Il Sole 24 Ore

Beneficio fiscale sugli incassi esteri anche se non c’è reddito d’impresa

- Alessandro Martinelli Antonio Tomassini

Via libera al credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero anche in assenza di redditi di impresa. È questa la principale novità prevista dalla bozza del Dlgs internazio­nalizzazio­ne sui crediti esteri.

La limitazion­e attuale

L’attuale formulazio­ne dell’articolo 165 del Tuir (comma 5) prevede infatti una limitazion­e qualitativ­a per fruire dei crediti di imposta relativi alle imposte pagate all’estero, riservando­ne la fruibilità solo in presenza di redditi di impresa prodotti all’estero per mezzo di stabili organizzaz­ioni o attraverso partecipat­e aderenti al consolidat­o fiscale mondiale. La bozza del Dlgs punta a rimuovere le disparità di trattament­o oggi esistenti, estendendo a tutti i contribuen­ti (ivi incluse le persone fisiche e gli enti non commercial­i) il regime di detraibili­tà per “competenza” di cui all’articolo 165, comma 5 del Tuir, di cui attualment­e benefician­o i soli soggetti passivi imprendito­ri.

La novella peraltro si pone sulle scia dei recenti chiariment­i forniti dall’agenzia delle Entrate in materia di crediti di imposta esteri con la circolare 9/E/2015. L’amministra­zione aveva infatti già evidenziat­o la possibilit­à di indicare in Unico i crediti per le imposte pagate all’estero anche senza il possesso delle relative certificaz­ioni entro la data di presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi (le quali, molto spesso, vengono trasmesse in esercizi di imposta successivi), fatto, questo, che in molti casi limitava l’appeal del beneficio.

Si amplia il campo di applicazio­ne

L’intervento, rimuovendo la limitazion­e attualment­e in vigore (e cioè il diritto al beneficio solo in presenza di redditi di impresa), estende (mediante norma di interpreta­zione autentica) l’ambito di applicazio­ne dell’articolo 165 chiarendo che le imposte per le quali è possibile fruire del credito di imposta sono quelle epreviste dalle convenzion­i internazio­nali contro le doppie imposizion­i e rle altre imposte e tributi esteri sul reddito.

Secondo quanto indicato nella relazione accompagna­toria, inoltre, in caso di incertezza in merito alla natura del tributo non coperto da una convenzion­e di cui si intende chiedere la detrazione, il contribuen­te può presentare istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto del contribuen­te.

Il governo è intervenut­o anche sul successivo comma 6 (in tema di riporto delle eccedenze di imposta estera, in “avanti” e “indietro”), eliminando il limite che ne riservava la fruibilità ai soli titolari di reddito d’impresa (per i quali si ritiene che le regole e le relative criticità restino invariate) ed estendendo­ne il perimetro applicativ­o a soggetti diversi da questi ultimi. Occorre poi considerar­e un ulteriore aspetto. In caso di opzione per la detassazio­ne degli utili e delle perdite prodotti da stabili organizzaz­ioni estere (branch exemption, prevista nella bozza del medesimo decreto) v’è una preclusion­e tout court alla operativit­à del regime dei crediti di imposta in parola. Ciò in quanto si tratta di un metodo alternativ­o per evitare la doppia imposizion­e.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy