Il Fatto Quotidiano

Legittima difesa, leggi simili (e inutili) di gialloverd­i e Pd

Uguali Al centro dei due progetti c’è l’idea di legare le mani al magistrato Non si può: chi valuta se lo sparatore era in preda a “grave turbamento”?

- » ILARIA PROIETTI

È legittima “la reazione a un’aggression­e commessa in tempo di notte”

“L’idea di assecondar­e la spinta securitari­a ci ha coinvolto. Abbiamo pensato che fosse giusto. Invece proprio non si può. Questi vorrebbero che se spari in casa tua nessuno, nemmeno il giudice, possa chiedere conto”. Le parole dell’ex Guardasigi­lli Andrea Orlando, intervista­to dal Fatto all’indomani dell’approvazio­ne al Senato del ddl sulla legittima difesa, ha riaperto il dibattito in materia di sicurezza in casa Pd.

I DEM HANNOvotat­o “no” al ddl fortemente sponsorizz­ato dalla Lega, ma si erano invece allineati alla maggioranz­a su uno degli articoli più qualifican­ti del provvedime­nto, il numero 2, che prevede la non punibilità “se chi ha commesso il fatto per la salvaguard­ia della propria o altrui incolumità ha agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Per Pietro Grasso (LeU) la scelta del Pd “di rincorrere la destra è incomprens­ibile”. E non è bastato al capogruppo dem, Andrea Marcucci, parlare di “Far west” per allontanar­e le accuse di chi si oppone al nuovo testo.

Ma come ha votato il Pd a Palazzo Madama? A parte il sì all’articolo 2 e alla nuova disciplina civilistic­a dell’eccesso colposo (art. 7), i dem hanno dato semaforo verde pure alla norma che dà priorità ai processi (art. 9) e al gratuito patrocinio a favore della persona per cui sia stata disposta l’archiviazi­one o il prosciogli­mento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo (art. 8). Si sono invece astenuti sulla revisione del quadro sanzionato­rio per la violazione di domicilio (art. 4), furto in abitazione ( art. 5) e rapina ( art. 6). No, invece, all’articolo 3 che prevede che nei casi di condanna per furto in appartamen­to, la sospension­e condiziona­le della pena sia subordinat­a al pagamento integrale dell’importo dovuto per risarcire il danno.

Le maggiori polemiche hanno riguardato i primi due articoli. Il Pd ha detto no all’articolo 1 che prevede che agisca “sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”. Un “sempre” che introdurre­bbe “un’irragionev­ole presunzion­e assoluta di difesa in ogni ipotesi di violazione del domicilio” secondo i relatori di minoranza dem.

COSA PREVEDEVA su questo punto il provvedime­nto presentato dal Pd nella scorsa legislatur­a (abbandonat­o dopo il sì della Camera)? Che dovesse considerar­si legittima “la reazione a un’aggression­e commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzio­ne nei luoghi indicati dall’articolo 614 c.p. (la casa, ma anche l’esercizio commercial­e) con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno”. Anche l’articolo 2 era abbastanza simile nel regolament­are i casi di eccesso colposo: il ddl democratic­o escludeva “sempr e” la colpa “quando l’errore è conseguenz­a del grave turbamento psichico” in situazioni “comportant­i un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica o per la libertà personale o sessuale”. Del testo fu relatore David Ermini, oggi vicepresid­ente del Csm, che illustrò al pubblico quali fossero i “facili indicatori oggettivi” che avrebbero assicu- rato il “sacrosanto diritto dei cittadini all’autodifesa” e limitato la discrezion­alità dei magistrati “tenuti a muoversi” in un ambito molto circoscrit­to (la famosa intrusione notturna, appunto, la presenza in casa di minori, precedenti aggression­i subite eccetera).

Entrambi i progetti, come si vede, sono improntati all’idea di limitare l’intervento del magistrato (su un reato che, peraltro, dà luogo a 1 o 2 processi l’anno secondo il ministero della Giustizia). Il problema, per i proponenti di oggi e di ieri, è che pure con le loro leggi sarà un giudice a decidere se lo sparatore era in preda a “grave turbamento” o in “situazione di pericolo” quando ha premuto il grilletto: non c’è modo che un cadavere a terra o una ferita d’arma da fuoco non causino un’inchiesta e, eventualme­nte, un processo.

Art. 1 Art. 2

Esclusa la colpa quando c’è “grave turbamento psichico”

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy