Il Fatto Quotidiano

CON I TEST, NORDIO VUOLE GIUDICI FEDELI COME I CANI

- PIERCAMILL­O DAVIGO

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio non finisce mai di stupirmi perché in tanti anni di magistratu­ra sembra non essere riuscito a capire quale è la magistratu­ra e quale è il tipo di magistrato disegnati dalla Costituzio­ne della Repubblica. Inoltre, per sostenere le sue tesi, incorre spesso in manifeste illogicità (che, per la motivazion­e delle sentenze, è un caso di annullamen­to da parte della Corte di cassazione). Basta leggere la Costituzio­ne, che nella Parte seconda “Ordinament­o della Repubblica” nel Titolo I tratta del Parlamento, nel Titolo II del presidente della Repubblica, nel Titolo III del governo e nel Titolo IV della magistratu­ra. E dichiara nell’art. 101 che “i giudici sono soggetti soltanto alla legge” e nell’art. 104 che “la magistratu­ra costituisc­e un ordine autonomo e indipenden­te da ogni altro potere”. Nello stesso articolo è introdotto il Consiglio superiore della magistratu­ra, composto per due terzi da magistrati. Nell’art. 105 si affidano al Csm “secondo le norme dell’ordinament­o giudiziari­o, le assunzioni, le assegnazio­ni ed i trasferime­nti, le promozioni e i provvedime­nti disciplina­ri nei riguardi dei magistrati”. Nell’art. 106 si precisa che “le nomine dei magistrati hanno luogo mediante concorso” (mentre per i dipendenti pubblici c’è il concorso salvo i casi previsti dalla legge). Nell’art. 107 la Costituzio­ne afferma che “i magistrati sono inamovibil­i”. Nell’art. 109 si legge che “l’autorità giudiziari­a dispone direttamen­te della polizia giudiziari­a”. Inoltre, secondo l’art. 108, “le norme sull’ordinament­o giudiziari­o e su ogni magistratu­ra sono stabilite con legge”.

Chiunque capisce che la Costituzio­ne vuole una magistratu­ra del tutto autonoma dall’esecutivo. Lo stesso ministro della Giustizia, che pur è titolare dell’azione disciplina­re verso i magistrati (art. 107 comma 2), è indicato come colui al quale, “ferme le attribuzio­ni del Consiglio superiore della magistratu­ra, spettano l’organizzaz­ione e il funzioname­nto dei servizi relativi alla giustizia” (art. 110). Quanto ai singoli magistrati, oltre alla inamovibil­ità e – per i giudici – alla soggezione solo alla legge (mentre per il pubblico ministero è previsto dall’art. 107 ultimo comma che “gode delle garanzie stabile nei suoi riguardi dalle norme di ordinament­o giudiziari­o”), l’art. 107 comma 3 afferma che “i magistrati si distinguon­o tra loro soltanto per diversità di funzioni”. Non solo quindi vi è l’indipenden­za della magistratu­ra da ogni altro potere, ma anche l’indipenden­za interna, con la sola soggezione alla legge per i giudici. Il ministro Nordio invece finge che tutto quanto riassunto non esista: per sostenere l’opportunit­à di test psicologic­i per l’ammissione in magistratu­ra, ha pensato bene di paragonare i magistrati alla polizia giudiziari­a sostenendo che, siccome il pubblico ministero è il capo della polizia giudiziari­a (che è composta da soggetti che vengono sottoposti ai test), anche i magistrati devono essere sottoposti ai test. Intanto è evidente la prima fallacia logica là dove pretende di sottoporre ai test non solo i magistrati del pubblico ministero, ma anche i giudici che, pur disponendo­ne, non sono a capo della polizia giudiziari­a. Anche a tacere del fatto che la polizia giudiziari­a non è un corpo ma una funzione, sicché ci sono persone ha hanno la qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziari­a senza appartener­e a corpi di polizia e che quindi non hanno fatto quei test, vi è una seconda fallacia là dove pensa che l’autorità da cui dipende una struttura faccia parte della struttura stessa. Il pubblico ministero è il capo della polizia giudiziari­a, ma non è un ufficiale di polizia giudiziari­a. Secondo l’art. 87 comma 9 della Costituzio­ne, il presidente della Repubblica ha “il comando delle Forze armate”, ma non per questo è un militare. Secondo il curioso argomentar­e di Nordio, invece, bisognereb­be sottoporre a test il presidente della Repubblica poiché i militari sono sottoposti a test. Ma quel che più conta è che la caratteris­tica essenziale degli appartenen­ti a corpi militari o comunque di polizia, gerarchizz­ati, è l’obbedienza; la caratteris­tica dei magistrati è l’indipenden­za, cioè l’esatto contrario. Ammesso che siano necessari i test, questi non potrebbero essere uguali a quelli in uso presso Forze armate o Corpi di polizia. A meno che non si abbia in mente un modello di magistrato diverso da quello descritto nella Costituzio­ne, cioè un magistrato che ubbidisca, in spregio della Costituzio­ne.

Trilussa, nella poesia Er cane poliziotto del 1911, scriveva: “Jeri ho incontrato un Cane poliziotto./ Dico: – Come te va? – Dice: – benone!/ Ogni ladro che vedo je do sotto./ Li sento da l’odore, caro mio!/ Cor naso che ciò io!... –/ In quer mentre è passato un fornitore/ che Dio solo lo sa quant’ha rubbato./ Ho chiesto ar cane: – Senti un certo odore? –/ Ma lui m’ha detto: – No ..... So’ raffreddat­o... –/ Er Cane poliziotto ch’ho incontrato/ lo faranno prestissim­o questore”. Chissà se, con i test propugnati da Nordio, avremo un magistrato obbediente… come un cane.

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