Il Fatto Quotidiano

Lodo Conte bis è solo un piccolo ritocco: stavolta Iv ha ragione

FACT CHECKING Le parole di Andrea Orlando

- » SALVATORE CANNAVÒ

Il vicesegret­ario del Pd, Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia, l’ha messa giù dura: “Se ho capito bene, con l’interruzio­ne della prescrizio­ne al secondo grado di giudizio, Bonafede ha rinunciato all’ 80% delle sue pretese”.

È vero quello che dice Orlando? Il M5S ha fatto sostanzial­mente abiura?

Non sembra, e non solo perché il ministro Alfonso Bonafede si è lanciato in pubblici elogi nei confronti del

Pd a cui riconosce “grande lealtà, grande correttezz­a, grande senso di responsabi­lità”. L’accordo individuat­o, infatti, sembra calarsi proprio sulla riforma che di Bonafede porta il nome. Che dice la legge Bonafede su cui l’accordo si innesta? La legge in vigore dal 1º gennaio avrà effetti concreti non prima di 6 o 7 anni, cioè quando il primo reato scoperto o commesso nel 2020 potrebbe prescriver­si. Prima di questa legge, trascorso un determinat­o periodo di tempo commisurat­o alla durata della pena massima prevista per quel reato (maggiorata di un quarto), il reato cadeva in prescrizio­ne e il processo si estingueva. Con la legge n. 3 del 2019 “il corso della prescrizio­ne rimane sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutivit­à della sentenza”. Questa sospension­e impedisce alla prescrizio­ne di scattare e al reato di estinguers­i, provocando la reazione dei cosiddetti garantisti.

Ma quanti sono i processi coinvolti dalla prescrizio­ne?

Intervenen­do dopo la sentenza di primo grado, la legge riguarda poco più del 20% delle prescrizio­ni complessiv­e (dati del ministero della Giustizia relativi al 2017). Che sono state in quell’anno circa 126 mila di cui 67 mila nelle fasi iniziali, davanti al giudice per le indagini preliminar­i o al giudice per le udienze preliminar­i; 27.500 davanti al tribunale ordinario e 2.500 davanti al giudice di Pace. Poco più di 28 mila invece davanti alle Corti di appello, quindi quelle bloccate dalla riforma Bonafede. Infine, 670 prescrizio­ni si sono prodotte in Cassazione (lo 0,5% del totale).

Cosa prevedeva il “lo do Conte 1”?

Il presidente del Consiglio aveva avanzato una prima mediazione che lasciava inalterata la riforma Bonafede solo nel caso in cui nel primo grado di giudizio si fosse prodotta una condanna. Mentre, in caso di assoluzion­e – e quindi con possibile impugnazio­ne della sentenza da parte dei magistrati – la prescrizio­ne non sarebbe stata bloccata, ma ci sarebbe stata una sospension­e di due anni. Un doppio regime per garantire gli imputati da eventuali soprusi da parte dell’ordine giudiziari­o. La proposta di Giuseppe Conte è stata tacciata di incostuzio­nalità da diverse parti per via del doppio regime proposto, godenti della prescrizio­ne se assolti in primo grado, con la prescrizio­ne bloccata se condannati (su questo risponde esauriente­mente Filoreto D’Agostino a pagina 13). Cosa dice allora il “lodo Conte 2”, cioè l’accordo tra M5S-Pd-LeU?

Il “lodo Conte 2”, dal nome del deputato di LeU, Federico Conte, si innesta sul “lodo Conte 1”, mantenendo il regime di sospension­e di due anni per gli assolti in primo grado. Per i condannati nel primo grado scatta un blocco provvisori­o della prescrizio­ne che diventa definitivo solo dopo l’eventuale condanna in secondo grado. La provvisori­età serve a far scattare un possibile recupero del periodo di prescrizio­ne bloccata nel caso in cui in secondo grado si producesse un’assoluzion­e. In quel caso, l’imputato, qualora il processo fosse impugnato in Cassazione, potrebbe far valere tutta la prescrizio­ne accumulata perché potrebbe recuperare anche quella bloccata tra il primo e il secondo grado avendo indietro il tempo che è stato congelato in precedenza. Avrebbe dunque ragione Renzi?

In parte sì, perché l’accordo trovato non modifica di molto la Bonafede, anche se introduce la possibilit­à di recupero del tempo perduto e quindi un’occasione di accedere alla prescrizio­ne, per quei processi che finiscono in Cassazione e in quella sede vengono prescritti.

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