Un nuovo interpello sui profili fiscali degli investimenti oltre i 30 milioni
Un nuovo interpello per chi effettua investimenti di rilevanti dimensioni nel territorio dello Stato fa il suo ingresso nel nostro ordinamento.
Collaborazione con il fisco
L’articolo 2 dello schema di decreto sulla crescita e l’internazionalizzazione introduce la facoltà per le imprese, estere e italiane, di interpellare preventivamente l’amministrazione finanziaria per ricevere un parere in merito ai profili fiscali del piano di investimento che si intende adottare e delle operazioni societarie pianificate per metterlo in atto.
Si tratta di un ulteriore tassello verso forme di cooperazione rafforzata tra contribuenti e fisco finalizzate a un rapporto di collaborazione basato sulla trasparenza e la fiducia reciproca i cui vantaggi, per entrambe le parti, risiedono principalmente in un sollecito preventivo esame dei casi dubbi e nella correlata riduzione dei controlli successivi e dell’eventuale contenzioso. Il nuovo istituto ben si inquadra nell’ambito delle norme tese ad assicurare la certezza del diritto e si affianca agli accordi preventivi in materie di interesse transnazionale di cui all’articolo 31-ter del Dpr 600/1973.
Interpello ad ampio spettro
L’interpello è ad ampio raggio in quanto può riguardare le questioni fiscali interpretative e applicative, relative a tutte le imposte, derivanti dal piano di investimento che deve essere di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro. Si tratta, a ben vedere, di un interpello di “largo respiro” che potrà interessare aspetti rilevanti quali la spettanza o meno della participation exemption, l’accesso al regime del consolidato, l’eventuale elusività delle operazioni pianificate, il trattamento ai fini Iva delle operazioni poste in essere. L’istanza è presentata all’agenzia delle Entrate e per i tributi non di sua competenza sarà l’Agenzia stessa ad inoltrare la richiesta dell’investitore agli enti di competenza. Condizione necessaria per attivare l’interpello è la presentazione da parte dell’investitore di un piano di investimento nel quale debbonoessere descritti: l’ammontare dell’investimento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, l’incremento occupazionale e i riflessi, anche in termini quantitativi, che l’investimento ha sul sistema fiscale italiano.L’istituto prevede, prima della risposta dell’Agenzia, una interlocuzione tra impresa e Agenzia stessa al fine di acquisire tutte le informazioni utili e, ove necessario e previo accordo con il contribuente, l’accesso presso la sede dell’impresa, in tempi concordati, «allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori».
Il contribuente che decide di dare attuazione al parere reso dall’agenzia delle Entrate può accedere, a prescindere dall’ammontare del suo volume d’affari o dei suoi ricavi e al ricorrere degli altri requisiti richiesti, al regime dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance) di cui all’art. 3 ss. dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente.