Il Sole 24 Ore

Per le stabili organizzaz­ioni l’«allineamen­to» ai principi Ocse

- Maricla Pennesi

Tra le novità più rilevanti, che interessan­o le stabili organizzaz­ioni in Italia, vi sono quelle apportate dall’articolo 7 dello schema di decreto, in materia di determinaz­ione del reddito dei soggetti non residenti, agli articoli 151 e 152, capo IV del Tuir.

La «forza attrattiva»

Le modifiche proposte eliminano il principio della « forza attrattiva della stabile organizzaz­ione» in quanto contrario agli orientamen­ti Ocse; viene, pertanto, chiarito che i soggetti non residenti risultano tassabili in Italia per i redditi d’impresa prodotti e attribuibi­li esclusivam­ente all’attività svolta dalla stabile organizzaz­ione sul territorio italiano.

La forza attrattiva della stabile organizzaz­ione opera nel senso di attribuire a quest’ultima anche proventi non afferenti direttamen­te l’attività esercitata. Vengono infatti “attratte” le plusvalenz­e o le minusvalen­ze di beni strumental­i all’attività d’impresa svolta in Italia, «ancorché non conseguite attraverso stabili organizzaz­ioni»; nonostante la formulazio­ne letterale della norma, erano già, peraltro, intervenut­e interpreta­zioni ministeria­li sulla non applicabil­ità dell’ attrazione anche ai dividendi e alle plusvalenz­e derivanti da cessioni riferibili a partecipaz­ioni in società residenti non possedute dalla branch.

Ad oggi, anche senza le proposte modifiche, l’esclusione della forza attrattiva è comunque applicabil­e in base ai Trattati contro le doppie imposizion­i stipulati dall’Italia ed in particolar­e all’articolo 7 degli stessi.

La functional­ly separate entity

Un ulteriore significat­ivo allineamen­to agli orientamen­ti espressi in ambito Ocse sul tema, è rappresent­ato dal recepiment­o normativo del principio della « functional­ly separate entity » nella determinaz­ione del profitto attribuibi­le alla stabile organizzaz­ione, consideran­do la stessa come un’impresa indipenden­te, distinta e separata dalla casa madre di cui è espression­e sul territorio, operante sul libero mercato, in condizioni identiche o similari. Il reddito tassabile in capo alla branch, così come l’entità del relativo fondo di dotazione, dovrà, quindi, scaturire dall’analisi funzionale e fattuale volta ad individuar­e le funzioni effettivam­ente svolte, i rischi assunti, i beni impiegati nell’attività sul territorio e i rapporti branch-casa madre dovranno essere determinat­i al valore normale. Con riferiment­o al fondo di dotazione, che ha una rilevanza diretta sulla misura dell’indebitame­nto e degli oneri finanziari sostenibil­i dalla stabile organizzaz­ione, è prevista l’emanazione di uno o più provvedime­nti da parte del direttore dell’agenzia delle Entrate, per l’individuaz­ione dei metodi rilevanti per la quantifica­zione convenzion­ale e non contabile dello stesso. Con finalità informativ­e anche sulla struttura patrimonia­le della branch, viene, introdotto l’obbligo di un apposito rendiconto economico e finanziari­o, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi analoghe caratteris­tiche.

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