La rappresentanza negoziale
Si definisce rappresentanza negoziale il fenomeno in virtù del quale un soggetto (rappresentante) si sostituisce ad un altro (rappresentato), compiendo nel suo interesse ed in suo nome uno o più atti destinati a produrre effetti nella sfera giuridica del rappresentato.
La sostituzione negoziale può avere una causa volontaria (c.d. rappresentanza volontaria).
Essa ricorre laddove un soggetto, pienamente capace di agire, voglia essere sostituito da altro nel compimento di uno o più atti giuridici, conferendo a tal fine al medesimo il potere di agire in sua vece nei confronti dei terzi. Occorrerà a tal fine stipulare idoneo negozio di procura che legittimi verso i terzi il rappresentante ad agire per conto altrui.
La procura, atto unilaterale (non richiede accettazione da parte del rappresentante) che deve rivestire la stessa forma (scrittura privata, atto pubblico o atto pubblico con testimoni) dell’atto da stipulare, potrà essere:
- generale se autorizza la sostituzione del terzo nel compimento di qualunque atto giuridico, senza limitazione alcuna. In tal caso, il potere di rappresentanza permarrà fino a che il rappresentato non revochi la procura con una nuova manifestazione di volontà di segno contrario alla precedente.
- speciale se individua in maniera specifica i singoli atti autorizzati. Può essere conferita anche per un singolo atto, con la conseguenza che il potere di rappresentanza del procuratore si consumerà con il compimento di quel solo atto e la procura cesserà di avere effetto.
Ricorre invece il fenomeno della rappresentanza legale, laddove il potere rappresentativo trae il suo fondamento, non da un atto volontario, ma da una norma di legge, in conseguenza della ridotta o mancante capacità di agire del soggetto rappresentato.
Si pensi al minore di età, il quale può compiere attività negoziale solo attraverso l’intervento in atto dei genitori esercenti la potestà o di un curatore speciale, espressamente autorizzati dal giudice o dal notaio laddove si tratti di atti di amministrazione straordinaria. O al soggetto incapace (interdetto) o limitatamente capace (inabilitato) o soggetto ad amministrazione di sostegno, i quali possono agire giuridicamente solo se rappresentati in atto o assistiti dal tutore, dal curatore o dall’amministratore di sostegno, anche loro all’uopo eventualmente autorizzati.
In tale seconda ipotesi, non è la procura ad individuare gli atti che il rappresentante è autorizzato a compiere per conto del rappresentato. Il contenuto dell’attività negoziale demandata si desume dal disposto della norma di legge, dal contenuto del provvedimento giudiziale di nomina del rappresentante legale e dal contenuto dell’ eventuale autorizzazione al compimento dell’atto. Vi è infine un ultimo tipo di rappresentanza negoziale che si definisce organica.
In questo caso, la necessità della sostituzione nasce dalla particolare natura del soggetto chiamato a compiere attività negoziale, trattandosi non di una persona fisica, ma di una persona giuridica.
Gli enti diversi dalle persone fisiche (società, associazioni, fondazioni) agiscono attraverso i propri organi, in base a quanto previsto dal loro statuto. Così come la volontà dell’ente si determina attraverso i suoi organi deliberativi, in base a maggioranze statutariamente previste, anche l’esecuzione di detta volontà e la rappresentanza nei confronti dei terzi sono demandate ad appositi organi dell’ente i quali agiranno (in base alla natura o al valore dell’atto) in virtù dei poteri statutariamente conferiti o solo previa delibera autorizzativa interna che integri e completi i poteri statutari.