Per le stabili organizzazioni l’«allineamento» ai principi Ocse
Tra le novità più rilevanti, che interessano le stabili organizzazioni in Italia, vi sono quelle apportate dall’articolo 7 dello schema di decreto, in materia di determinazione del reddito dei soggetti non residenti, agli articoli 151 e 152, capo IV del Tuir.
La «forza attrattiva»
Le modifiche proposte eliminano il principio della « forza attrattiva della stabile organizzazione» in quanto contrario agli orientamenti Ocse; viene, pertanto, chiarito che i soggetti non residenti risultano tassabili in Italia per i redditi d’impresa prodotti e attribuibili esclusivamente all’attività svolta dalla stabile organizzazione sul territorio italiano.
La forza attrattiva della stabile organizzazione opera nel senso di attribuire a quest’ultima anche proventi non afferenti direttamente l’attività esercitata. Vengono infatti “attratte” le plusvalenze o le minusvalenze di beni strumentali all’attività d’impresa svolta in Italia, «ancorché non conseguite attraverso stabili organizzazioni»; nonostante la formulazione letterale della norma, erano già, peraltro, intervenute interpretazioni ministeriali sulla non applicabilità dell’ attrazione anche ai dividendi e alle plusvalenze derivanti da cessioni riferibili a partecipazioni in società residenti non possedute dalla branch.
Ad oggi, anche senza le proposte modifiche, l’esclusione della forza attrattiva è comunque applicabile in base ai Trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall’Italia ed in particolare all’articolo 7 degli stessi.
La functionally separate entity
Un ulteriore significativo allineamento agli orientamenti espressi in ambito Ocse sul tema, è rappresentato dal recepimento normativo del principio della « functionally separate entity » nella determinazione del profitto attribuibile alla stabile organizzazione, considerando la stessa come un’impresa indipendente, distinta e separata dalla casa madre di cui è espressione sul territorio, operante sul libero mercato, in condizioni identiche o similari. Il reddito tassabile in capo alla branch, così come l’entità del relativo fondo di dotazione, dovrà, quindi, scaturire dall’analisi funzionale e fattuale volta ad individuare le funzioni effettivamente svolte, i rischi assunti, i beni impiegati nell’attività sul territorio e i rapporti branch-casa madre dovranno essere determinati al valore normale. Con riferimento al fondo di dotazione, che ha una rilevanza diretta sulla misura dell’indebitamento e degli oneri finanziari sostenibili dalla stabile organizzazione, è prevista l’emanazione di uno o più provvedimenti da parte del direttore dell’agenzia delle Entrate, per l’individuazione dei metodi rilevanti per la quantificazione convenzionale e non contabile dello stesso. Con finalità informative anche sulla struttura patrimoniale della branch, viene, introdotto l’obbligo di un apposito rendiconto economico e finanziario, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi analoghe caratteristiche.