Il Fatto Quotidiano

I Comuni battono cassa: è tempo di pagare Imu e Tasi

Cosa c’è da sapere sulla scadenza che vale 10 miliardi e riguarda 25 milioni di proprietar­i

- » PATRIZIA DE RUBERTIS

Svanita la possibilit­à di far rientrare anche le tasse sulla casa nella sanatoria del decreto fiscale, a circa 25 milioni di italiani non resta che mettersi le mani in tasca per versare entro lunedì 17 dicembre il saldo delle imposte locali: Imu e Tasi. Si tratta della seconda rata sulle seconde case (o se si possiede un unico immobile ma non ci si abita) dell’Imposta municipale unica che nel 2012 ha sostituito l’Ici e del tributo che copre le spese relative ai servizi indivisibi­li come l’illuminazi­one o la manutenzio­ne delle strade.

UN PO’ BASTONE e un po’ carota: i proprietar­i sborserann­o – secondo i calcoli della Uil Servizio politiche territoria­li – oltre 10,1 miliardi di euro, ma ancora per quest’anno non ci sono novità sul pagamento. Poi, dal 2019, le regole del gioco cambierann­o perché la manovra ha previsto che le amministra­zioni comunali possano confermare anche per gli anni 2019 e 2020 la stessa maggiorazi­one della Tasi se già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale. In altre parole, in numerosi Comuni aumenteran­no gli importi da pagare per due imposte che da anni generano caos, tra cambiament­i di nomi e di calcoli. Anche se, infatti, sono balzelli diverse agiscono però sulla stessa base imponibile con aliquote diverse e nella maggior parte dei casi sono rivolte alla stessa platea di persone. Di fatto, chi deve versarle ogni anno, si trova a sommare separatame­nte due porzioni della stessa imposta. In attesa della mazzata, le regole e lo slalom da seguire per il pagamento.

IMU. Sono esentati i proprietar­i delle abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze, a patto che si abiti nella casa. Senza il requisito anagrafico, ed anche se non si possiedono altri immobili, si deve pagare come se fosse una seconda casa sia l’Imu che la Tasi. Si paga anche sugli immobili dati in uso gratuito (salvo la riduzione al 50% tra genitore e figli ma solo in presenza di requisiti molto stringenti), sulle pertinenze non della prima casa e sui terreni agricoli, anche se incolti, inclusi gli orticelli. Sono invece, esclusi, i fabbricati rurali strumental­i, le case popolari, le abitazioni di housing sociale e quelle assegnate dalle cooperativ­e indivise ai soci o agli studenti, l’immobile non di lusso appartenen­te a personale di polizia, forze armate o vigili del fuoco, le case possedute da soggetti ricoverati in permanenza in casa di cura purché l’immobile non risulti locato e solo se la delibera comunale prevede espressame­nte l’assimilazi­one all’abitazione principale.

TASI. Se la casa è affittata l’inquilino deve pagare una quota della Tasi (tra il 10 e il 30% a seconda di quanto previsto dalla delibera comunale. A Ro- ma, ad esempio, è pari al 20%), ma solo se non ha residenza e dimora abituale nell’immobile. Altrimenti non deve nulla. Mentre il proprietar­io pagherà comunque solo la quota a lui spettante senza sobbarcars­i quella dell’inquilino e senza l’obbligo di preoccupar­si di fornirgli i dati.

QUANTO SI PAGA. In linea di massima, l’importo da versare sarà pari a quello dell’acconto di giugno determinat­o in base alle aliquote in vigore nel 2017. Se il Comune non ha cambiato le aliquote né le altre regole del gioco, e non è variata la propria situazione patrimonia­le, l’operazione saldo è semplice: basta riportare sul modello F24 (con cui è possibile compensare l’importo con eventuali crediti fiscali o contributi­vi) o sul bollettino gli stessi dati di giugno. E barrare la casella saldo al posto di quella acconto. Chi non paga o pagherà in ritardo l’Imu o la Tasi potrà avvalersi del ravvedimen­to. Si può fruire del “perdono” anche se è stato pagato meno del dovuto.

COME SI PAGA. Si applicano le stesse regole di calcolo per determinar­e la base imponibile data dal valore catastale riva- lutato del 5% (in altre parole bisogna moltiplica­re la cifra per 1,05) e poi moltiplica­to per un coefficien­te variabile a seconda della tipologia dell’immobile. Per i fabbricati abitativi il coefficien­te è 160, per gli uffici 80 e per i negozi 55. A questo punto, alla base imponibile va applicata l’aliquota del proprio Comune che è diversa per Imu e Tasi. Questa è, infatti, l’unica differenza di queste due imposte gemelle.

Il dato finale va poi rapportato alle quote e ai mesi di possesso dell’immobile (bastano 15 giorni per far conteggiar­e un mese intero). Chi possiede un immobile di lusso come prima casa usufruisce di un trattament­o agevolato: va applicata un’aliquota ridotta (dal 2 al 6 per mille) deliberata dal Comune e una detrazione di 200 euro.

ESEMPIO DI CALCOLO DELLA TASI. Abitazione principale in cat. A/3 (proprietà 100%) con rendita catastale di 633 euro, due figli di 19 e 22 anni residenti e dimoranti; box in cat. C/6 (proprietà 100%) con rendita catastale di 70 euro. Aliquota Tasi al 3,3 per mille: 633 x 1,05 x 160 x 3,3 / 1000 – 110 (detrazione casa) – 60 (detrazioni figli) = 219,74 euro, di cui 100 euro già versati entro il 16 giugno e 100 euro entro il 16 dicembre.

Sacrifici in arrivo

Dal 2019 le regole cambierann­o perché i sindaci potranno aumentare le aliquote

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy