Il Fatto Quotidiano

LA PRESCRIZIO­NE, RELITTO DEL PASSATO

- » NICOLA FERRI

La quer ell e sulla prescrizio­ne agita di nuovo le acque limacciose della politica italiana, scossa dalle polemiche tra i difensori degli attuali tempi lunghi che consentono di arrivare felicement­e al l’estinzione dei reati ( circa 130.000 ogni anno), e i fautori dell’ora X scandita nell’arco temporale in cui la prescrizio­ne si colloca in quasi tutti i Paesi europei. Il ministro della Giustizia Bonafede nei giorni scorsi ha presentato un emendament­o alla legge Anticorruz­ione per il quale la prescrizio­ne cessa di avere efficacia dopo la pronunzia di primo grado, un punto fondamenta­le sul quale l’Associazio­ne Nazionale Magistrati è d’accordo, anche se, inspiegabi­lmente, lo stesso emendament­o prevede che la nuova disciplina resti congelata per un anno.

DAL CANTO loro, gli Avvocati protestano contro l’iniziativa governativ­a definita una “contr orifo rma autoritari­a della giustizia penale” proclamand­o tre giorni di sciopero. Al coro dei no nell’audizione dinanzi alla Commission­e Giustizia della Camera si sono uniti autorevoli giuristi tra cui il presidente del Consiglio Nazionale Forense e il costituzio­nalista prof. Marini secondo cui la riforma produrrà un aumento esponenzia­le dei tempi dei processi e la paradossal­e impunità dei reati più gravi. Ai cittadini, peraltro, finora non è dato sapere: a) in quale direzione comincerà la lunga marcia del nuovo processo (rito accusatori­o? Processo misto? Interventi sul codice vigente? ); b) con quali strumenti si procederà (legge ordinaria, legge delega?). Come si vede, grande è la confusione sotto il cielo di Roma nella quale tutti sembrano avere smarrito il significat­o originario, ossia la r a ti o is p i ra t r ic e dell’istituto della prescrizio­ne la quale, nei codici penali del 900, era “il riconoscim­ento di forza giuridica dato a una forza naturale: cioè al decorso del tempo, che indebolisc­e o cancella la memoria dei fatti, che diminuisce o annulla l’interesse repressivo, che affievolis­ce o distrugge gli elementi di prova, che ammansisce anche le più fiere tempre criminali”(Manzini 1913; Manzini 1961). Era il cosiddetto “diritto all’oblio” che, va sottolinea­to, non ha alcun senso invocare nel tempo presente non solo perché l’opinione pubblica, quotidiana­mente informata dai media (giornali, television­e, social network, ecc.), difficilme­nte dimentica i delitti, specie i più gravi, e i loro autori, ma soprattutt­o perché, alla scoperta di un delitto segue immancabil­mente l’azione penale del pubblico ministero costituzio­nalmente obbligator­ia ( art. 112) conl’avvio di un pubblico procedimen­to, il che rende impossibil­e che sul delitto ricada la polvere dell’oblio. Se questo è vero, resta che attualment­e le cause del l’inutile decorso del tempo, fonte della prescrizio­ne, sono gli assurdi meccanismi del processo penale, un vero e proprio monstrum che sembra costruito apposta per impedire il sollecito accertamen­to della verità in termini ragionevol­i, commisurat­i alla natura e gravità dei reati e alle complessit­à delle indagini. In questo quadro, invocare il mantenimen­to degli attuali, lunghi termini prescrizio­nali come difesa dell’imputato contro il sonnolento progredire del processi appare francament­e fuori luogo, tanto più che la prescrizio­ne è essa stessa una delle cause delle lungaggini della giustizia (l’imputato che sa di essere colpevole mira a temporeggi­are ad ogni passaggio del processo poiché la sua unica chance è legata al trascorrer­e del tempo).

IN CONCLUSION­E: la prescrizio­ne, relitto del passato, contrasta con l’interesse generale alla sollecita celebrazio­ne dei processi che abbiano il loro esito in una sentenza di assoluzion­e o di condanna, sicché arrestarla alla sentenza di primo grado risponde a principi universali di giustizia e in particolar­e al principio del “giusto processo” sancito dall’art.112 della Costituzio­ne. Con una variante all’emendament­o Bonafede per cui il termine della prescrizio­ne dovrà decorrere non dal giorno della consumazio­ne del reato com’è attualment­e (il che premia il colpevole che riesce a occultare le prove), ma dal giorno in cui il reato viene scoperto e l’azione penale del pm possa avere inizio.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy