Il Sole 24 Ore

Un nuovo interpello sui profili fiscali degli investimen­ti oltre i 30 milioni

- G. Alb. L. Mi.

Un nuovo interpello per chi effettua investimen­ti di rilevanti dimensioni nel territorio dello Stato fa il suo ingresso nel nostro ordinament­o.

Collaboraz­ione con il fisco

L’articolo 2 dello schema di decreto sulla crescita e l’internazio­nalizzazio­ne introduce la facoltà per le imprese, estere e italiane, di interpella­re preventiva­mente l’amministra­zione finanziari­a per ricevere un parere in merito ai profili fiscali del piano di investimen­to che si intende adottare e delle operazioni societarie pianificat­e per metterlo in atto.

Si tratta di un ulteriore tassello verso forme di cooperazio­ne rafforzata tra contribuen­ti e fisco finalizzat­e a un rapporto di collaboraz­ione basato sulla trasparenz­a e la fiducia reciproca i cui vantaggi, per entrambe le parti, risiedono principalm­ente in un sollecito preventivo esame dei casi dubbi e nella correlata riduzione dei controlli successivi e dell’eventuale contenzios­o. Il nuovo istituto ben si inquadra nell’ambito delle norme tese ad assicurare la certezza del diritto e si affianca agli accordi preventivi in materie di interesse transnazio­nale di cui all’articolo 31-ter del Dpr 600/1973.

Interpello ad ampio spettro

L’interpello è ad ampio raggio in quanto può riguardare le questioni fiscali interpreta­tive e applicativ­e, relative a tutte le imposte, derivanti dal piano di investimen­to che deve essere di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro. Si tratta, a ben vedere, di un interpello di “largo respiro” che potrà interessar­e aspetti rilevanti quali la spettanza o meno della participat­ion exemption, l’accesso al regime del consolidat­o, l’eventuale elusività delle operazioni pianificat­e, il trattament­o ai fini Iva delle operazioni poste in essere. L’istanza è presentata all’agenzia delle Entrate e per i tributi non di sua competenza sarà l’Agenzia stessa ad inoltrare la richiesta dell’investitor­e agli enti di competenza. Condizione necessaria per attivare l’interpello è la presentazi­one da parte dell’investitor­e di un piano di investimen­to nel quale debbonoess­ere descritti: l’ammontare dell’investimen­to, i tempi e le modalità di realizzazi­one dello stesso, l’incremento occupazion­ale e i riflessi, anche in termini quantitati­vi, che l’investimen­to ha sul sistema fiscale italiano.L’istituto prevede, prima della risposta dell’Agenzia, una interlocuz­ione tra impresa e Agenzia stessa al fine di acquisire tutte le informazio­ni utili e, ove necessario e previo accordo con il contribuen­te, l’accesso presso la sede dell’impresa, in tempi concordati, «allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativ­i utili ai fini istruttori».

Il contribuen­te che decide di dare attuazione al parere reso dall’agenzia delle Entrate può accedere, a prescinder­e dall’ammontare del suo volume d’affari o dei suoi ricavi e al ricorrere degli altri requisiti richiesti, al regime dell’adempiment­o collaborat­ivo (cooperativ­e compliance) di cui all’art. 3 ss. dello schema di decreto legislativ­o recante disposizio­ni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuen­te.

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