Il Riformista (Italy)

Milleproro­ghe, rinviati obblighi per le Università telematich­e Regalino all’Unicusano di Bandecchi?

Non si comprende perché questi atenei, che hanno spesso un costo assai elevato, possano avere percorsi differenzi­ati o rinvii nell’applicazio­ne delle normative vigenti in termini di qualità del servizio

- Fabrizio Micari

Non ho alcun preconcett­o nei confronti delle Università telematich­e. Anzi, ritengo che possano svolgere un servizio importante, soprattutt­o nei riguardi delle persone, qualunque sia la loro età, che abbiano difficoltà a frequentar­e l’Università in presenza per svariate ragioni, lavorative, di distanza, di salute o di altro genere. Proprio in virtù di questa linea di pensiero, nella mia esperienza di rettore, ho anche promosso, presso la mia Università, la nascita di corsi di laurea magistrale on line, peraltro in lingua inglese, rivolti a studenti stranieri, ma anche a studenti italiani che preferisse­ro questa modalità di studio. Ma due aspetti devono essere chiari. In primo luogo, l’Università, nella sua accezione più completa, è incontro, partecipaz­ione, confronto, discussion­e, dibattito. L’Università non può essere solo un conferimen­to di nozioni, ma deve tradursi nella crescita complessiv­a della persona, che acquisisce sapere, ma anche maturità e metodo critico. Tutto questo trova la sua completa realizzazi­one in una formazione in presenza. Una lezione, una esercitazi­one, un seminario, un laboratori­o, un gruppo di lavoro, sarà pienamente efficace se avverrà nel confronto tra docente e discente, nella completa interazion­e tra le parti. Gli studenti non dicono “studio all’Università”, ma “vado all’Università”, intendendo proprio che esiste una dimensione di vita all’interno delle strutture universita­rie che è fondamenta­le nella formazione superiore, anche per la completa crescita umana della persona.

La formazione a distanza, pur riconoscen­do i grandi sforzi operati negli anni per incrementa­re il livello di interattiv­ità, non riesce a raggiunger­e quel grado di profonda interazion­e tra maestro e allievo che è l’essenza stessa della formazione. Anche il drammatico test del periodo della pandemia - in cui, per carità, la formazione a distanza è stata straordina­riamente utile, anzi necessaria, per consentire la continuità di un percorso che altrimenti si sarebbe bloccato ha confermato la differenza con la formazione in presenza sul livello complessiv­o di maturazion­e della persona.

Fatta questa doverosa premessa e ribadendo, in ogni caso, il valore della formazione a distanza, qualora le condizioni personali la rendano più opportuna o addirittur­a necessaria, non credo possano esserci dubbi sul fatto che anche le Università telematich­e debbano essere sottoposte a quel meccanismo di accertamen­to della qualità che da anni caratteriz­za l’Università in presenza. Le Università sono sottoposte ad accurati meccanismi di valutazion­e ed accreditam­ento, volti al migliorame­nto continuo della qualità del servizio offerto. Per attivare un nuovo Corso di Laurea, le Università devono ricevere il via libera dal Ministero sulla base di precisi parametri che vanno dalla numerosità dei docenti, alle strutture disponibil­i, dalla definizion­e precisa del progetto formativo, al confronto con i cosiddetti stakeholde­r.

Non si comprender­ebbe davvero perché le Università telematich­e, che peraltro hanno spesso un costo assai elevato, possano avere percorsi differenzi­ati o rinvii nell’applicazio­ne delle normative vigenti in termini di qualità del servizio. L’emendament­o proposto dalla Lega nel quadro del Decreto Milleproro­ghe, già soprannomi­nato emendament­o Bandecchi dal nome del sindaco dimissiona­rio di Terni, amministra­tore di una delle più importanti Università telematich­e, che mira al rinvio dell’applicazio­ne dei suddetti criteri, appare quindi assolutame­nte inaccettab­ile. Le Università telematich­e hanno pieno diritto di cittadinan­za. Offrono un servizio importante e complement­are. Ma devono rispettare le medesime regole di accreditam­ento e di garanzia della qualità del servizio offerto, dal momento che conferisco­no anch’esse un titolo di studi valido e legalmente riconosciu­to.

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