Il Riformista (Italy)

Via l'appello per i poveri cristi

- Gian Domenico Caiazza

Allarmanti novità dal Ministero di Giustizia. Breve ma indispensa­bile premessa: la Riforma Cartabia, tra non pochi pregi e molti difetti, ci ha regalato una norma che è giusto definire odiosa.

Si sa che il difensore, una volta nominato, rappresent­a ed esprime la volontà del proprio assistito. Solo in un caso il codice chiede(va) qualcosa in più, quando l’imputato dovesse maturare la volontà di rinunziare al dibattimen­to, patteggian­do la pena o scegliendo il rito abbreviato. Vista la decisiva gravità di queste scelte, il legislator­e ha preteso una verifica più stringente della volontà dell’imputato: di qui l’onere per il difensore di munirsi di una procura speciale, con la quale l’imputato espressame­nte lo facoltizza a formulare una richiesta così incisiva sull’esercizio del proprio diritto di difesa. Ebbene, la riforma Cartabia ha introdotto anche per la impugnazio­ne della sentenza di condanna, atto tuttavia inconfutab­ilmente favorevole all’imputato, una procura speciale al difensore successiva alla pronuncia della sentenza, e addirittur­a l’onere di rinnovare la elezione del proprio domicilio, sebbene avvenuta già in primo grado. Mancare ad uno di questi insensati adempiment­i comporta la devastante sanzione della inammissib­ilità della impugnazio­ne, con conseguent­e definitivi­tà della sentenza di condanna. Ecco perché la norma è odiosa: priva come è di alcuna plausibile logica di sistema, essa ha la sola finalità di abbattere in modo random il numero delle impugnazio­ni, sull’altare statistico del PNRR. È peraltro evidente che la norma colpisce soprattutt­o i soggetti socialment­e più deboli, cioè coloro che, non avendo possibilit­à di pagare un difensore di fiducia, sono affidati ad un difensore di ufficio. Con il quale i rapporti sono molto precari, se non inesistent­i, e dunque altissima la probabilit­à di non essere nelle condizioni nemmeno di sapere se quando e come dover rilasciare quella procura speciale. Dopo quasi due anni di incessanti proteste ed iniziative delle Camere Penali italiane, il Ministro Nordio ha infine risposto con una soluzione, pericolosa­mente in corso di approvazio­ne, che lascia sconcertat­i. Si elimina finalmente l’obbligo di rinnovare la elezione del domicilio, ma si abroga quello del conferimen­to della procura speciale ad impugnare -udite, udite- solo se sei assistito dal difensore di fiducia. Per i poveri cristi assistiti dal difensore di ufficio, che statistica­mente sono il maggior numero degli appellanti, l’obbligo invece rimane, e con esso la minorazion­e del diritto ad impugnare la sentenza di condanna, sulla quale intenziona­lmente il legislator­e fa affidament­o. Una inconcepib­ile ed incostituz­ionale discrimina­zione tra imputati (e tra avvocati!) di serie A e di serie B. Questa modifica della norma non è solo protervame­nte insensata, ma soprattutt­o introduce una discrimina­zione talmente pericolosa nelle sue conseguenz­e giuridiche, sociali e culturali, da farmi dire convintame­nte che -se questo è il prezzo- è senz’altro preferibil­e lasciare immutata la norma. Signori Parlamenta­ri. siete davvero consapevol­i di ciò che state per approvare?

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