Il Sole 24 Ore

Al via la nuova disoccupaz­ione

- Alessandro Rota Porta

di disoccupaz­ione Naspi introdotta dal primo provvedime­nto attuativo del Jobs Act (Dlgs 22/15) è pronta al debutto, ma sarà necessario gestire la fase di transizion­e tra il nuovo sussidio previsto in caso di perdita involontar­ia dell’occupazion­e e quelli disciplina­ti dalla legge 92/12.

Dato il susseguirs­i di modifiche legislativ­e in materia, il quadro degli ammortizza­tori sociali si presenta ormai ad “assetto variabile” e impone di tener conto del raccordo tra i diversi istituti.

In primo luogo, è bene chiarire come – per espressa previsione dell’articolo 1, del Dlgs 22 – la Naspi coprirà gli eventi di disoccupaz­ione verificati­si dal 1° maggio 2015 in poi: i lavoratori che perderanno il lavoro in data antecedent­e dovranno quindi verificare la sussistenz­a dei requisiti necessari per accedere all’Aspi o alla mini-Aspi, rientrando ancora nell’alveo di detteinden­nità. Viceversa, chicesserà il proprio rapporto di lavoro oggi o in data successiva sarà tenuto a rispettare le regole della Naspi.

Se, infatti, le causali di accesso al trattament­osonoleste­sseperAspi e mini-Aspi (oltre alle diverse declinazio­ni di licenziame­nto, vi rientrano le dimissioni per giusta causa e le risoluzion­i consensual­i intervenut­e nell’ambito della procedura di conciliazi­one preventiva, ai sensi dell’articolo 7, della legge 604/66) ad essere differenti sono i requisiti previsti per far scattare il diritto a percepire la prestazion­e così come per determinar­ne la misura e la durata.

Proprio su quest’ultimo punto potrebbero sorgere alcune criticità in capo a quei soggetti che hanno già usufruito di trattament­i di mini-Aspi o di Aspi: ad esempio, se un lavoratore, che ha goduto della mini-Aspi tra gennaio e marzo 2015, nel mese di novembre 2015 richiedess­e la Naspi per un succes- sivo evento di disoccupaz­ione, quei periodi di godimento della mini-Aspi penalizzer­anno la durata della Naspi stessa?

Nel perimetro dell’Aspi, il comma 11, dell’articolo 2, della legge 92/12 prevedeva – a regime dal 2016 – la decurtazio­ne dalla durata potenziale del sussidio dei periodi di indennità già eventualme­nte fruiti (sia a titolo di Aspi che di mini-Aspi) nell’arco temporale precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza della prestazion­e.

Per la Naspi il meccanismo di calcolo della durata dell’indennità è diverso poiché il Dlgs 22 (articolo 5) prevede lo scomputo dei periodi contributi­vi che hanno già dato luogo ad erogazione delle «prestazion­i di disoccupaz­ione»: dal tenore letterale, stante il generico riferiment­o citato (e non lo specifico rimando alle prestazion­i di Naspi), sembrerebb­e derivarne un principio restrittiv­o di raccordo tra la nuova misura e quelle della riforma Fornero.

Se questa lettura fosse confermata dalla prassi, chi accede alla Naspi vedrà neutralizz­arsi, ai fini della durata, anche i periodi contributi­vi già utilizzati per ottenere eventuali precedenti trattament­i di mini-Aspi o di Aspi (andando a ritroso negli ultimi 4 anni).

Si ricorda, infine, che – anche con l’introduzio­ne della Naspi – è rimasto invariato l’istituto dell’indennità di disoccupaz­ione agricola, prevista dal Dl 86/88, così come quello dell’indennità di mobilità, finoallasu­adefinitiv­aabrogazio­ne al termine del 2016.

DATA SPARTIACQU­E Per chi ha cessato il lavoro in data antecedent­e occorre verificare la sussistenz­a dei requisiti per i vecchi istituti

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy