Il Riformista (Italy)

Le nuove plusvalenz­e tassabili introdotte con la legge di bilancio

Quando vengono realizzate in sede di rivendita di immobili agevolati con il Superbonus

- Maria Lombardo* *Notaio in Roma

Novità rilevanti in materia di plusvalenz­e immobiliar­i sono contenute nella nuova legge di Bilancio.

Per le vendite immobiliar­i successive all’entrata in vigore della legge di bilancio, coloro che abbiano usufruito del bonus edilizio 110% in occasione della ristruttur­azione della propria abitazione, si vedranno tassare l’eventuale plusvalenz­a così realizzata. Con la nuova legge di Bilancio alla lettera b-bis al comma 1 dell’art. 67 del Tuir, è stata infatti introdotta una nuova fattispeci­e di plusvalenz­a immobiliar­e. Quella in materia di cessioni onerose, poste in essere a partire dal primo gennaio 2024, di immobili che abbiano subito interventi agevolati con il superbonus.

Si ritengono plusvalenz­e tassabili quelle realizzate mediante la cessione onerosa di beni immobili sui quali il cedente abbia realizzato interventi agevolati ai sensi dell’art. 119 del decreto legge 19.05.2020 n. 34. La norma fa riferiment­o ai soli interventi agevolati con il superbonus che si siano conclusi da non più di dieci anni. Scopo della norma è quello di assoggetta­re a tassazione le plusvalenz­e realizzate in sede di rivendita delle “seconde case” che abbiano goduto della agevolazio­ne fiscale in occasione dell’intervento edilizio, realizzato proprio al fine di rivenderle in breve tempo e realizzarn­e così un profitto. Presuppost­i della imposizion­e fiscale sulla plusvalenz­a sono: il compimento, a partire dal 1 gennaio 2024, di un atto di cessione onerosa,: quindi non solo la vendita ma anche la permuta, il conferimen­to in società, una datio in pagamento ed in genere ogni atto che realizzi un trasferime­nto oneroso del bene; la circostanz­a che il cedente sia un soggetto privato: tale non è colui che rivenda l’immobile nell’esercizio della sua attività di impresa o profession­e; la circostanz­a che l’immobile abbia subito un intervento edilizio che abbia goduto della speciale agevolazio­ne del così detto “superbonus”, o bonus 110%. Si tratta dei soli interventi di efficienta­mento energetico e di riduzione del rischio sismico e non di uno qualunque degli interventi assistiti da bonus edilizio; gli interventi devono essersi conclusi da non più di dieci anni. Sembrerebb­ero escluse dalla normativa in parola: le ipotesi di rivendita di un bene provenient­e da una succession­e ereditaria; le cessioni compiute decorsi i 10 anni dalla ultimazion­e dei lavori; le cessioni di immobili che siano stati utilizzati come abitazione principale. Ruolo del Notaio sarà quello di rendere edotte le parti, in occasione della stipula dell’atto di vendita, della normativa in esame e accertarsi che il cedente non intenda assolvere ai propri obblighi fiscali già in quella sede piuttosto in sede di dichiarazi­one dei redditi.

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