Al via la nuova disoccupazione
di disoccupazione Naspi introdotta dal primo provvedimento attuativo del Jobs Act (Dlgs 22/15) è pronta al debutto, ma sarà necessario gestire la fase di transizione tra il nuovo sussidio previsto in caso di perdita involontaria dell’occupazione e quelli disciplinati dalla legge 92/12.
Dato il susseguirsi di modifiche legislative in materia, il quadro degli ammortizzatori sociali si presenta ormai ad “assetto variabile” e impone di tener conto del raccordo tra i diversi istituti.
In primo luogo, è bene chiarire come – per espressa previsione dell’articolo 1, del Dlgs 22 – la Naspi coprirà gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 in poi: i lavoratori che perderanno il lavoro in data antecedente dovranno quindi verificare la sussistenza dei requisiti necessari per accedere all’Aspi o alla mini-Aspi, rientrando ancora nell’alveo di detteindennità. Viceversa, chicesserà il proprio rapporto di lavoro oggi o in data successiva sarà tenuto a rispettare le regole della Naspi.
Se, infatti, le causali di accesso al trattamentosonolestesseperAspi e mini-Aspi (oltre alle diverse declinazioni di licenziamento, vi rientrano le dimissioni per giusta causa e le risoluzioni consensuali intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione preventiva, ai sensi dell’articolo 7, della legge 604/66) ad essere differenti sono i requisiti previsti per far scattare il diritto a percepire la prestazione così come per determinarne la misura e la durata.
Proprio su quest’ultimo punto potrebbero sorgere alcune criticità in capo a quei soggetti che hanno già usufruito di trattamenti di mini-Aspi o di Aspi: ad esempio, se un lavoratore, che ha goduto della mini-Aspi tra gennaio e marzo 2015, nel mese di novembre 2015 richiedesse la Naspi per un succes- sivo evento di disoccupazione, quei periodi di godimento della mini-Aspi penalizzeranno la durata della Naspi stessa?
Nel perimetro dell’Aspi, il comma 11, dell’articolo 2, della legge 92/12 prevedeva – a regime dal 2016 – la decurtazione dalla durata potenziale del sussidio dei periodi di indennità già eventualmente fruiti (sia a titolo di Aspi che di mini-Aspi) nell’arco temporale precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza della prestazione.
Per la Naspi il meccanismo di calcolo della durata dell’indennità è diverso poiché il Dlgs 22 (articolo 5) prevede lo scomputo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle «prestazioni di disoccupazione»: dal tenore letterale, stante il generico riferimento citato (e non lo specifico rimando alle prestazioni di Naspi), sembrerebbe derivarne un principio restrittivo di raccordo tra la nuova misura e quelle della riforma Fornero.
Se questa lettura fosse confermata dalla prassi, chi accede alla Naspi vedrà neutralizzarsi, ai fini della durata, anche i periodi contributivi già utilizzati per ottenere eventuali precedenti trattamenti di mini-Aspi o di Aspi (andando a ritroso negli ultimi 4 anni).
Si ricorda, infine, che – anche con l’introduzione della Naspi – è rimasto invariato l’istituto dell’indennità di disoccupazione agricola, prevista dal Dl 86/88, così come quello dell’indennità di mobilità, finoallasuadefinitivaabrogazione al termine del 2016.
DATA SPARTIACQUE Per chi ha cessato il lavoro in data antecedente occorre verificare la sussistenza dei requisiti per i vecchi istituti