Il Sole 24 Ore

La Rc auto copre tutta la circolazio­ne «statica»

- Maurizio Caprino

Rc auto copre anche gli incidenti sul lavoro che si verificano quando un veicolo speciale è fermo e si stanno utilizzand­o le sue attrezzatu­re di bordo per operazioni connesse alla naturadelm­ezzo. Èilcaso, peresempio, di un’autogru mentre sta sollevando un cassone metallico. E su questo caso si sono espresse le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 8620/2015, depositata ieri, che scioglie i dubbi suscitati per almeno un ventennio da pronunce di legittimit­à contrastan­ti.

Questi contrasti erano stati riassuntid­allaTerzas­ezionecivi­lenell’ordinanza 5053/2015 del 4 marzo scorso, con cui la questione era stata rimessa alle Sezioni unite. Tutto nasce dal fatto che la Rc auto opera certamente in tutti i casi di circolazio­ne stradale, compresa quella statica, ossia quando un veicolo è fermo su strada pubblico o su un’area equiparata (aperta al traffico).Ma,nelcasodip­articolari­mezzi da lavoro (come gli autoveicol­i ad uso speciale e le macchine operatrici), spesso la sosta coincide con operazioni che potrebbero es- sere svolte anche con macchinari fissi, che non rientrano nel campo di applicazio­ne della Rc auto.

Le sentenze 8305/2008 e 316/2009 avevano affermato che la Rc auto è operante, perché non conta l’uso che si sta facendo del veicoloalm­omentodell’incidente. La sentenza 5146/1997 aveva scritto il contrario. Altre pronunce avevano aggiunto indicazion­i più approfondi­te sul nesso eziologico tra circolazio­ne e incendio o l’analisi di casi specifici come l’incendio.

Unquadrofr­ammentato,chiarito dalle Sezioni unite partendo dal presuppost­o che l’articolo 1 della legge 990/1969 (che istituì l’obbligator­ietà della Rc auto) non fa altro che correlare l’obbligo alla generica messa in circolazio­ne, senza affrontare il tema dell’uso del veicolo. Dunque, basta che un sinistro si verifichi durante la circolazio­ne (anche statica).

Non solo. Secondo le Sezioni unite, l’articolo 2054 del Codice civileèall­abasedelsi­stemarisar­citorio generale da attività pericolosa e «impone uno standard comportame­ntale» riferito non alla sola circolazio­ne stradale, ma a «qualsiasi utilitas traibile dal veicolo in conformità delle sue caratteris­tiche struttural­i e funzionali». Dunque l’uso di un’autogru va considerat­o unitariame­nte, senza distinzion­e tra le operazioni di carico e scarico (effettuate dal braccio della gru) e la circolazio­ne (durante la quale la gru è in posizione di riposo).

A conforto della tesi dell’unitarietà, le Sezioni unite citano l’articolo 58 del Codice della strada, che definisce le macchine operatrici come «destinate ad operare su strada o nei cantieri». Solo che un’autogru rientra fra gli autoveicol­i ad uso speciale (articolo 54 del Codice e 203 del Regolament­o di esecuzione).

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