Incidenti, danno all’ex convivente con figli
nella coppia di fatto c’è diritto al risarcimento per il compagno superstite se l’altro muore in un incidente stradale. Non importa il fatto che i due non fossero più conviventi. È invece necessario che ci siano figli minori. La chiave per affermare questo diritto ancora controverso è stata trovata dal Tribunale di Roma (Sezione XII civile, giudice Cartoni, sentenza n. 8146/2015) basandosi proprio sul dovere di allevare la prole: venendo a mancare il contributo dell’altro genitore, quello superstite ha diritto iure proprio a vedersi riconoscere il danno non patrimoniale.
Nella vicenda in questione, sono stati liquidati in via equitativa 245mila euro, a seguito di un’istanza avanzata da una donna attraverso i suoi legali (Giorgio Vaccaro e Ignazio Moroni). L’istanza si basava sul fatto che, con la morte dell’ex compagno (investito in bici senza che avesse alcuna colpa, tanto che l’investitore ha patteggiato la pena), oltre al diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti direttamente dalla figlia, sorgesse un diritto anche per la donna, per «danno alla co-genitorialità». Infatti, morto l’ex compagno, la madre della bambina si sarebbe trovata a dover gestire interamente la responsabilità genitoriale, senza più poter contare sul contributo morale e materiale, del padre.
Il giudice romano ha ritenuto di liquidare la somma sulla base di una valutazione che vede in 9.405,00 euro il valore a punto e un complessivo punteggio di 26 punti, di cui 20 per la perdita del compagno, tre per l’età della vittima e tre per l’età del danneggiato al momento del sinistro.
Secondo la sentenza, i danni alla genitorialità richiesti sono da ricomprendere nel pregiudizio da lesione del rapporto parentale, ma solo per evitare duplicazioni del pregiudizio. Inoltre, l’autore dell’investimento e la sua compagnia di assicurazioni, sono stati condannati, in solido, anche al risarcimento del danno non patrimoniale subito, per la morte del padre, in proprio dalla figlia minore, rappresentata dalla madre, esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale.
Quanto alla responsabilità dell’investitore, la sentenza richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo cui, pur non avendo ex se efficacia di giudicato, il patteggiamento può essere elemento di prova, anche in via esclusiva: il giudice, se volesse discostarsene, avrebbe «il dovere di spiegare sia le ragioni per le quali un imputato abbia ammesso una sua inesistente responsabilità» sia perché «il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione». Inoltre, c’erano sia le univoche testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine sulla scena dell’incidente sia il verbale del sinistro, da cui non risultava alcuna «manovra del ciclista tale da far individuare un suo concorso di colpa».