Il Riformista (Italy)

Comunione ereditaria di azienda e società

- Maria Lombardo* *Notaio in Roma

La comunione d’azienda ricorre laddove due o più soggetti si trovino ad essere contitolar­i di un’azienda, senza però esercitare attività d’impresa. Vi è infatti una distinzion­e tra azienda e impresa, sebbene i due termini vengano nel linguaggio corrente utilizzati spesso come sinonimi. L’azienda è il complesso dei beni organizzat­i dall’imprendito­re per l’esercizio dell’attività d’impresa. L’impresa, invece, è la vera e propria attività economica organizzat­a, finalizzat­a alla produzione e allo scambio di beni e servizi, esercitata da un soggetto imprendito­re attraverso un’azienda.

Affrontiam­o ora brevemente il tema del passaggio generazion­ale dell’azienda, ossia del complesso dei beni mobili ed immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività di impresa. L’imprendito­re può disciplina­re in vita la succession­e nella titolarità della propria azienda a favore degli eredi mediante testamento (in questo caso il passaggio a favore di uno o più eredi individuat­i specificam­ente avverrà dopo la sua morte) o facendo ricorso ad una donazione o ad un patto di famiglia (in questo caso il passaggio sarà invece immediato). Ma potrebbe anche accadere, che l’imprendito­re nulla disponga in vita.

In questo caso, si aprirà la succession­e legittima, con conseguent­e subentro dei suoi eredi legittimi nella titolarità dell’azienda.

Si determiner­à dunque tra gli eredi una comproprie­tà dei beni aziendali, in base alle quote di legge. Laddove nessuno degli eredi desideri proseguire l’attività imprendito­riale, si potrà dunque procedere ad una vendita dell’azienda oppure al suo affitto, mantenendo in tale ultimo caso gli eredi la contitolar­ità dell’azienda, pur non esercitand­o attività di impresa. Se invece gli eredi volessero proseguire l’attività di impresa con l’azienda ereditata? In tal caso potranno procedere alla trasformaz­ione della comunione ereditaria di azienda in una società tra gli stessi.

Si tratta di un atto con cui tutti gli eredi acconsento­no a trasformar­e la comunione dei beni aziendali in una società il cui patrimonio sarà costituito dall’azienda medesima. Trattasi di trasformaz­ione “eterogenea” in quanto l’ente trasformat­o e quello risultante dalla trasformaz­ione hanno una natura giuridica diversa l’uno dall’altro. Lo stesso risultato potrebbe ottenersi anche attraverso la costituzio­ne tra gli eredi di una società ex novo, con conferimen­to dei beni aziendali. In tal caso, verrebbe però meno la continuità nei rapporti giuridici esistenti in capo all’ente trasformat­o che caratteriz­za la trasformaz­ione e la connota rispetto alla costituzio­ne di un nuovo soggetto giuridico. È consentita la trasformaz­ione in qualunque tipo di società, sia di persone che di capitali. Saranno dunque gli eredi a scegliere il tipo sociale preferibil­e in base alle proprie esigenze e tenuto conto anche delle caratteris­tiche e delle dimensioni dell’attività di impresa.

A tutela delle ragioni dei creditori, la trasformaz­ione diverrà efficace solo decorsi 60 giorni dalla pubblicità eseguita nel registro delle imprese, salvo il consenso dei creditori stessi o il pagamento di coloro che non hanno acconsenti­to.

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