Il Fatto Quotidiano

Chi giudica quei giudici? Cosa dice la Cassazione

- » Antonio Esposito

Èdiventato un caso politico l’inchiesta della Procura di Perugia che vede coinvolti un magistrato della Dna (Antonio Laudati) e un maresciall­o della GDF (Pasquale Striano), indagati per i reati di rivelazion­e di segreti d’ufficio e accesso abusivo al sistema informatic­o (circa 800 accessi).

Il titolare dell’inchiesta Raffaele Cantone e il procurator­e nazionale antimafia Giovanni Melillo saranno sentiti dal Csm, dalla Commission­e Parlamenta­re Antimafia e dal Comitato permanente per la sicurezza della Repubblica. La singolarit­à della richiesta ha indotto il v.p. della Camera, Giorgio Mulè, di FI, a dire che “c’è materia per temere l’esistenza di un attentato alla democrazia italiana o quantomeno del tentativo di deviarne il corso”.

Pericolo, in verità, alquanto improbabil­e attesi la natura dei reati contestati (nessun episodio ricattator­io) e l’esiguo numero degli indagati: il maresciall­o e il sostituto in concorso con dei giornalist­i che, ricevute informazio­ni, hanno pubblicato notizie vere di interesse pubblico.

C’è un altro aspetto peculiare della vicenda che è dato dalla competenza della Procura di Perugia ritenuta sussistent­e ai sensi dell’art. 11 bis cpp in virtù del quale i procedimen­ti penali relativi a un magistrato addetto alla Dna “sono di competenza del giudice determinat­o ai sensi dell’art. 11”, norma, che riguarda i magistrati che “esercitano le proprie funzioni nel distretto di Corte di appello” e che, se indagati, imputati o parti offese, debbano essere giudicati in un altro distretto. La ratio della norma è evitare che i magistrati che “esercitano le funzioni” in un determinat­o distretto siano giudicati da colleghi del medesimo distretto; ed è questa la ragione per la quale i magistrati della Corte di Cassazione (e della PG) – i quali hanno “competenza nazionale” – non sono soggetti alla competenza derogata di cui all’art. 11, e lo stesso principio dovrebbe valere per i magistrati addetti alla Dna i quali non “esercitano le funzioni nel distretto” ma in ambito nazionale, non senza considerar­e che la Dna è incardinat­a nella PG della Corte di Cassazione.

SI RICHIAMA l’ordinanza del Tribunale di Roma del 17 luglio 2014 che ha rigettato l’eccezione di incompeten­za del medesimo Tribunale con la seguente motivazion­e: “Udita la richiesta della difesa inerente la dichiarazi­one di incompeten­za ex art. 11 cpp, avuto riguardo alla circostanz­a che una delle persone offese svolge attualment­e le funzioni di magistrato presso la Dna, con sede in Roma; Osservato che sulla base del condiviso orientamen­to della giurisprud­enza di legittimit­à, la citata norma ex art. 11 cpp non trova applicazio­ne ove il magistrato svolga le proprie funzioni in un ufficio giudiziari­o a

SUI MEMBRI PNA GIURISPRUD­ENZA NON UNIVOCA

vente competenza nazionale quale la Dna (vedi al riguardo sia pure in fattispeci­e relativa al magistrato che svolge funzioni presso la Corte di Cassazione, Sez. Vin.30760del13.05.2009); osserva, in particolar­e, che, come si legge nelle motivazion­i della citata sentenza della Suprema Corte, la norma in questione – nel prevedere una deroga alle ordinarie regole di competenza per l’ipotesi in cui in base ad esse la cognizione dei procedimen­ti riguardant­i un magistrato apparterre­bbe ad un “ufficio giudiziari­o compreso nel distratto di Corte di Appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni” – non può che riferirsi ai giudici di merito e ai magistrati del Pm addetti a un tribunale o a una Corte d’appello”.

Può, quindi, ritenersi che l’art. 11 bis cpp andrebbe interpreta­to nel senso che tale norma riguarda solo quei magistrati della Dna che siano applicati presso una sede periferica (Dda), e, pertanto, essi, in quanto inseriti a pieno titolo nell’ufficio distrettua­le, sono soggetti all’applicazio­ne dell’art. 11 cpp. Un intervento interpreta­tivo della Suprema Corte in sarebbe auspicabil­e.

 ?? ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy