto all’indomani dell’approvazione al Senato del ddl sulla legittima difesa, ha riaperto il dibattito in materia di sicurezza in casa Pd.
I DEM HANNOvotato “no” al ddl fortemente sponsorizzato dalla Lega, ma si erano invece allineati alla maggioranza su uno degli articoli più qualificanti del provvedimento, il numero 2, che prevede la non punibilità “se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Per Pietro Grasso (LeU) la scelta del Pd “di rincorrere la destra è incomprensibile”. E non è bastato al capogruppo dem, Andrea Marcucci, parlare di “Far west” per allontanare le accuse di chi si oppone al nuovo testo.
Ma come ha votato il Pd a Palazzo Madama? A parte il sì all’articolo 2 e alla nuova disciplina civilistica dell’eccesso colposo (art. 7), i dem hanno dato semaforo verde pure alla norma che dà priorità ai processi (art. 9) e al gratuito patrocinio a favore della persona per cui sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo (art. 8). Si sono invece astenuti sulla revisione del quadro sanzionatorio per la violazione di domicilio (art. 4), furto in abitazione ( art. 5) e rapina ( art. 6). No, invece, all’articolo 3 che prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento, la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per risarcire il danno.
Le maggiori polemiche hanno riguardato i primi due articoli. Il Pd ha detto no all’articolo 1 che prevede che agisca “sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”. Un “sempre” che introdurrebbe “un’irragionevole presunzione assoluta di difesa in ogni ipotesi di violazione del domicilio” secondo i relatori di minoranza dem.
COSA PREVEDEVA su questo punto il provvedimento presentato dal Pd nella scorsa legislatura (abbandonato dopo il sì della Camera)? Che dovesse considerarsi legittima “la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi indicati dall’articolo 614 c.p. (la casa, ma anche l’esercizio commerciale) con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno”. Anche l’articolo 2 era abbastanza simile nel regolamentare i casi di eccesso colposo: il ddl democratico escludeva “sempr e” la colpa “quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico” in situazioni “comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica o per la libertà personale o sessuale”. Del testo fu relatore David Ermini, oggi vicepresidente del Csm, che illustrò al pubblico quali fossero i “facili indicatori oggettivi” che avrebbero assicu- rato il “sacrosanto diritto dei cittadini all’autodifesa” e limitato la discrezionalità dei magistrati “tenuti a muoversi” in un ambito molto circoscritto (la famosa intrusione notturna, appunto, la presenza in casa di minori, precedenti aggressioni subite eccetera).
Entrambi i progetti, come si vede, sono improntati all’idea di limitare l’intervento del magistrato (su un reato che, peraltro, dà luogo a 1 o 2 processi l’anno secondo il ministero della Giustizia). Il problema, per i proponenti di oggi e di ieri, è che pure con le loro leggi sarà un giudice a decidere se lo sparatore era in preda a “grave turbamento” o in “situazione di pericolo” quando ha premuto il grilletto: non c’è modo che un cadavere a terra o una ferita d’arma da fuoco non causino un’inchiesta e, eventualmente, un processo.
Art. 1 Art. 2
Esclusa la colpa quando c’è “grave turbamento psichico”