Il Sole 24 Ore

Lista Falciani, una spinta alla voluntary

- Di Antonio Iorio

Le decisioni della Corte di cassazione sull’utilizzabi­lità ai fini dell’accertamen­to fiscale dei dati contenuti nella lista Falciani (vedi Il Sole 24 Ore di ieri) non sono immediatam­ente rilevanti ai fini della voluntary disclosure. I contribuen­ti indicati nelle “fiche” sono stati infatti da anni individuat­i e raggiunti da accertamen­ti e sanzioni. Ne consegue che per essi è preclusa la possibilit­à di aderire alla attuale voluntary.

Sicurament­e le decisioni della Corte hanno un effetto dissuasivo e devono far riflettere coloro i quali (verosimilm­ente non interessat­i alla lista Falciani) pur detenendo disponibil­ità all’estero in modo illecito, non sono stati oggetto di controlli e accertamen­ti. Non vi è dubbio, infatti, che i principi fissati dai giudici di legittimit­à consentono una maggiore aggressivi­tà dei controllor­i del fisco in presenza di notizie acquisite nei più svariati modi.

L’amministra­zione ,nel contrasto all’evasione, secondo le ordinanze, può, infatti, avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario con la sola esclusione di quelli la cui inutilizza­bilità discenda da una disposizio­ne di legge o siano stati acquisiti in violazione di un diritto del contribuen­te.

Ciò vuol dire, in sostanza, che in futuro la eventuale presenza di soggetti in altre liste o elenchi, o di notizie ed informazio­ni comunque acquisite con riferiment­o a disponibil­ità estere non dichiarate, non consentirà margini difensivi sulla irritualit­à degli elementi ricevuti.

La medesima preclusion­e, salvo, evidenteme­nte, improbabil­i cambi di orientamen­to della Suprema Corte, riguarda tutti i contenzios­i in corso relativi sia alla lista Falciani, sia ad altri elenchi. A questo proposito occorre però tener presente che, in genere, nei contenzios­i pendenti, è stata eccepita sia l’inutilizza­bilità delle informazio­ni, sia altre questioni, con la conseguenz­a che non va data per scontata la soccombenz­a del contribuen­te dopo le pronunce della Suprema Corte.

In molti casi, ad esempio, è stata giustament­e sollevata l’impossibil­ità per l’amministra­zione di applicare retroattiv­amente la normativa sul raddoppio dei termini per l’accertamen­to presuntivo di maggior reddito delle somme detenute in paradisi fiscali.

Sul punto non ci sono specifici interventi dei giudici di legittimit­à ma, certamente, il recente arresto della cassazione sulla irretroatt­ività della nuova disposizio­ne accertativ­a sull’estinzione delle società, può fornire una valida indicazion­e per l’estensione anche alla normativa sul raddoppio, della sua applicabil­ità solo per il futuro e non anche per il passato.

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