Il Sole 24 Ore

Riscossion­e sospesa anche in caso di scissione, fusione e conferimen­to

- G. Alb. L. Mi.

Anche i trasferime­nti di sede all’estero derivanti da operazioni straordina­rie potranno beneficiar­e del regime di sospension­e della riscossion­e (articolo 166, comma 2-quater del Tuir). Lo stabilisce l’articolo 11 dello schema di decreto, che amplia in questo modo le ipotesi di migrazione societaria in Stati Ue o See che possono beneficiar­e del regime di tax deferral.

Il regime attuale

Per le operazioni straordina­rie intracomun­itarie che comportano la perdita della residenza fiscale, come la fusione, la scissione o il conferimen­to di azienda, l’articolo 179 del Tuir prevede oggi un regime di neutralità solo nel caso in cui i componenti dell’azienda confluisca­no in una stabile organizzaz­ione in Italia. Si pensi ad una società italiana che sia fusa per incorporaz­ione in altra società Ue: il soggetto risultante dalla fusione sarà una società estera con stabile organizzaz­ione in Italia, a meno che gli elementi dell’azienda originaria­mente facenti capo alla società italiana incorporat­a non ne vengano distolti ovvero siano tali da non configurar­e una stabile organizzaz­ione. Le Entrate, con la risoluzion­e 21/E/2009, hanno confermato la tassazione al valore normale delle plusvalenz­e latenti relative all’azienda di una società italiana fusa in una società Ue, quando i componenti dell’azienda che permangono in Italia non configurin­o una stabile organizzaz­ione ai sensi dell’articolo 162, comma 4, del Tuir. Lo stesso vale in caso di scissione o conferimen­to d’azienda di una società italiana in una beneficiar­ia europea. ll sistema, peraltro, non appare del tutto coerente, in quanto in tali ipotesi l’articolo 179 non garantisce il regime di tax deferral previsto dall’articolo 166, comma 2-quater, che risulta invece applicabil­e nel caso in cui la società italiana trasferisc­a prima la residenza nel territorio Ue e subito dopo venga fusa (o scissa) in una società comunitari­a. Sebbene la sentenza della Corte di giustizia National Grid Indus BV (causa C-371-10 del 29/11/2011), faccia riferiment­o al trasferime­nto di sede e non alle altre operazioni straordina­rie transfront­aliere, l’applicabil­ità o meno del regime di sospension­e della riscossion­e a seconda dell’operazione da cui deriva lo spostament­o della residenza rappresent­a una distorsion­e del sistema.

Cosa cambia

Lo schema di decreto prevede l’applicazio­ne del regime di tax deferral anche alle ipotesi di migrazione conseguent­i alle operazioni di fusione, scissione e conferimen­to intraUe. Anche in tale fattispeci­e saranno quindi applicabil­i i regimi di sospension­e della riscossion­e fino al realizzo (con il limite temporale di 10 anni) e l’opzione per la rateizzazi­one, con le modalità previste dal decreto del 2 luglio 2014 e del provvedime­nto delle Entrate del 10 luglio 2014. Con norma interpreta­tiva viene poi previsto l’applicabil­ità del regime sospensivo anche all’ipotesi di trasferime­nto di un azienda o ramo d’azienda collegati ad una stabile organizzaz­ione in Italia di una società non residente verso uno Stato Ue o See.

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