Il Riformista (Italy)

INTERCETTA­ZIONI “IRRILEVANT­I” E DIFESA IMPOSSIBIL­E

- Filippo Dinacci*

La situazione pone il difensore nella impossibil­ità di una consapevol­e valutazion­e del materiale di intercetta­zione e quindi, per forza di cose, il suo intervento non potrà mai essere «effettivo» con il risultato che, di fatto, la selezione preventiva operata dal P.M. costituirà la base del confronto innanzi al giudice.

Non deve inoltre sfuggire come gli indicati criteri di redazione dei verbali pongano il difensore in una difficile se non impossibil­e individuaz­ione delle conversazi­oni favorevoli o utili alla difesa. E’ vero che il precetto normativo impone all’ufficiale operante di segnalare anche i dialoghi a favore dell’indagato ma, è noto, come tale dovere spesso e volentieri rimanga sulla carta.

Il tutto viene reso più complesso dall’immediata trasmissio­ne del materiale d’intercetta­zione al P.M. per la conservazi­one nell’archivio riservato a cui il difensore può accedere entro una tempistica indicata dall’organo di accusa ma solo per procedere alla consultazi­one, con esclusione del diritto di copia. Scaduto tale termine il giudice “dispone l’acquisizio­ne delle conversazi­oni” che non «appaiono irrilevant­i». La procedura coniata non fa i conti con la quantità di intercetta­zioni che usualmente è presente nei processi, oltre che con le problemati­che più strettamen­te operative di accesso all’archivio riservato. La situazione pone il difensore nella impossibil­ità di una consapevol­e valutazion­e del materiale di intercetta­zione e quindi, per forza di cose, il suo intervento non potrà mai essere «effettivo» con il risultato che, di fatto, la selezione preventiva operata dal P.M. costituirà la base del confronto innanzi al giudice. Contesto che affida ad un organo parte l’attività di cernita posto che è l’unico a conoscere dettagliat­amente i contenuti delle intercetta­zioni. Il rilievo rimanda anche all’inefficaci­a di un potere di controllo del giudice posto che anch’esso, similmente al difensore, deve in tempi brevi e senza l’ausilio di un verbale di intercetta­zioni completo giudicare la rilevanza delle stesse; giudizio che, prevedibil­mente, si adagerà sulla preselezio­ne operata dal P.M.. In tal modo, però, si inverte il rapporto controllor­e-controllat­o, l’organo della giurisdizi­one di fatto, nel suo operare, è assoggetta­to a quello dell’azione.

In sostanza per tutelare la privacy non si è ritenuto di agire in via repressiva nei confronti di chi viola il segreto o il divieto di pubblicazi­one ma si è preferito neutralizz­are i diritti della difesa e la stessa possibilit­à di un concreto controllo giurisdizi­onale.

A tal fine sarebbe forse stato più opportuno includere nella sfera di responsabi­lità amministra­tiva dell’Ente il reato di cui all’art. 684 c.p. nella consapevol­ezza che la stampa è sacra ma solo se rispetta le regole e non vìola la presunzion­e di innocenza.

*Professore ordinario di procedura penale

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