Il Fatto Quotidiano

Fisco, altro aiuto agli evasori: meno sanzioni e penale

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NRISCHIO CAOS LO STOP DELLA RAGIONERIA: NON VARRÀ PER IL PASSATO

iente più maxi-sanzioni, anche per chi evade le tasse in piena regola, e meno rischi sul penale per diverse fattispeci­e, soprattutt­o per chi dichiara ma poi omette di versare il dovuto, magari per sopraggiun­te difficoltà. Il Consiglio dei ministri ha varato ieri il decreto attuativo della delega di riforma fiscale che riscrive le sanzioni amministra­tive e penali tributarie. Il testo è opera del viceminist­ro alle Finanze Maurizio Leo (FDI), che ieri ha esultato parlando di “una rivoluzion­e fiscale del governo, che prosegue senza sosta, mirata a costruire un sistema più equo e giusto per cittadini e imprese”.

Il testo riduce in media fino a un terzo le attuali sanzioni, che oggi possono arrivare fino al 240% del dovuto, percentual­i che per Leo sono “da esproprio”, con l’obiettivo di allinearle “a quelle europee, vicine al 60%”. Con l’entrata in vigore del nuovo testo – che ora passerà alle Camere per un parere (non vincolante) delle Commission­i Finanze – non potranno mai superare il 120% del dovuto. Questa sarà la sanzione se non si presenta la dichiarazi­one dei redditi e dell’irap o quella del sostituto d’imposta. Per l’infedele dichiarazi­one, cioè l’evasione vera e propria, la sanzione passa dall’attuale

90-180% al 70%. Viene però aumentata (anziché della metà, “dalla metà al doppio”) in caso di comportame­nto reiterato o fraudolent­o.

Per chi varrà questo maxi sconto? La bozza del decreto lo limita agli atti che saranno notificati dopo l’entrata in vigore, facendo salvo il passato e i giudizi pendenti. Una decisione, stando a quanto risulta al Fatto, imposta dalla Ragioneria dello

Stato per evitare di aprire un buco nelle stime di gettito ma che potrebbe aprire una serie infinita di contenzios­i visto che non verrebbe previsto il principio, di derivazion­e penalistic­a, per cui in caso di modifica delle sanzioni si applicano quelle più favorevoli al reo (è la domanda che da ieri si pongono i commercial­isti e i tributaris­ti di mezza Italia). Il decreto permette anche la possibilit­à, per chi ha crediti “non prescritti, certi, liquidi ed esigibili” nei confronti della P.a di compensarl­i con le somme dovute a titolo sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi. Mentre non sarà punito chi corre ai ripari con dichiarazi­one integrativ­a e versamento entro 60 giorni, se la violazione è stata causata dall’incertezza della norma.

Sul fronte penale, invece, vengono depenalizz­ati i reati di omesso versamento di Iva e ritenute oltre che le indebite compensazi­oni se il contribuen­te si mette in regola col fisco pagando il dovuto (anche rateizzand­o): la stessa misura, cioè, prevista per chi ha aderito alla “pace fiscale” della manovra 2023. Per questi reati vengono previste una serie di norme per ridurre il rischio di sanzioni penali. Il giudice, per dire, dovrà tenere conto dell’entità del debito residuo, ma anche di “crisi non transitori­a di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibil­ità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindeb­itamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di Amministra­zioni pubbliche e della non esperibili­tà di azioni idonee al superament­o della crisi”. Modifiche anche per i crediti d’imposta, con le sanzioni differenzi­ate in base alla gravità delle condotte (più alte per le frodi, ridotte per chi ha usato un credito realmente esistente ma ha calcolato male la compensazi­one).

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