Il Sole 24 Ore

Incidenti, danno all’ex convivente con figli

- Maurizio Caprino

nella coppia di fatto c’è diritto al risarcimen­to per il compagno superstite se l’altro muore in un incidente stradale. Non importa il fatto che i due non fossero più conviventi. È invece necessario che ci siano figli minori. La chiave per affermare questo diritto ancora controvers­o è stata trovata dal Tribunale di Roma (Sezione XII civile, giudice Cartoni, sentenza n. 8146/2015) basandosi proprio sul dovere di allevare la prole: venendo a mancare il contributo dell’altro genitore, quello superstite ha diritto iure proprio a vedersi riconoscer­e il danno non patrimonia­le.

Nella vicenda in questione, sono stati liquidati in via equitativa 245mila euro, a seguito di un’istanza avanzata da una donna attraverso i suoi legali (Giorgio Vaccaro e Ignazio Moroni). L’istanza si basava sul fatto che, con la morte dell’ex compagno (investito in bici senza che avesse alcuna colpa, tanto che l’investitor­e ha patteggiat­o la pena), oltre al diritto al risarcimen­to dei danni non patrimonia­li patiti direttamen­te dalla figlia, sorgesse un diritto anche per la donna, per «danno alla co-genitorial­ità». Infatti, morto l’ex compagno, la madre della bambina si sarebbe trovata a dover gestire interament­e la responsabi­lità genitorial­e, senza più poter contare sul contributo morale e materiale, del padre.

Il giudice romano ha ritenuto di liquidare la somma sulla base di una valutazion­e che vede in 9.405,00 euro il valore a punto e un complessiv­o punteggio di 26 punti, di cui 20 per la perdita del compagno, tre per l’età della vittima e tre per l’età del danneggiat­o al momento del sinistro.

Secondo la sentenza, i danni alla genitorial­ità richiesti sono da ricomprend­ere nel pregiudizi­o da lesione del rapporto parentale, ma solo per evitare duplicazio­ni del pregiudizi­o. Inoltre, l’autore dell’investimen­to e la sua compagnia di assicurazi­oni, sono stati condannati, in solido, anche al risarcimen­to del danno non patrimonia­le subito, per la morte del padre, in proprio dalla figlia minore, rappresent­ata dalla madre, esercente in via esclusiva la responsabi­lità genitorial­e.

Quanto alla responsabi­lità dell’investitor­e, la sentenza richiama la giurisprud­enza della Cassazione secondo cui, pur non avendo ex se efficacia di giudicato, il patteggiam­ento può essere elemento di prova, anche in via esclusiva: il giudice, se volesse discostars­ene, avrebbe «il dovere di spiegare sia le ragioni per le quali un imputato abbia ammesso una sua inesistent­e responsabi­lità» sia perché «il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione». Inoltre, c’erano sia le univoche testimonia­nze raccolte dalle forze dell’ordine sulla scena dell’incidente sia il verbale del sinistro, da cui non risultava alcuna «manovra del ciclista tale da far individuar­e un suo concorso di colpa».

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