La Rc auto copre tutta la circolazione «statica»
Rc auto copre anche gli incidenti sul lavoro che si verificano quando un veicolo speciale è fermo e si stanno utilizzando le sue attrezzature di bordo per operazioni connesse alla naturadelmezzo. Èilcaso, peresempio, di un’autogru mentre sta sollevando un cassone metallico. E su questo caso si sono espresse le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 8620/2015, depositata ieri, che scioglie i dubbi suscitati per almeno un ventennio da pronunce di legittimità contrastanti.
Questi contrasti erano stati riassuntidallaTerzasezionecivilenell’ordinanza 5053/2015 del 4 marzo scorso, con cui la questione era stata rimessa alle Sezioni unite. Tutto nasce dal fatto che la Rc auto opera certamente in tutti i casi di circolazione stradale, compresa quella statica, ossia quando un veicolo è fermo su strada pubblico o su un’area equiparata (aperta al traffico).Ma,nelcasodiparticolarimezzi da lavoro (come gli autoveicoli ad uso speciale e le macchine operatrici), spesso la sosta coincide con operazioni che potrebbero es- sere svolte anche con macchinari fissi, che non rientrano nel campo di applicazione della Rc auto.
Le sentenze 8305/2008 e 316/2009 avevano affermato che la Rc auto è operante, perché non conta l’uso che si sta facendo del veicoloalmomentodell’incidente. La sentenza 5146/1997 aveva scritto il contrario. Altre pronunce avevano aggiunto indicazioni più approfondite sul nesso eziologico tra circolazione e incendio o l’analisi di casi specifici come l’incendio.
Unquadroframmentato,chiarito dalle Sezioni unite partendo dal presupposto che l’articolo 1 della legge 990/1969 (che istituì l’obbligatorietà della Rc auto) non fa altro che correlare l’obbligo alla generica messa in circolazione, senza affrontare il tema dell’uso del veicolo. Dunque, basta che un sinistro si verifichi durante la circolazione (anche statica).
Non solo. Secondo le Sezioni unite, l’articolo 2054 del Codice civileèallabasedelsistemarisarcitorio generale da attività pericolosa e «impone uno standard comportamentale» riferito non alla sola circolazione stradale, ma a «qualsiasi utilitas traibile dal veicolo in conformità delle sue caratteristiche strutturali e funzionali». Dunque l’uso di un’autogru va considerato unitariamente, senza distinzione tra le operazioni di carico e scarico (effettuate dal braccio della gru) e la circolazione (durante la quale la gru è in posizione di riposo).
A conforto della tesi dell’unitarietà, le Sezioni unite citano l’articolo 58 del Codice della strada, che definisce le macchine operatrici come «destinate ad operare su strada o nei cantieri». Solo che un’autogru rientra fra gli autoveicoli ad uso speciale (articolo 54 del Codice e 203 del Regolamento di esecuzione).