Il Riformista (Italy)

I limiti alla circolazio­ne dei beni immobili: la prelazione urbana

- Giuditta Lombardo* *Notaio in Roma

Il diritto del proprietar­io di un immobile di vendere a chi desidera e per il prezzo che ritiene opportuno, non è assoluto ma, in certi casi, può essere limitato dal diritto di prelazione di determinat­i soggetti. Il diritto di prelazione consiste nel diritto di “essere preferito”, a parità di condizioni e di prezzo, nell’acquisto di un immobile. In altri termini, il proprietar­io potrà scegliere se vendere o meno il suo bene ed a quali condizioni ma, laddove il titolare eserciti il suo diritto di prelazione, dovrà preferire quest’ultimo ad altri potenziali acquirenti. La prelazione può essere volontaria, cioè nascere da un accordo tra le parti o legale. Laddove la prelazione sia riconosciu­ta dalla legge, determinan­do una compressio­ne della libertà del proprietar­io, è giustifica­ta dalla necessità di tutela di particolar­i esigenze e diritti.

Un’ipotesi di prelazione legale ricorre nel caso di vendita di bene locato (prelazione urbana). Occorre preliminar­mente operare una distinzion­e tra prelazione urbana abitativa, se oggetto di vendita è un’abitazione, e commercial­e, se oggetto di vendita è un locale commercial­e. La prelazione abitativa sorge quando il locatore -che non sia proprietar­io di altri immobili abitativi- volendo vendere il bene libero dal contratto di locazione in corso, ne comunichi preventiva­mente la disdetta al conduttore. In detta ipotesi, il proprietar­io ha l’obbligo di comunicare al conduttore, a mezzo di ufficiale giudiziari­o, la propria intenzione di vendere, indicando il corrispett­ivo e le condizioni della compravend­ita (denuntiati­o). Entro i 60 giorni successivi al riceviment­o della notifica, il conduttore dovrà, nella stessa forma, comunicare la volontà di esercitare o meno il diritto di prelazione e, nei successivi 30 giorni, versare il prezzo. In caso di mancata risposta nei termini, il diritto di prelazione si intende rinunciato. Il mancato rispetto di questa procedura espone la parti a conseguenz­e molto gravi: il conduttore potrebbe infatti esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell’acquirente (e dei suoi aventi causa), privandolo dell’immobile acquistato.

La prelazione de quo non opera nel caso in cui il proprietar­io non comunichi alcuna disdetta trasferend­o l’immobile con il contratto di locazione in corso (in quanto il conduttore, rimanendo all’interno dell’immobile in forza del contratto di locazione, non subirebbe alcun pregiudizi­o dalla vendita), nel caso di vendita al coniuge o a parenti entro il secondo grado o di vendita di quota di bene ereditario (operando, in questo caso, un altro tipo di prelazione, in favore del coerede).

La prelazione commercial­e, invece, sorge in tutti i casi di vendita di locale commercial­e locato, indipenden­temente dalla disdetta. Anche in questo caso, il proprietar­io ha l’obbligo della denuntiati­o ed il mancato rispetto della procedura attribuisc­e al conduttore il diritto di riscattare l’immobile, versandone il corrispett­ivo, nei confronti dell’acquirente (anche se in buona fede ) e dei suoi aventi causa.

Come per la prelazione abitativa, la prelazione commercial­e non sorge nel caso di vendita al coniuge o a parenti entro il secondo grado o di vendita di quota di bene ereditario.

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