Bonus 80 euro, per il calcolo valgono Naspi e Dis-Coll
con il messaggio 2946/15 di ieri , ritorna sulla stabilizzazione del credito di imposta ( bonus 80 euro) per l’anno 2015 così come previsto dall’articolo 1, commi da 12 a 15, della legge 190/14 (legge di stabilità per l’anno 2015).
Il credito, pari a 960 euro e rapportato al periodo di lavoro nell’anno, non concorre alla formazione del reddito complessivo e spetta a tutti i beneficiari ricompresi nella circolare 67/14 che siano titolari di reddito da lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del Tuir, comma1ecomma2, lett. b), o di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui al comma 1 dell’articolo 50 del Tuir.
Tali soggetti dovranno avere un reddito complessivo non superiore a 24mila euro. Se invece il reddito complessivo oscilla tra i 24mila e i 26mila euro il credito spetta in misura ridotta e riproporzionato dal rapporto tra l’importo di 26mila euro, diminuito del reddito complessivo e l’importo di 2mila euro.
Sono esclusi dal beneficio i titolari di redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lett. a ) del Tuir e i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente diversi da quelli richiamati al paragrafo 2 della circolare 67/14, oltre che i titolari di redditi professionalieinognicasoiredditiprodotti da titolari di partita Iva in forma autonoma o di impresa.
Altra forma di esclusione vale per i contribuenti “incapienti”, ossia coloro che hanno un’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito.
Altro requisito per la concessione del credito è il possesso di una imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti in base al comma 1-bis dell’articolo 13 del Tuir al netto di tutteledetrazionidiversedaquelle da lavoro dipendente (es. detra- zioni per carichi di famiglia).
Si ricorda che vige il principio dell’automaticità della prestazione, così come previsto dal comma 15 dell’articolo 1 della legge di stabilità, in base al quale il credito di imposta spettante è riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari. In caso contrario, cioè quando ci si trovi di fronte a situazionipercuiicontribuentiritengono di non avere i presupposti per il riconoscimento del beneficio, dovranno essi stessi darne comunicazione al sostituto.
Rientrano nella normativa del bonus anche i percettori di prestazioni a sostegno del reddito in quanto considerati redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli articoli 49 e 6 del Tuir, (vedi Entrate, circ. n.326/97). Per tali categorie, tipologie di prestazioni a sostegno del reddito e modalità di calcolo del credito ci si deve riferire alla circolare n. 67/2014.
Naturalmente ai fini del calcolo del bonus rileveranno anche le nuove prestazioni Naspi (indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti) e Dis-Coll (indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati) previste dal D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015.
L’Inps ricorda che le rate bonus 80 euro del 2015 erogate tramite la procedura accentrata dei pagamenti e riaccreditate sulla base del flusso telematico di rendicontazione, fornito da Banca d'Italia, possono essere rimesse in pagamento, dopo le opportune verifiche, tramite la funzione “Gestione dei Riaccrediti” rilasciata con il messaggio 6089/14, mentre non è possibile rimettere in pagamento le rate del bonus relative all'anno 2014, riaccreditate nel 2015.
Solamente tramite la dichiarazione fiscale relativa all’anno 2014 sarà possibile per i contribuenti recuperare le somme spettanti e non percepite, come previsto dalleEntratenellacircolaren. 8/2014.
ENTRA LA DISOCCUPAZIONE Per determinare il credito d’imposta diventa necessario tenere conto delle nuove prestazioni