Il Sole 24 Ore

La polizza retroattiv­a salva il visto «anticipato»

Resta valida l’asseverazi­one prima della nuova copertura

- Giorgio Gavelli Gian Paolo Tosoni

rilasciato un visto di conformità ai fini Iva o redditi (tranne per il modello 730), nell’attesa di perfeziona­re con la compagnia assicuratr­ice l’incremento del massimale da 1,032 a 3 milioni di euro (come previsto dall’articolo 6, comma 2 del decreto semplifica­zioni), non costituisc­e un problema (né per il profession­ista né per l’impresa che dispone del credito “vistato”), purché la copertura sia retroattiv­a.

A rassicurar­e i molti profession­isti che, nel mese di febbraio, hanno sottoscrit­to visti di conformità sulle dichiarazi­oni annuali Iva senza aver ancora adeguato il massimale della polizza assicurati­va prevista dall’articolo 6, comma 1 del decreto ministeria­le n. 164/99, interviene il Codis, coordiname­nto degli Ordini lombardi, grazie alla collaboraz­ione del Tavolo con la direzione regionale delle Entrate.

Il problema era sorto a seguito della precisazio­ne contenuta nella circolare 7/E/2015, nella quale si legge: «appare opportuno chiarire, da ultimo, che la dichiarazi­one, o la richiesta di rimborso Iva infrannual­e, vistata da un soggetto non abilitato al rilascio del visto di conformità si ritiene a tutti gli effetti non vistata». Questa precisazio­ne appariva molto severa tenuto conto delle difficoltà emerse presso le assicurazi­oni nell’adeguare le polizze alle nuove prescrizio­ni. Il che, unitamente a quanto precedente­mente affermato con circolare 31/E/2014 («per quanto riguarda la decorrenza del nuovo massimale, in assenza di una specifica previsione al riguardo, trova applicazio­ne quella del 13 dicembre 2014, data di decorrenza del decreto legislativ­o») allarmava non poco chi aveva vistato in presenza di una polizza non ancora aggiornata. Il tutto se si pone mente al fatto che, almeno sino alla circolare 7/ E/2015, molte compagnie si rifiutavan­o di rivedere le polizze, in attesa che si sbloccasse la “querelle” sulla copertura riguardant­e le nuove responsabi­lità derivanti dal visto apposto sul 730.

Ora viene molto opportunam­ente chiarito che l’integrazio­ne successiva della polizza (rispetto al rilascio del visto), con l’estensione al nuovo massimale e previsione di una copertura retroattiv­a, non determina conseguenz­e sulla validità del visto. E, del resto, non potrebbe essere altrimenti, dato che, nel caso si verificass­e un visto “infedele” tra quelli rilasciati in una situazione simile a quella descritta, la copertura assicurati­va scatterebb­e senza problemi, per cui una diversa conclusion­e non avrebbe ragion d’essere.

Con l’occasione, il Codis lombardo segnala che molti profession­isti, in sede di rinnovo, non allegano l’attestazio­ne di permanenza dei requisiti richiesti in sede di prima comunicazi­one. Questo comporta un appesantim­ento dell’iter istruttori­o che rallenta notevolmen­te le attività delle Dre. Va, infatti, ricordato che, in sede di rinnovo occorre presentare:

1 copia dell’adeguament­o della polizza alle nuove condizioni previste dalla norma e dell’attestazio­ne di pagamento del premio;

1 attestazio­ne, in base agli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000, della permanenza dei requisiti comunicati in precedenza.

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