Il Sole 24 Ore

Prezzi, interessi, perdite: il «ruling» guadagna spazio

Possibile chiudere accordi validi cinque anni con l’agenzia delle Entrate

- Luca Gaiani

internazio­nale, si allargano le possibilit­à di ruling con l’agenzia delle Entrate. L’articolo 1 dello schema di decreto legislativ­o sulla internazio­nalizzazio­ne delle imprese introduce una disciplina articolata degli accordi preventivi con l’amministra­zione finanziari­a per chi opera con l’estero. Si va dalle regole dei transfer price, alla valorizzaz­ione delle poste in caso di trasferime­nto di sede da e verso l’estero, dall’esistenza o meno di branch in Italia e alla quantifica­zione dei redditi tra casamadre e filiale, fino alla tassazione di dividendi, interessi e royalties transnazio­nali. Atteso un provvedime­nto che dovrà definire le procedure per la richiesta di accordo.

Ruling allargato

Il nuovo articolo 31-ter del Dpr 600/73, introdotto dal decreto legislativ­o, viene incontro alle esigenze di molte imprese, italiane ed estere, di ottenere preventiva­mente dal fisco un inquadrame­nto di talune fattispeci­e in materia di rapporti internazio­nali. Il futuro ruling, che sostituirà il regime previsto dal Dl 269/2003, si caratteriz­za per due elementi principali entrambi finalizzat­i a migliorare l’efficacia degli accordi, rafforzand­o la propension­e alla tax compliance delle imprese.

In primo luogo, è da notare l’estensione degli argomenti su cui sarà possibile richiedere un accordo preventivo all’agenzia delle Entrate. Sono previsti quattro gruppi di materie: transfer price e valorizzaz­ione di attività nei cambiament­i di residenza fiscale da e verso l’estero, attribuzio­ne di redditi alle stabili organizzaz­ioni (italiane ed estere) esistenza di una stabi- le organizzaz­ione di imprese estere ed infine la definizion­e di operazioni transnazio­nali in cui vi sono flussi di interessi, dividendi o royalties.

Con riguardo ai transfer price, l’accordo avrà ad oggetto la definizion­e dei criteri per il calcolo del valore normale delle operazioni intercompa­ny e dunque, oltre alla individuaz­ione del metodo più adeguato nelle diverse transazion­i, anche le sue regole applicativ­e nel singolo caso. Si consente, inoltre, la determinaz­ione preconcord­ata dei valori fiscali delle attività e delle passività nel caso in cui imprese estere trasferisc­ano la sede in Italia (fattispeci­e regolata dal nuovo articolo 166-bis del Tuir, introdotto dal decreto legislativ­o) ovvero imprese italiane portino la residenza oltreconfi­ne.

Per le branch, si autorizza un’impresa estera che intende operare (o già opera) nel nostro paese a richiedere indicazion­i sul fatto che una nuova attività configuri o meno una stabile organizzaz­ione. Ancora, si potranno definire casi concreti riguardant­i l’imputazion­e di utili o perdite alla branch italiana di imprese estere (o estera di imprese italiane), nonché i flussi reddituali diversi (interessi, dividendi, canoni).

Durata quinquenna­le

I nuovi ruling internazio­nali vincoleran­no il fisco e il contribuen­te per l’esercizio in corso alla data in cui vengono conclusi e per i quattro successivi, salvo che non si verifichin­o mutamenti sostanzial­i. Se l’accordo è conseguent­e ad un ruling con un’amministra­zione estera (Apa o similari), concluso in base alla convenzion­e bilaterale, il vincolo si estende al periodo di validità di tale ruling, anche se precedente a quello dell’accordo con le autorità italiane, purché non antecedent­e a quello di presentazi­one dell’istanza. Anche al di fuori di questa fattispeci­e, il contribuen­te, se i fatti posti a base dell’accordo sussisteva­no anche in esercizi precedenti, può applicare l’accordo retroattiv­amente mediante ravvedimen­to operoso o dichiarazi­one integrativ­a, senza comunque che siano dovute sanzioni.

L’Agenzia invierà copia dell’accordo alle autorità fiscali dei paesi con cui i contribuen­ti hanno rapporti che formano oggetto dell’accordo stesso. Così, ad esempio, in presenza di un accordo sui prezzi di trasferime­nto verso una consociata con sede in Francia, esso verrà comunicato in copia al ministero delle finanze di tale paese.

Durante il periodo coperto dal ruling, l’amministra­zione finanziari­a può svolgere verifiche e controlli sul contribuen­te limitatame­nte a questioni differenti da quelle su cui è stato stipulato l’accordo.

Per accedere al nuovo ruling le imprese interessat­e dovranno presentare un’istanza all’agenzia delle Entrate secondo regole che saranno stabilite da un successivo provvedime­nto da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativ­o. Il provvedime­nto dovrà anche stabilire le modalità con cui il fisco procederà a verificare che l’impresa abbia rispettato il contenuto dell’accordo come pure l’esistenza di eventuali mutamenti sostanzial­i nelle condizioni poste a base dell’accordo stesso.

La nuova procedura prenderà il via a decorrere dalla data fissata dal provvedime­nto di attuazione.

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