Riscossione sospesa anche in caso di scissione, fusione e conferimento
Anche i trasferimenti di sede all’estero derivanti da operazioni straordinarie potranno beneficiare del regime di sospensione della riscossione (articolo 166, comma 2-quater del Tuir). Lo stabilisce l’articolo 11 dello schema di decreto, che amplia in questo modo le ipotesi di migrazione societaria in Stati Ue o See che possono beneficiare del regime di tax deferral.
Il regime attuale
Per le operazioni straordinarie intracomunitarie che comportano la perdita della residenza fiscale, come la fusione, la scissione o il conferimento di azienda, l’articolo 179 del Tuir prevede oggi un regime di neutralità solo nel caso in cui i componenti dell’azienda confluiscano in una stabile organizzazione in Italia. Si pensi ad una società italiana che sia fusa per incorporazione in altra società Ue: il soggetto risultante dalla fusione sarà una società estera con stabile organizzazione in Italia, a meno che gli elementi dell’azienda originariamente facenti capo alla società italiana incorporata non ne vengano distolti ovvero siano tali da non configurare una stabile organizzazione. Le Entrate, con la risoluzione 21/E/2009, hanno confermato la tassazione al valore normale delle plusvalenze latenti relative all’azienda di una società italiana fusa in una società Ue, quando i componenti dell’azienda che permangono in Italia non configurino una stabile organizzazione ai sensi dell’articolo 162, comma 4, del Tuir. Lo stesso vale in caso di scissione o conferimento d’azienda di una società italiana in una beneficiaria europea. ll sistema, peraltro, non appare del tutto coerente, in quanto in tali ipotesi l’articolo 179 non garantisce il regime di tax deferral previsto dall’articolo 166, comma 2-quater, che risulta invece applicabile nel caso in cui la società italiana trasferisca prima la residenza nel territorio Ue e subito dopo venga fusa (o scissa) in una società comunitaria. Sebbene la sentenza della Corte di giustizia National Grid Indus BV (causa C-371-10 del 29/11/2011), faccia riferimento al trasferimento di sede e non alle altre operazioni straordinarie transfrontaliere, l’applicabilità o meno del regime di sospensione della riscossione a seconda dell’operazione da cui deriva lo spostamento della residenza rappresenta una distorsione del sistema.
Cosa cambia
Lo schema di decreto prevede l’applicazione del regime di tax deferral anche alle ipotesi di migrazione conseguenti alle operazioni di fusione, scissione e conferimento intraUe. Anche in tale fattispecie saranno quindi applicabili i regimi di sospensione della riscossione fino al realizzo (con il limite temporale di 10 anni) e l’opzione per la rateizzazione, con le modalità previste dal decreto del 2 luglio 2014 e del provvedimento delle Entrate del 10 luglio 2014. Con norma interpretativa viene poi previsto l’applicabilità del regime sospensivo anche all’ipotesi di trasferimento di un azienda o ramo d’azienda collegati ad una stabile organizzazione in Italia di una società non residente verso uno Stato Ue o See.