Tassazione integrale solamente in presenza di investimenti diretti
In materia di dividendi black list il decreto internazionalizzazione prevede limitazioni alla loro integrale tassabilità e introduce il credito di imposta per le imposte pagate all’estero in caso di dividendi provenienti da società black list non Cfc.
Il nuovo perimetro di applicazione
Il riferimento è alla “nuova” black list di cui al comma 4, articolo 167, che include l’elenco degli Stati con i quali non è in vigore lo scambio di informazioni e che prevedono un livello di tassazione inferiore al 50% rispetto a quello italiano. Con le modifiche proposte l’integrale tassazione dei dividendi continuerebbe ad applicarsi in presenza di investimento diretto, mentre in caso di investimento indiretto questa interverrebbe solo quando la società “intermedia” white list (che detiene partecipazioni, anche non di controllo, in una black list) sia controllata dal soggetto italiano. Solo in tali fattispecie il socio italiano è infatti in grado di conoscere la provenienza degli utili e, quindi, di “pilotare” le decisioni di investimento della società white list. Rimane ferma la disapplicazione della tassazione integrale del dividendo quando il socio residente sia in grado di dimostrare che dalle partecipazioni non si sia conseguito, sin dall’inizio del periodo di imposta, l’effetto di localizzare i redditi in paesi black list. Il decreto estende la possibilità di fornire tale dimostrazione non solo in sede di interpello ma anche in sede di controllo. In caso di mancata presentazione dell’interpello (così come nel caso di riposta negativa), per garantire all’amministrazionemaggiori poteri di controllo, il socio dovrà indicare l’ammontare dei dividendi e delle plusvalenze black list in dichiarazione dei redditi.
I crediti d’imposta
Il decreto introduce inoltre un’interessante novità in materia di crediti per imposte estere in relazione ai redditi derivanti da Paesi a fiscalità privilegiata. In base al regime attuale, i soggetti che dimostrano la sussistenza della prima esimente di cui all’articolo 167, comma 5 (svolgimento da parte della società estera di un’effettiva attività nel mercato estero) possono posticipare la tassazione all’atto della distribuzione del dividendo, senza beneficiare del credito di imposta per le imposte pagate all’estero.
Al contrario, i soggetti che tassano per trasparenza i redditi Cfc si vedono riconoscere il credito di imposta e detassano integralmente il successivo dividendo.
Con la proposta di modifica il legislatore pone fine a tale effetto distorsivo che poteva rendere più onerosa la tassazione dei soci di società che disapplicavano il regime Cfc rispetto ai soci di società black list tassate per trasparenza. Per le medesime finalità viene poi introdotta la possibilità di beneficiare del credito di imposta per le imposte estere pagate dalla società black list in caso di plusvalenza da cessione di partecipazioni che, non potendo beneficiare della partecipation exemption, concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo del cedente italiano.