LA PRESCRIZIONE, RELITTO DEL PASSATO
La quer ell e sulla prescrizione agita di nuovo le acque limacciose della politica italiana, scossa dalle polemiche tra i difensori degli attuali tempi lunghi che consentono di arrivare felicemente al l’estinzione dei reati ( circa 130.000 ogni anno), e i fautori dell’ora X scandita nell’arco temporale in cui la prescrizione si colloca in quasi tutti i Paesi europei. Il ministro della Giustizia Bonafede nei giorni scorsi ha presentato un emendamento alla legge Anticorruzione per il quale la prescrizione cessa di avere efficacia dopo la pronunzia di primo grado, un punto fondamentale sul quale l’Associazione Nazionale Magistrati è d’accordo, anche se, inspiegabilmente, lo stesso emendamento prevede che la nuova disciplina resti congelata per un anno.
DAL CANTO loro, gli Avvocati protestano contro l’iniziativa governativa definita una “contr orifo rma autoritaria della giustizia penale” proclamando tre giorni di sciopero. Al coro dei no nell’audizione dinanzi alla Commissione Giustizia della Camera si sono uniti autorevoli giuristi tra cui il presidente del Consiglio Nazionale Forense e il costituzionalista prof. Marini secondo cui la riforma produrrà un aumento esponenziale dei tempi dei processi e la paradossale impunità dei reati più gravi. Ai cittadini, peraltro, finora non è dato sapere: a) in quale direzione comincerà la lunga marcia del nuovo processo (rito accusatorio? Processo misto? Interventi sul codice vigente? ); b) con quali strumenti si procederà (legge ordinaria, legge delega?). Come si vede, grande è la confusione sotto il cielo di Roma nella quale tutti sembrano avere smarrito il significato originario, ossia la r a ti o is p i ra t r ic e dell’istituto della prescrizione la quale, nei codici penali del 900, era “il riconoscimento di forza giuridica dato a una forza naturale: cioè al decorso del tempo, che indebolisce o cancella la memoria dei fatti, che diminuisce o annulla l’interesse repressivo, che affievolisce o distrugge gli elementi di prova, che ammansisce anche le più fiere tempre criminali”(Manzini 1913; Manzini 1961). Era il cosiddetto “diritto all’oblio” che, va sottolineato, non ha alcun senso invocare nel tempo presente non solo perché l’opinione pubblica, quotidianamente informata dai media (giornali, televisione, social network, ecc.), difficilmente dimentica i delitti, specie i più gravi, e i loro autori, ma soprattutto perché, alla scoperta di un delitto segue immancabilmente l’azione penale del pubblico ministero costituzionalmente obbligatoria ( art. 112) conl’avvio di un pubblico procedimento, il che rende impossibile che sul delitto ricada la polvere dell’oblio. Se questo è vero, resta che attualmente le cause del l’inutile decorso del tempo, fonte della prescrizione, sono gli assurdi meccanismi del processo penale, un vero e proprio monstrum che sembra costruito apposta per impedire il sollecito accertamento della verità in termini ragionevoli, commisurati alla natura e gravità dei reati e alle complessità delle indagini. In questo quadro, invocare il mantenimento degli attuali, lunghi termini prescrizionali come difesa dell’imputato contro il sonnolento progredire del processi appare francamente fuori luogo, tanto più che la prescrizione è essa stessa una delle cause delle lungaggini della giustizia (l’imputato che sa di essere colpevole mira a temporeggiare ad ogni passaggio del processo poiché la sua unica chance è legata al trascorrere del tempo).
IN CONCLUSIONE: la prescrizione, relitto del passato, contrasta con l’interesse generale alla sollecita celebrazione dei processi che abbiano il loro esito in una sentenza di assoluzione o di condanna, sicché arrestarla alla sentenza di primo grado risponde a principi universali di giustizia e in particolare al principio del “giusto processo” sancito dall’art.112 della Costituzione. Con una variante all’emendamento Bonafede per cui il termine della prescrizione dovrà decorrere non dal giorno della consumazione del reato com’è attualmente (il che premia il colpevole che riesce a occultare le prove), ma dal giorno in cui il reato viene scoperto e l’azione penale del pm possa avere inizio.