INTERCETTAZIONI “IRRILEVANTI” E DIFESA IMPOSSIBILE
La situazione pone il difensore nella impossibilità di una consapevole valutazione del materiale di intercettazione e quindi, per forza di cose, il suo intervento non potrà mai essere «effettivo» con il risultato che, di fatto, la selezione preventiva operata dal P.M. costituirà la base del confronto innanzi al giudice.
Non deve inoltre sfuggire come gli indicati criteri di redazione dei verbali pongano il difensore in una difficile se non impossibile individuazione delle conversazioni favorevoli o utili alla difesa. E’ vero che il precetto normativo impone all’ufficiale operante di segnalare anche i dialoghi a favore dell’indagato ma, è noto, come tale dovere spesso e volentieri rimanga sulla carta.
Il tutto viene reso più complesso dall’immediata trasmissione del materiale d’intercettazione al P.M. per la conservazione nell’archivio riservato a cui il difensore può accedere entro una tempistica indicata dall’organo di accusa ma solo per procedere alla consultazione, con esclusione del diritto di copia. Scaduto tale termine il giudice “dispone l’acquisizione delle conversazioni” che non «appaiono irrilevanti». La procedura coniata non fa i conti con la quantità di intercettazioni che usualmente è presente nei processi, oltre che con le problematiche più strettamente operative di accesso all’archivio riservato. La situazione pone il difensore nella impossibilità di una consapevole valutazione del materiale di intercettazione e quindi, per forza di cose, il suo intervento non potrà mai essere «effettivo» con il risultato che, di fatto, la selezione preventiva operata dal P.M. costituirà la base del confronto innanzi al giudice. Contesto che affida ad un organo parte l’attività di cernita posto che è l’unico a conoscere dettagliatamente i contenuti delle intercettazioni. Il rilievo rimanda anche all’inefficacia di un potere di controllo del giudice posto che anch’esso, similmente al difensore, deve in tempi brevi e senza l’ausilio di un verbale di intercettazioni completo giudicare la rilevanza delle stesse; giudizio che, prevedibilmente, si adagerà sulla preselezione operata dal P.M.. In tal modo, però, si inverte il rapporto controllore-controllato, l’organo della giurisdizione di fatto, nel suo operare, è assoggettato a quello dell’azione.
In sostanza per tutelare la privacy non si è ritenuto di agire in via repressiva nei confronti di chi viola il segreto o il divieto di pubblicazione ma si è preferito neutralizzare i diritti della difesa e la stessa possibilità di un concreto controllo giurisdizionale.
A tal fine sarebbe forse stato più opportuno includere nella sfera di responsabilità amministrativa dell’Ente il reato di cui all’art. 684 c.p. nella consapevolezza che la stampa è sacra ma solo se rispetta le regole e non vìola la presunzione di innocenza.
*Professore ordinario di procedura penale