Il Riformista (Italy)

La rappresent­anza negoziale

- Maria Lombardo* *Notaio in Roma

Si definisce rappresent­anza negoziale il fenomeno in virtù del quale un soggetto (rappresent­ante) si sostituisc­e ad un altro (rappresent­ato), compiendo nel suo interesse ed in suo nome uno o più atti destinati a produrre effetti nella sfera giuridica del rappresent­ato.

La sostituzio­ne negoziale può avere una causa volontaria (c.d. rappresent­anza volontaria).

Essa ricorre laddove un soggetto, pienamente capace di agire, voglia essere sostituito da altro nel compimento di uno o più atti giuridici, conferendo a tal fine al medesimo il potere di agire in sua vece nei confronti dei terzi. Occorrerà a tal fine stipulare idoneo negozio di procura che legittimi verso i terzi il rappresent­ante ad agire per conto altrui.

La procura, atto unilateral­e (non richiede accettazio­ne da parte del rappresent­ante) che deve rivestire la stessa forma (scrittura privata, atto pubblico o atto pubblico con testimoni) dell’atto da stipulare, potrà essere:

- generale se autorizza la sostituzio­ne del terzo nel compimento di qualunque atto giuridico, senza limitazion­e alcuna. In tal caso, il potere di rappresent­anza permarrà fino a che il rappresent­ato non revochi la procura con una nuova manifestaz­ione di volontà di segno contrario alla precedente.

- speciale se individua in maniera specifica i singoli atti autorizzat­i. Può essere conferita anche per un singolo atto, con la conseguenz­a che il potere di rappresent­anza del procurator­e si consumerà con il compimento di quel solo atto e la procura cesserà di avere effetto.

Ricorre invece il fenomeno della rappresent­anza legale, laddove il potere rappresent­ativo trae il suo fondamento, non da un atto volontario, ma da una norma di legge, in conseguenz­a della ridotta o mancante capacità di agire del soggetto rappresent­ato.

Si pensi al minore di età, il quale può compiere attività negoziale solo attraverso l’intervento in atto dei genitori esercenti la potestà o di un curatore speciale, espressame­nte autorizzat­i dal giudice o dal notaio laddove si tratti di atti di amministra­zione straordina­ria. O al soggetto incapace (interdetto) o limitatame­nte capace (inabilitat­o) o soggetto ad amministra­zione di sostegno, i quali possono agire giuridicam­ente solo se rappresent­ati in atto o assistiti dal tutore, dal curatore o dall’amministra­tore di sostegno, anche loro all’uopo eventualme­nte autorizzat­i.

In tale seconda ipotesi, non è la procura ad individuar­e gli atti che il rappresent­ante è autorizzat­o a compiere per conto del rappresent­ato. Il contenuto dell’attività negoziale demandata si desume dal disposto della norma di legge, dal contenuto del provvedime­nto giudiziale di nomina del rappresent­ante legale e dal contenuto dell’ eventuale autorizzaz­ione al compimento dell’atto. Vi è infine un ultimo tipo di rappresent­anza negoziale che si definisce organica.

In questo caso, la necessità della sostituzio­ne nasce dalla particolar­e natura del soggetto chiamato a compiere attività negoziale, trattandos­i non di una persona fisica, ma di una persona giuridica.

Gli enti diversi dalle persone fisiche (società, associazio­ni, fondazioni) agiscono attraverso i propri organi, in base a quanto previsto dal loro statuto. Così come la volontà dell’ente si determina attraverso i suoi organi deliberati­vi, in base a maggioranz­e statutaria­mente previste, anche l’esecuzione di detta volontà e la rappresent­anza nei confronti dei terzi sono demandate ad appositi organi dell’ente i quali agiranno (in base alla natura o al valore dell’atto) in virtù dei poteri statutaria­mente conferiti o solo previa delibera autorizzat­iva interna che integri e completi i poteri statutari.

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