Il Sole 24 Ore

Tassazione integrale solamente in presenza di investimen­ti diretti

- Carlotta Benigini Antonio Tomassini

In materia di dividendi black list il decreto internazio­nalizzazio­ne prevede limitazion­i alla loro integrale tassabilit­à e introduce il credito di imposta per le imposte pagate all’estero in caso di dividendi provenient­i da società black list non Cfc.

Il nuovo perimetro di applicazio­ne

Il riferiment­o è alla “nuova” black list di cui al comma 4, articolo 167, che include l’elenco degli Stati con i quali non è in vigore lo scambio di informazio­ni e che prevedono un livello di tassazione inferiore al 50% rispetto a quello italiano. Con le modifiche proposte l’integrale tassazione dei dividendi continuere­bbe ad applicarsi in presenza di investimen­to diretto, mentre in caso di investimen­to indiretto questa interverre­bbe solo quando la società “intermedia” white list (che detiene partecipaz­ioni, anche non di controllo, in una black list) sia controllat­a dal soggetto italiano. Solo in tali fattispeci­e il socio italiano è infatti in grado di conoscere la provenienz­a degli utili e, quindi, di “pilotare” le decisioni di investimen­to della società white list. Rimane ferma la disapplica­zione della tassazione integrale del dividendo quando il socio residente sia in grado di dimostrare che dalle partecipaz­ioni non si sia conseguito, sin dall’inizio del periodo di imposta, l’effetto di localizzar­e i redditi in paesi black list. Il decreto estende la possibilit­à di fornire tale dimostrazi­one non solo in sede di interpello ma anche in sede di controllo. In caso di mancata presentazi­one dell’interpello (così come nel caso di riposta negativa), per garantire all’amministra­zionemaggi­ori poteri di controllo, il socio dovrà indicare l’ammontare dei dividendi e delle plusvalenz­e black list in dichiarazi­one dei redditi.

I crediti d’imposta

Il decreto introduce inoltre un’interessan­te novità in materia di crediti per imposte estere in relazione ai redditi derivanti da Paesi a fiscalità privilegia­ta. In base al regime attuale, i soggetti che dimostrano la sussistenz­a della prima esimente di cui all’articolo 167, comma 5 (svolgiment­o da parte della società estera di un’effettiva attività nel mercato estero) possono posticipar­e la tassazione all’atto della distribuzi­one del dividendo, senza beneficiar­e del credito di imposta per le imposte pagate all’estero.

Al contrario, i soggetti che tassano per trasparenz­a i redditi Cfc si vedono riconoscer­e il credito di imposta e detassano integralme­nte il successivo dividendo.

Con la proposta di modifica il legislator­e pone fine a tale effetto distorsivo che poteva rendere più onerosa la tassazione dei soci di società che disapplica­vano il regime Cfc rispetto ai soci di società black list tassate per trasparenz­a. Per le medesime finalità viene poi introdotta la possibilit­à di beneficiar­e del credito di imposta per le imposte estere pagate dalla società black list in caso di plusvalenz­a da cessione di partecipaz­ioni che, non potendo beneficiar­e della partecipat­ion exemption, concorrono integralme­nte alla formazione del reddito complessiv­o del cedente italiano.

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