Beneficio fiscale sugli incassi esteri anche se non c’è reddito d’impresa
Via libera al credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero anche in assenza di redditi di impresa. È questa la principale novità prevista dalla bozza del Dlgs internazionalizzazione sui crediti esteri.
La limitazione attuale
L’attuale formulazione dell’articolo 165 del Tuir (comma 5) prevede infatti una limitazione qualitativa per fruire dei crediti di imposta relativi alle imposte pagate all’estero, riservandone la fruibilità solo in presenza di redditi di impresa prodotti all’estero per mezzo di stabili organizzazioni o attraverso partecipate aderenti al consolidato fiscale mondiale. La bozza del Dlgs punta a rimuovere le disparità di trattamento oggi esistenti, estendendo a tutti i contribuenti (ivi incluse le persone fisiche e gli enti non commerciali) il regime di detraibilità per “competenza” di cui all’articolo 165, comma 5 del Tuir, di cui attualmente beneficiano i soli soggetti passivi imprenditori.
La novella peraltro si pone sulle scia dei recenti chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate in materia di crediti di imposta esteri con la circolare 9/E/2015. L’amministrazione aveva infatti già evidenziato la possibilità di indicare in Unico i crediti per le imposte pagate all’estero anche senza il possesso delle relative certificazioni entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi (le quali, molto spesso, vengono trasmesse in esercizi di imposta successivi), fatto, questo, che in molti casi limitava l’appeal del beneficio.
Si amplia il campo di applicazione
L’intervento, rimuovendo la limitazione attualmente in vigore (e cioè il diritto al beneficio solo in presenza di redditi di impresa), estende (mediante norma di interpretazione autentica) l’ambito di applicazione dell’articolo 165 chiarendo che le imposte per le quali è possibile fruire del credito di imposta sono quelle epreviste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e rle altre imposte e tributi esteri sul reddito.
Secondo quanto indicato nella relazione accompagnatoria, inoltre, in caso di incertezza in merito alla natura del tributo non coperto da una convenzione di cui si intende chiedere la detrazione, il contribuente può presentare istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto del contribuente.
Il governo è intervenuto anche sul successivo comma 6 (in tema di riporto delle eccedenze di imposta estera, in “avanti” e “indietro”), eliminando il limite che ne riservava la fruibilità ai soli titolari di reddito d’impresa (per i quali si ritiene che le regole e le relative criticità restino invariate) ed estendendone il perimetro applicativo a soggetti diversi da questi ultimi. Occorre poi considerare un ulteriore aspetto. In caso di opzione per la detassazione degli utili e delle perdite prodotti da stabili organizzazioni estere (branch exemption, prevista nella bozza del medesimo decreto) v’è una preclusione tout court alla operatività del regime dei crediti di imposta in parola. Ciò in quanto si tratta di un metodo alternativo per evitare la doppia imposizione.