Con il regime branch exemption esenti perdite e utili non generati in Italia
Per le società residenti nel territorio dello Stato, viene introdotto, con l’articolo 14 dello schema di decreto, un regime opzionale di cosiddetto branch exemption , già presenti in diversi paesi europei .
Il regime branch exemption
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello d’entrata in vigore del decreto, sarà consentito, quindi, escludere da tassazione in Italia le perdite o gli utili prodotti da tutte le stabili organizzazioni presenti all’estero ( all-in/all-out), riferibili a un medesimo soggetto, ad esclusione di quelle presenti in Paesi black list, i cui redditi continuano a essere imputati per trasparenza all’impresa italiana secondo le modalità previste per le Cfc. Qualora sussistessero, invece, le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8ter dell’articolo 167 Tuir, la stabile organizzazione dovrà essere necessariamente inclusa nel perimetro della branch exemption. Alla società residente sarà consentito interpellare l’agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 11, legge 212/2000 per verificare l’esistenza o meno di una stabile organizzazione all’estero.
L’opzione è irrevocabile e deve essere esercitata alla costituzione della prima branch, con effetto dal medesimo periodo d’imposta; dovrà via via essere estesa a tutte le altre che eventualmente seguiranno. Per le stabili organizzazioni già esistenti, l’opzione può essere esercitata entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della previsione e ha effetto per l’esercizio in corso alla data dell’opzione stessa.
Il regime transitorio
È previsto un regime transitorio di recapture delle perdite fiscali realizzate in passato dalla stabile organizzazione; in particolare l’impresa che ha beneficiato delle suddette perdite per abbattere il proprio reddito imponibile e intende passare al regime della branch exemption, dovrà ricalcolare il reddito della stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta precedenti l’opzione e se ne deriverà una perdita fiscale, nonostante l’opzione, gli utili successivamente realizzati, sebbene in regime di esenzione, dovranno essere tassati fino a concorrenza di detta perdita. In tale ipotesi, coerentemente è consentito lo scomputo, dall’imposta dovuta in Italia, delle eccedenze d’imposte estere riferibili al reddito tassato della medesima branch.
Con finalità antielusive, il meccanismo di recapture delle perdite fiscali si applica anche qualora la branch venga trasferita a qualsiasi titolo ad altro soggetto del gruppo, che poi eserciterà l’opzione di esenzione del reddito derivante dalla stessa. L’impresa cedente dovrà quindi indicare nell’atto di trasferimento l’importo delle perdite della branch soggette al regime, in quanto è in capo al cessionario che si verificherà il recupero a tassazione. Questo ad evitare la pianificazione fiscale prospettica relativamente alla medesima branch, volta ad utilizzare le perdite in capo a un soggetto ed escludere poi da tassazione i redditi futuri della stessa in capo ad un altro ma sempre appartenente al gruppo.