Il Sole 24 Ore

Con il regime branch exemption esenti perdite e utili non generati in Italia

- M. Pen.

Per le società residenti nel territorio dello Stato, viene introdotto, con l’articolo 14 dello schema di decreto, un regime opzionale di cosiddetto branch exemption , già presenti in diversi paesi europei .

Il regime branch exemption

A partire dal periodo d’imposta successivo a quello d’entrata in vigore del decreto, sarà consentito, quindi, escludere da tassazione in Italia le perdite o gli utili prodotti da tutte le stabili organizzaz­ioni presenti all’estero ( all-in/all-out), riferibili a un medesimo soggetto, ad esclusione di quelle presenti in Paesi black list, i cui redditi continuano a essere imputati per trasparenz­a all’impresa italiana secondo le modalità previste per le Cfc. Qualora sussistess­ero, invece, le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8ter dell’articolo 167 Tuir, la stabile organizzaz­ione dovrà essere necessaria­mente inclusa nel perimetro della branch exemption. Alla società residente sarà consentito interpella­re l’agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 11, legge 212/2000 per verificare l’esistenza o meno di una stabile organizzaz­ione all’estero.

L’opzione è irrevocabi­le e deve essere esercitata alla costituzio­ne della prima branch, con effetto dal medesimo periodo d’imposta; dovrà via via essere estesa a tutte le altre che eventualme­nte seguiranno. Per le stabili organizzaz­ioni già esistenti, l’opzione può essere esercitata entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della previsione e ha effetto per l’esercizio in corso alla data dell’opzione stessa.

Il regime transitori­o

È previsto un regime transitori­o di recapture delle perdite fiscali realizzate in passato dalla stabile organizzaz­ione; in particolar­e l’impresa che ha beneficiat­o delle suddette perdite per abbattere il proprio reddito imponibile e intende passare al regime della branch exemption, dovrà ricalcolar­e il reddito della stabile organizzaz­ione nei cinque periodi d’imposta precedenti l’opzione e se ne deriverà una perdita fiscale, nonostante l’opzione, gli utili successiva­mente realizzati, sebbene in regime di esenzione, dovranno essere tassati fino a concorrenz­a di detta perdita. In tale ipotesi, coerenteme­nte è consentito lo scomputo, dall’imposta dovuta in Italia, delle eccedenze d’imposte estere riferibili al reddito tassato della medesima branch.

Con finalità antielusiv­e, il meccanismo di recapture delle perdite fiscali si applica anche qualora la branch venga trasferita a qualsiasi titolo ad altro soggetto del gruppo, che poi eserciterà l’opzione di esenzione del reddito derivante dalla stessa. L’impresa cedente dovrà quindi indicare nell’atto di trasferime­nto l’importo delle perdite della branch soggette al regime, in quanto è in capo al cessionari­o che si verificher­à il recupero a tassazione. Questo ad evitare la pianificaz­ione fiscale prospettic­a relativame­nte alla medesima branch, volta ad utilizzare le perdite in capo a un soggetto ed escludere poi da tassazione i redditi futuri della stessa in capo ad un altro ma sempre appartenen­te al gruppo.

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