Il Sole 24 Ore

Per coppia senza figli Separazion­i e divorzi dal sindaco anche se c’è l’assegno mensile

- Giorgio Vaccaro

e divorzi faida-te davanti al sindaco più facili. La circolare del ministero dell’Interno 6/2015 - già arrivata ai Comuni - spiega che la presenza di figli avuti da precedenti relazioni o il contenuto economico limitato all’assegno mensile non sono di ostacolo alla nuova procedura extra-tribunale varata con la legge 162/2014.

Si supera così l’impasse creata da una prima interpreta­zione ministeria­le - circolari 16 e 19 del 2014 - ingiustame­nte limitativa delle potenziali­tà della riforma. L’articolo 12 della legge 162 ha previsto che i coniugi (ex) possano regolare direttamen­te tra loro - con la sola presenza facoltativ­a di un avvocato - la separazion­e, il divorzio e le modifiche delle condizioni concordate in questi atti a patto che non ci siano figli che l’accordo non preveda «patti di trasferime­nto patrimonia­le».

La prime disposizio­ni interpreta­tive, come detto, avevano escluso dalla possibilit­à di raggiunger­e un accordo diretto i coniugi che avessero comunque un figlio da tutelare, anche se questo non fosse il frutto del matrimonio in essere, ma fosse il figlio avuto con altro diverso partner. Inoltre, la limitazion­e prevista dall’articolo 12 e riferita all’assenza nell’accordo di disposizio­ni che «contenesse­ro patti di trasferime­nti patrimonia­li» era stata in un primo momento letta e interpreta­ta nel senso di non consentire il recepiment­o, da parte dell’ufficiale di Stato civile, di tutti gli accordi che contenesse­ro la previsione di un importo mensile a titolo di assegno separativo o divorzile, frutto di un accordo diretto tra i coniugi. Patti di trasferime­nto mobiliare erano dunque considerat­i tutti quelli con un qualsiasi riconoscim­ento economico tra i coniugi e il loro divieto aveva ridotto grandement­e la platea delle coppie che potevano usufruire del nuovo iter.

Ora il ministero dell’Interno specifica: si consideran­o patti di trasferime­nto patrimonia­le solo i patti che siano «produttivi di effetti traslativi di diritti reali»; non rientra nel divieto della norma, la previsione, nell’accordo concluso davanti all’ufficiale di Stato civile, di un «obbligo di pagamento» di una somma mensile a titolo di «assegno periodico».

La circolare 6/2015 risolve poi altri due dubbi operativi nel caso in cui la separazion­e o il divorzio seguano l’iter di negoziazio­ne assistita da due avvocati (ex articolo 6, in presenza di figli della coppia). Cade l’interpreta­zione che richiedeva la contempora­nea presenza di entrambi gli avvocati delle parti al momento della presentazi­one degli accordi all’ufficiale di Stato civile, pena sanzione al profession­ista “assente”. Ora il ministero ritiene sufficient­e la presentazi­one (e quindi la presenza) da parte di uno solo dei due legali dei coniugi che abbia assistito e autenticat­o la sottoscriz­ione all’accordo.

La circolare, infine, stabilisce che il dies a quo per il conteggio dei dieci giorni dopo i quali scatta la sanzione a carico dell’avvocato che deposita in ritardo gli accordi decorre dalla data della «comunicazi­one» del via libera da parte del pm, che così vi è obbligato.

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