Lista Falciani, una spinta alla voluntary
Le decisioni della Corte di cassazione sull’utilizzabilità ai fini dell’accertamento fiscale dei dati contenuti nella lista Falciani (vedi Il Sole 24 Ore di ieri) non sono immediatamente rilevanti ai fini della voluntary disclosure. I contribuenti indicati nelle “fiche” sono stati infatti da anni individuati e raggiunti da accertamenti e sanzioni. Ne consegue che per essi è preclusa la possibilità di aderire alla attuale voluntary.
Sicuramente le decisioni della Corte hanno un effetto dissuasivo e devono far riflettere coloro i quali (verosimilmente non interessati alla lista Falciani) pur detenendo disponibilità all’estero in modo illecito, non sono stati oggetto di controlli e accertamenti. Non vi è dubbio, infatti, che i principi fissati dai giudici di legittimità consentono una maggiore aggressività dei controllori del fisco in presenza di notizie acquisite nei più svariati modi.
L’amministrazione ,nel contrasto all’evasione, secondo le ordinanze, può, infatti, avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario con la sola esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o siano stati acquisiti in violazione di un diritto del contribuente.
Ciò vuol dire, in sostanza, che in futuro la eventuale presenza di soggetti in altre liste o elenchi, o di notizie ed informazioni comunque acquisite con riferimento a disponibilità estere non dichiarate, non consentirà margini difensivi sulla irritualità degli elementi ricevuti.
La medesima preclusione, salvo, evidentemente, improbabili cambi di orientamento della Suprema Corte, riguarda tutti i contenziosi in corso relativi sia alla lista Falciani, sia ad altri elenchi. A questo proposito occorre però tener presente che, in genere, nei contenziosi pendenti, è stata eccepita sia l’inutilizzabilità delle informazioni, sia altre questioni, con la conseguenza che non va data per scontata la soccombenza del contribuente dopo le pronunce della Suprema Corte.
In molti casi, ad esempio, è stata giustamente sollevata l’impossibilità per l’amministrazione di applicare retroattivamente la normativa sul raddoppio dei termini per l’accertamento presuntivo di maggior reddito delle somme detenute in paradisi fiscali.
Sul punto non ci sono specifici interventi dei giudici di legittimità ma, certamente, il recente arresto della cassazione sulla irretroattività della nuova disposizione accertativa sull’estinzione delle società, può fornire una valida indicazione per l’estensione anche alla normativa sul raddoppio, della sua applicabilità solo per il futuro e non anche per il passato.