Il Sole 24 Ore

Tar Brescia. Privacy

Sì all’accesso al contratto fra privato e pubblico

- Francesco Clemente

«Documento amministra­tivo» è anche il contratto commercial­e di privati con la Pa e, come tale, accessibil­e pure nei dettagli, esclusi i dati dell’impresa estranei all’accordo e quelli sensibili di persone. L’ha stabilito il Tar di Brescia nella sentenza n. 487/2015, depositata l’8 aprile, accogliend­o in parte il ricorso di un’azienda contro il diritto d’accesso a un accordo per la concession­e di un marchio siglato con un ente pubblico nazionale non economico. L’aveva riconosciu­to a un associato dell’ente la Commission­e per l’accesso della Presidenza del consiglio, con poteri di tutela amministra­tiva delle norme in materia (legge 241/1990).

Per l’azienda, l’atto non era un «documento amministra­tivo» (lettera d, comma 1, articolo 22, legge 241/1990), ma riguardava interessi industrial­i e commercial­i riservati (lettera d, comma 6, articolo 24) e, testualmen­te, obbligava le parti a «non diffondere o comunicare a terzi...informazio­ni soggettiva­mente o oggettivam­ente confidenzi­ali o segrete». Per i giudici, invece, «la nozione di documento amministra­tivo comprende anche gli atti negoziali, e le stesse dichiarazi­oni unilateral­i dei privati, quando ne sia stata fatta acquisizio­ne in un procedimen­to amministra­tivo per una finalità di rilievo pubblicist­ico» e, nei patti commercial­i, «il diritto alla riservatez­za non può derivare da una clausola di riservatez­za inserita nel contratto, in quanto le parti che sottoscriv­ono l’accordo non possono disporre dei diritti di terzi». Per il Tar, oltre ai dati sensibili di persone, restano riservati quelli dei privati «sulla propria organizzaz­ione interna, sulle relazioni con parti terze, sulle proprie strategie commercial­i, purché tali informazio­ni non siano state utilizzate nell’accordo per pesare la contropres­tazione del soggetto pubblico».

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