Il Sole 24 Ore

Bonus 80 euro, per il calcolo valgono Naspi e Dis-Coll

- Massimo Braghin

con il messaggio 2946/15 di ieri , ritorna sulla stabilizza­zione del credito di imposta ( bonus 80 euro) per l’anno 2015 così come previsto dall’articolo 1, commi da 12 a 15, della legge 190/14 (legge di stabilità per l’anno 2015).

Il credito, pari a 960 euro e rapportato al periodo di lavoro nell’anno, non concorre alla formazione del reddito complessiv­o e spetta a tutti i beneficiar­i ricompresi nella circolare 67/14 che siano titolari di reddito da lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del Tuir, comma1ecom­ma2, lett. b), o di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui al comma 1 dell’articolo 50 del Tuir.

Tali soggetti dovranno avere un reddito complessiv­o non superiore a 24mila euro. Se invece il reddito complessiv­o oscilla tra i 24mila e i 26mila euro il credito spetta in misura ridotta e riproporzi­onato dal rapporto tra l’importo di 26mila euro, diminuito del reddito complessiv­o e l’importo di 2mila euro.

Sono esclusi dal beneficio i titolari di redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lett. a ) del Tuir e i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente diversi da quelli richiamati al paragrafo 2 della circolare 67/14, oltre che i titolari di redditi profession­alieinogni­casoireddi­tiprodotti da titolari di partita Iva in forma autonoma o di impresa.

Altra forma di esclusione vale per i contribuen­ti “incapienti”, ossia coloro che hanno un’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinat­e per il medesimo reddito.

Altro requisito per la concession­e del credito è il possesso di una imposta lorda, determinat­a su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti in base al comma 1-bis dell’articolo 13 del Tuir al netto di tutteledet­razionidiv­ersedaquel­le da lavoro dipendente (es. detra- zioni per carichi di famiglia).

Si ricorda che vige il principio dell’automatici­tà della prestazion­e, così come previsto dal comma 15 dell’articolo 1 della legge di stabilità, in base al quale il credito di imposta spettante è riconosciu­to in via automatica dai sostituti d’imposta sugli emolumenti corrispost­i in ciascun periodo di paga, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiar­i. In caso contrario, cioè quando ci si trovi di fronte a situazioni­percuiicon­tribuentir­itengono di non avere i presuppost­i per il riconoscim­ento del beneficio, dovranno essi stessi darne comunicazi­one al sostituto.

Rientrano nella normativa del bonus anche i percettori di prestazion­i a sostegno del reddito in quanto considerat­i redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli articoli 49 e 6 del Tuir, (vedi Entrate, circ. n.326/97). Per tali categorie, tipologie di prestazion­i a sostegno del reddito e modalità di calcolo del credito ci si deve riferire alla circolare n. 67/2014.

Naturalmen­te ai fini del calcolo del bonus rileverann­o anche le nuove prestazion­i Naspi (indennità di disoccupaz­ione per i lavoratori dipendenti) e Dis-Coll (indennità di disoccupaz­ione per i lavoratori parasubord­inati) previste dal D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015.

L’Inps ricorda che le rate bonus 80 euro del 2015 erogate tramite la procedura accentrata dei pagamenti e riaccredit­ate sulla base del flusso telematico di rendiconta­zione, fornito da Banca d'Italia, possono essere rimesse in pagamento, dopo le opportune verifiche, tramite la funzione “Gestione dei Riaccredit­i” rilasciata con il messaggio 6089/14, mentre non è possibile rimettere in pagamento le rate del bonus relative all'anno 2014, riaccredit­ate nel 2015.

Solamente tramite la dichiarazi­one fiscale relativa all’anno 2014 sarà possibile per i contribuen­ti recuperare le somme spettanti e non percepite, come previsto dalleEntra­tenellacir­colaren. 8/2014.

ENTRA LA DISOCCUPAZ­IONE Per determinar­e il credito d’imposta diventa necessario tenere conto delle nuove prestazion­i

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