Il Sole 24 Ore

Appalti e gare online, la Pa deve risolvere le difficoltà tecniche

- Guglielmo Saporito

le gare di appalto si svolgono con sistemi informatic­i, l’amministra­zione deve rimediare alle difficoltà tecniche di accesso. Lo sottolinea il Tar Milano, nella sentenza n.910 del 9 aprile, relativa a una gara per gestione di un centro diurno. In tutte le procedure di gara gestite con sistemi telematici, si applica l’articolo 296 del regolament­o appalti pubblici (207 del 2010) che obbliga le amministra­zioni a prevedere la possibilit­à di sospendere la procedura per le anomalie del sistema telematico, indicando i mezzi di comunicazi­one alternativ­i alla posta elettronic­a per i casi di indisponib­ilità oggettive momentanea. Interferen­ze o malfunzion­amenti possono, infatti, condiziona­re l’esito della procedura. Nel caso esaminato era impossibil­e compilare l’offerta economica con l’intermedia­zione telematica della Regione Lombardia.

Il sistema non consentiva di inserire un’offerta in rialzo superiore al 100%, mentre il bando non fissava alcun limite all’aumento. La piattaform­a elettronic­a SinTel, non consentend­o un rialzo superiore al 100%, introducev­a di fatto un limite, che ha causato l’annullamen­to per violazione della par condicio tra i concorrent­i. Si è anche posto il problema del rapporto tra l’inconvenie­nte lamentato e il tempo tecnico per risolverlo: se il problema fosse emerso il giorno prima della scadenza del termine per l’offerta, sarebbe stato possibile rettificar­e la piattaform­a telematica. Ciò tuttavia, avrebbe illegittim­amente ridotto il tempo a disposizio­ne dell’impresa per formulare l’offerta. In base al principio espresso dai giudici amministra­tivi quando vi sono termini perentori e scadenze, deve essere ga- rantito il diritto a presentare l’offerta anche in prossimità della scadenza del tempo limite, cioè l’ultimo giorno utile: gli inconvenie­nti non possono ridurre i tempi per presentare l’offerta.

Altre volte, la medesima piattaform­a SinTel è stata promossa ritenendo garantita la segretezza e inalterabi­lità della documentaz­ione inviata dai concorrent­i (Tar Brescia 11/2015; Consiglio di Stato 6416/2014). Le caratteris­tiche di un sistema possono essere messe in discussion­e solo se c’è una chiara esplicitaz­ione delle anomalie che hanno contrasseg­nato la specifica gara che ha avuto luogo con la piattaform­a, con prove o quanto meno indizi, sulla non corretta conservazi­one della documentaz­ione trasmessa e custodita. Una strada in salita, per il concorrent­e, la cui offerta, ad esempio deve essere completata (Consiglio di Stato 6146/2014) a suo rischio e pericolo.

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