Le nuove plusvalenze tassabili introdotte con la legge di bilancio
Quando vengono realizzate in sede di rivendita di immobili agevolati con il Superbonus
Novità rilevanti in materia di plusvalenze immobiliari sono contenute nella nuova legge di Bilancio.
Per le vendite immobiliari successive all’entrata in vigore della legge di bilancio, coloro che abbiano usufruito del bonus edilizio 110% in occasione della ristrutturazione della propria abitazione, si vedranno tassare l’eventuale plusvalenza così realizzata. Con la nuova legge di Bilancio alla lettera b-bis al comma 1 dell’art. 67 del Tuir, è stata infatti introdotta una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare. Quella in materia di cessioni onerose, poste in essere a partire dal primo gennaio 2024, di immobili che abbiano subito interventi agevolati con il superbonus.
Si ritengono plusvalenze tassabili quelle realizzate mediante la cessione onerosa di beni immobili sui quali il cedente abbia realizzato interventi agevolati ai sensi dell’art. 119 del decreto legge 19.05.2020 n. 34. La norma fa riferimento ai soli interventi agevolati con il superbonus che si siano conclusi da non più di dieci anni. Scopo della norma è quello di assoggettare a tassazione le plusvalenze realizzate in sede di rivendita delle “seconde case” che abbiano goduto della agevolazione fiscale in occasione dell’intervento edilizio, realizzato proprio al fine di rivenderle in breve tempo e realizzarne così un profitto. Presupposti della imposizione fiscale sulla plusvalenza sono: il compimento, a partire dal 1 gennaio 2024, di un atto di cessione onerosa,: quindi non solo la vendita ma anche la permuta, il conferimento in società, una datio in pagamento ed in genere ogni atto che realizzi un trasferimento oneroso del bene; la circostanza che il cedente sia un soggetto privato: tale non è colui che rivenda l’immobile nell’esercizio della sua attività di impresa o professione; la circostanza che l’immobile abbia subito un intervento edilizio che abbia goduto della speciale agevolazione del così detto “superbonus”, o bonus 110%. Si tratta dei soli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico e non di uno qualunque degli interventi assistiti da bonus edilizio; gli interventi devono essersi conclusi da non più di dieci anni. Sembrerebbero escluse dalla normativa in parola: le ipotesi di rivendita di un bene proveniente da una successione ereditaria; le cessioni compiute decorsi i 10 anni dalla ultimazione dei lavori; le cessioni di immobili che siano stati utilizzati come abitazione principale. Ruolo del Notaio sarà quello di rendere edotte le parti, in occasione della stipula dell’atto di vendita, della normativa in esame e accertarsi che il cedente non intenda assolvere ai propri obblighi fiscali già in quella sede piuttosto in sede di dichiarazione dei redditi.