Prezzi, interessi, perdite: il «ruling» guadagna spazio
Possibile chiudere accordi validi cinque anni con l’agenzia delle Entrate
internazionale, si allargano le possibilità di ruling con l’agenzia delle Entrate. L’articolo 1 dello schema di decreto legislativo sulla internazionalizzazione delle imprese introduce una disciplina articolata degli accordi preventivi con l’amministrazione finanziaria per chi opera con l’estero. Si va dalle regole dei transfer price, alla valorizzazione delle poste in caso di trasferimento di sede da e verso l’estero, dall’esistenza o meno di branch in Italia e alla quantificazione dei redditi tra casamadre e filiale, fino alla tassazione di dividendi, interessi e royalties transnazionali. Atteso un provvedimento che dovrà definire le procedure per la richiesta di accordo.
Ruling allargato
Il nuovo articolo 31-ter del Dpr 600/73, introdotto dal decreto legislativo, viene incontro alle esigenze di molte imprese, italiane ed estere, di ottenere preventivamente dal fisco un inquadramento di talune fattispecie in materia di rapporti internazionali. Il futuro ruling, che sostituirà il regime previsto dal Dl 269/2003, si caratterizza per due elementi principali entrambi finalizzati a migliorare l’efficacia degli accordi, rafforzando la propensione alla tax compliance delle imprese.
In primo luogo, è da notare l’estensione degli argomenti su cui sarà possibile richiedere un accordo preventivo all’agenzia delle Entrate. Sono previsti quattro gruppi di materie: transfer price e valorizzazione di attività nei cambiamenti di residenza fiscale da e verso l’estero, attribuzione di redditi alle stabili organizzazioni (italiane ed estere) esistenza di una stabi- le organizzazione di imprese estere ed infine la definizione di operazioni transnazionali in cui vi sono flussi di interessi, dividendi o royalties.
Con riguardo ai transfer price, l’accordo avrà ad oggetto la definizione dei criteri per il calcolo del valore normale delle operazioni intercompany e dunque, oltre alla individuazione del metodo più adeguato nelle diverse transazioni, anche le sue regole applicative nel singolo caso. Si consente, inoltre, la determinazione preconcordata dei valori fiscali delle attività e delle passività nel caso in cui imprese estere trasferiscano la sede in Italia (fattispecie regolata dal nuovo articolo 166-bis del Tuir, introdotto dal decreto legislativo) ovvero imprese italiane portino la residenza oltreconfine.
Per le branch, si autorizza un’impresa estera che intende operare (o già opera) nel nostro paese a richiedere indicazioni sul fatto che una nuova attività configuri o meno una stabile organizzazione. Ancora, si potranno definire casi concreti riguardanti l’imputazione di utili o perdite alla branch italiana di imprese estere (o estera di imprese italiane), nonché i flussi reddituali diversi (interessi, dividendi, canoni).
Durata quinquennale
I nuovi ruling internazionali vincoleranno il fisco e il contribuente per l’esercizio in corso alla data in cui vengono conclusi e per i quattro successivi, salvo che non si verifichino mutamenti sostanziali. Se l’accordo è conseguente ad un ruling con un’amministrazione estera (Apa o similari), concluso in base alla convenzione bilaterale, il vincolo si estende al periodo di validità di tale ruling, anche se precedente a quello dell’accordo con le autorità italiane, purché non antecedente a quello di presentazione dell’istanza. Anche al di fuori di questa fattispecie, il contribuente, se i fatti posti a base dell’accordo sussistevano anche in esercizi precedenti, può applicare l’accordo retroattivamente mediante ravvedimento operoso o dichiarazione integrativa, senza comunque che siano dovute sanzioni.
L’Agenzia invierà copia dell’accordo alle autorità fiscali dei paesi con cui i contribuenti hanno rapporti che formano oggetto dell’accordo stesso. Così, ad esempio, in presenza di un accordo sui prezzi di trasferimento verso una consociata con sede in Francia, esso verrà comunicato in copia al ministero delle finanze di tale paese.
Durante il periodo coperto dal ruling, l’amministrazione finanziaria può svolgere verifiche e controlli sul contribuente limitatamente a questioni differenti da quelle su cui è stato stipulato l’accordo.
Per accedere al nuovo ruling le imprese interessate dovranno presentare un’istanza all’agenzia delle Entrate secondo regole che saranno stabilite da un successivo provvedimento da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo. Il provvedimento dovrà anche stabilire le modalità con cui il fisco procederà a verificare che l’impresa abbia rispettato il contenuto dell’accordo come pure l’esistenza di eventuali mutamenti sostanziali nelle condizioni poste a base dell’accordo stesso.
La nuova procedura prenderà il via a decorrere dalla data fissata dal provvedimento di attuazione.